Questa Legge dell'8 agosto 1994 - n. 489,
converte e modifica il precedente
Decreto Legge
del 10 giugno 1994.
Fu pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto
1994.
Perché è importante per la
dematerializzazione
L'Art. 7 del DL 10 giugno
1994 sanciva la possibile tenuta di
scritture contabili con sistemi meccanografici,
e la conservazione su supporti magnetici.
Questa legge aggiunge un
comma fondamentale, in tema di
digitalizzazione, all'articolo 2220 del codice
civile:
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n.
684): Presentato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle
finanze (TREMONTI) l'11 giugno 1994. Assegnato
alla VI commissione (Finanze), in sede
referente, l'11 giugno 1994, con pareri delle
commissioni I, II, V, X, XI, XII e XIII.
Esaminato dalla I commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalità, il 21 giugno 1994. Esaminato
dalla VI commissione il 29 giugno 1994, il 5,
il 6, il 12 e il 13 luglio 1994. Esaminato in
aula il 14, il 15, il 18 e il 19 luglio 1994 e
approvato il 20 luglio 1994. Senato della
Repubblica (atto n. 651): Assegnato alla 6a
commissione (Finanze), in sede referente, il 21
luglio 1994, con pareri delle commissioni 1a,
2a, 5a, 9a, 10a e 11a. Esaminato dalla 1a
commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalità, il 25 luglio 1994. Esaminato
dalla 6a commissione il 26 e il 27 luglio 1994;
il 2 e il 3 agosto 1994. Esaminato in aula e
approvato il 4 agosto 1994.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO
1994, N. 357
All'articolo 1:
al
comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti:
"d-bis)
iniziano un'attività nel campo
dell'efficienza energetica e della
promozione di fondi rinnovabili di energia
o assimilate di cui alla legge 9 gennaio
1991, n. 9;
d-ter) iniziano un'attività nel settore
dell'agricoltura naturale, biologica e
biodinamica;
d-quater) iniziano un'attività nel campo
della raccolta differenziata e del
riciclaggio dei rifiuti;
d-quinquies) iniziano un'attività nel campo
del risanamento idrogeologico del
territorio o, comunque, per il ripristino
ambientale, e nel campo della progettazione
di interventi per la riqualificazione, la
manutenzione o il restauro dei centri
storici cittadini;
d-sexies) iniziano un'attività per la
produzione di prodotti ai quali è assegnato
il marchio di qualità ecologica di cui al
regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio,
del 23 marzo 1992;"
al
comma 2, al secondo periodo, dopo le
parole: "componenti negativi" sono inserite
le seguenti: "di reddito"; al terzo
periodo, le parole "il limite di lire 300
milioni" sono sostituite dalle seguenti: ",
nel corso del triennio di cui al comma 3,
il limite di lire 300 milioni, salvo che
per le iniziative produttive di cui al
comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater)
e d-sexies), per le quali il limite è
fissato in lire 500 milioni, ovvero se il
volume d'affari annuo supera lire 1.000
milioni";
dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
" 3-bis.
Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche alle iniziative
produttive intraprese in forma associata ai
sensi dell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e
alle aziende coniugali non gestite in forma
societaria, a condizione che tutti i
soggetti appartenenti alle stesse
presentino i requisiti di cui al comma 1.
In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta
per intero da ciascuna persona fisica
partecipante. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 87 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-ter. I soggetti che si avvalgono del
regime di imposta sostitutiva non possono
comunque essere considerati a carico agli
effetti del comma 4 articolo 12 del citato
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3- quater. Le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 non si applicano:
a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi
titolo, attività produttive già esistenti
alla data di entrata in vigore del presente
decreto o vi subentrano;
b) alle persone fisiche che, nei sei mesi
precedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano partecipato alle
forme associate di cui all'articolo 5 del
citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
nonché alle aziende coniugali non gestite
in forma societaria."
Dopo
l'articolo 1 è inserito il seguente:
"Art.
1-bis - (Trattamento di integrazione
salariale). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1 lettera b), che
avviano iniziative produttive ai sensi del
medesimo articolo 1, hanno diritto, a
richiesta, alla corresponsione anticipata,
in un'unica soluzione, ed a valore attuale,
del trattamento di integrazione salariale
nei limiti e con i criteri definiti con
decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro il 30
settembre 1994. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo,
valutati in lire 500 miliardi per l'anno
1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno,
all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza
sociale."
All'articolo 2:
al
comma 1, dopo la parola: "assumendo" sono
inserite le seguenti: ", nel periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e nei due
successivi,"; dopo la parola "compete" sono
inserite le seguenti: "per tali periodi";
ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'incremento della base
occupazionale deve essere considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali in
società controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso
soggetto";
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
Concorrono a formare la base occupazionale
di cui al comma 1 anche i lavoratori
collocati in cassa integrazione o in
mobilità, gli apprendisti e i lavoratori
assunti con contratto di formazione e
lavoro;"
al
comma 2, al primo periodo, sono aggiunte,
in fine, le parole: "e spetta limitatamente
ai periodi retributivi in relazione ai
quali tale incremento occupazionale si
verifichi"; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il credito d'imposta,
ferme restando le condizioni previste dal
presente articolo, spetta anche sui redditi
di lavoro dipendente, prestato all'estero,
esclusi dalla base imponibile dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purchè
i soggetti siano residenti nel territorio
dello Stato";
al
comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il credito d'imposta che compete
ai soli fini del versamento delle imposte
di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso
non limita, tuttavia, il diritto al
rimborso di imposte ad altro titolo
spettante";
dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis.
