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Legge 8 agosto 1994, n. 489
 
Aggiunge comma all'Art. 2220 Codice Civile:
nasce la conservazione sostitutiva

 

Questa Legge dell'8 agosto 1994 - n. 489, converte e modifica il precedente Decreto Legge del 10 giugno 1994.
Fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994.
 
Perché è importante per la dematerializzazione
L'Art. 7 del DL 10 giugno 1994 sanciva la possibile tenuta di scritture contabili con sistemi meccanografici, e la conservazione su supporti magnetici.
Questa legge aggiunge un comma fondamentale, in tema di digitalizzazione, all'articolo 2220 del codice civile:

"Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

In pratica nasce la "conservazione sostitutiva".
 
 

Curiosità
Presidente della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro
Presidente del Consiglio dei Ministri: Silvio Berlusconi
Ministro delle Finanze: Giulio Tremonti



LEGGE 8 agosto 1994 n. 489  (GU  n. 186  del 10/08/1994 )
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE
279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 377 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 417 INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 515 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 449 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
033 BORSA - 001 IN GENERE

Materia: IMPOSTE TASSE
PD: S9943222
URN: urn:nir:stato:legge:1994-08-08;489 

Preambolo

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: 
 

Art. 1.

1 .  Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 684): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle finanze (TREMONTI) l'11 giugno 1994. Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI, XII e XIII. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 giugno 1994. Esaminato dalla VI commissione il 29 giugno 1994, il 5, il 6, il 12 e il 13 luglio 1994. Esaminato in aula il 14, il 15, il 18 e il 19 luglio 1994 e approvato il 20 luglio 1994. Senato della Repubblica (atto n. 651): Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente, il 21 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 9a, 10a e 11a. Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 luglio 1994. Esaminato dalla 6a commissione il 26 e il 27 luglio 1994; il 2 e il 3 agosto 1994. Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1994.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BIONDI

 

Annesso A

ALLEGATO 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 357

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;
d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;
d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;
d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;
d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;"

al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "componenti negativi" sono inserite le seguenti: "di reddito"; al terzo periodo, le parole "il limite di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: ", nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni";

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
" 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3- quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;
b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle aziende coniugali non gestite in forma societaria."

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis - (Trattamento di integrazione salariale). - 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), che avviano iniziative produttive ai sensi del medesimo articolo 1, hanno diritto, a richiesta, alla corresponsione anticipata, in un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di integrazione salariale nei limiti e con i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 settembre 1994. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale."

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: "assumendo" sono inserite le seguenti: ", nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi,"; dopo la parola "compete" sono inserite le seguenti: "per tali periodi"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;"

al comma 2, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purchè i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato";

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante";

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta."

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: "precedenti a quelli" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti a quello"; ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: "L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta";

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "di nuovi impianti," sono inserite le seguenti: "il completamento di opere sospese,"; e dopo le parole: "di beni strumentali nuovi" sono aggiunte le seguenti: "anche mediante contratti di locazione finanziaria;"

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto."

All'articolo 4, al comma 1, le parole "di borsa, o degli altri mercati regolamentati" sono sostituite dalle seguenti: "di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani".

All'articolo 5, comma 1, le parole: "di borsa, o degli altri mercati regolamentati, con emissione di nuove azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in una percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società"; e le parole: " 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 1997".

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine le parole: "collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984";

al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici;"

dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte;"

al comma 2, dopo le parole: "sono abrogati" sono inserite le seguenti: "l'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 1,".

All'articolo 7:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

al comma 3, le parole: "un cinquantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un centesimo"; e le parole da: ", a condizione" fino alla fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3) e non è dovuto pagamento d'imposta."

4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis. - (Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili). - 1. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2216. - (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa."

2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".

3. L'articolo 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2218. - (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti."

4. All'articolo 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".

5. L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile è sostenuto dal seguente:

"I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215".

6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo le parole: "ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata".

7. All'articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 è sostituito dal seguente:
"1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine;"
b)  nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2215"; e le parole "e vidimare" sono soppresse.

 

8. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  nel secondo periodo, le parole: "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" sono soppresse;
b)  nel terzo periodo, le parole da: "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma sono soppresse.

 

9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

Art. 7-ter. - (Disposizioni in materia di sanzioni) - 1. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-bis, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni, comprese quelle penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi".

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Copertura finanziaria). 1. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."



 
Per il documento ufficiale: vedi Gazzetta Ufficiale.
 
Per consultazione su un sito della Pubblica Amministrazione: vedi sito della Corte di Cassazione, pagina http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1994/lexs_145886.html (da cui abbiamo tratto questa nostra pagina).