Il credito d'imposta non utilizzato alla
data del 31 dicembre 1996 può essere
utilizzato in diminuzione dei versamenti di
ritenute e dei pagamenti di imposte
successivi a tale data.
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, e 3 non si applicano per le assunzioni
dei soggetti che siano stati posti dal
precedente datore di lavoro nella
situazione prevista alle lettere b) e c)
del comma 1 dell'articolo 1 al fine di
consentire a chi effettua l'assunzione di
fruire del credito
d'imposta."
All'articolo 3:
al
comma 1, al primo periodo, le parole:
"precedenti a quelli" sono sostituite dalle
seguenti: "precedenti a quello"; ed è
aggiunto, in fine il seguente periodo:
"L'ammontare degli investimenti deve essere
assunto al netto delle cessioni di beni
strumentali effettuate nel medesimo periodo
d'imposta";
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si
applica anche alle imprese attive alla data
di entrata in vigore del presente decreto
anche se con un'attività d'impresa
inferiore ai cinque anni. Per tali imprese
la media degli investimenti da considerare
è quella risultante dagli investimenti
effettuati nei periodi d'imposta precedenti
a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto o a quello
successivo;
al comma 2, al primo periodo, dopo le
parole: "di nuovi impianti," sono inserite
le seguenti: "il completamento di opere
sospese,"; e dopo le parole: "di beni
strumentali nuovi" sono aggiunte le
seguenti: "anche mediante contratti di
locazione finanziaria;"
dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis.
I fabbricanti, titolari di attività
industriali a rischio di incidenti
rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6
del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire
delle agevolazioni tributarie di cui al
comma 1 solo se è documentato l'adempimento
degli obblighi e delle prescrizioni di cui
al citato decreto."
All'articolo 4, al comma 1, le parole
"di borsa, o degli altri mercati
regolamentati" sono sostituite dalle
seguenti: "di borsa in Italia, o degli
altri mercati regolamentati
italiani".
All'articolo 5, comma 1, le parole:
"di borsa, o degli altri mercati
regolamentati, con emissione di nuove
azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di
borsa in Italia, o degli altri mercati
regolamentati italiani, con emissione di
nuove azioni, in una percentuale non
inferiore al 15 per cento del patrimonio
netto della società"; e le parole: " 31
dicembre 1996" sono sostituite dalle
seguenti: " 31 dicembre 1997".
All'articolo 6:
al
comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine
le parole: "collegati alla dichiarazione
annuale IVA, e allegazione alla stessa dei
modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1984,
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre
1984";
al
comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"d-bis)
tenuta del registro di carico e scarico da
parte di commercianti, riparatori,
rappresentanti ed agenti di vendita in
genere di apparecchi e di materiali
radioelettrici;"
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
L'emissione del foglietto bollato è
facoltativa qualora all'obbligo per la
relativa tassa per i contratti di
trasferimento di titoli e valori di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e
successive modificazioni, si sia assolto in
modo virtuale. Ai fini della liquidazione
coattiva di cui all'articolo 44 della legge
20 marzo 1913, n. 272, come sostituito
dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30
giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge
5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della
tassa può essere documentato con un
estratto del registro previsto per il
pagamento in modo virtuale o con una copia
autentica della ricevuta di versamento
della tassa stessa, mentre la conclusione
del contratto può risultare da altro
documento in relazione alla esecuzione del
contratto stesso o da corrispondenza
scambiata con la
controparte;"
al
comma 2, dopo le parole: "sono abrogati"
sono inserite le seguenti: "l'articolo 2
della legge 12 novembre 1949, n. 996,
l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 1,".
All'articolo 7:
i
commi 1 e 2 sono soppressi;
al
comma 3, le parole: "un cinquantesimo" sono
sostituite dalle seguenti: "un centesimo";
e le parole da: ", a condizione" fino alla
fine del comma sono soppresse;
dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
All'articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
successive modificazioni, dopo il quarto
comma è inserito il seguente:
"Tuttavia, qualora la violazione degli
obblighi previsti al quarto comma non
comporti variazioni nelle risultanze delle
liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano
esclusivamente le sanzioni previste
all'articolo 47, primo comma, n. 3) e non è
dovuto pagamento
d'imposta."
4-ter.
A tutti gli effetti di legge, la tenuta di
qualsiasi registro contabile con sistemi
meccanografici è considerata regolare in
difetto di trascrizione su supporti
cartacei, nei termini di legge, dei dati
relativi all'esercizio corrente allorquando
anche in sede di controlli ed ispezioni gli
stessi risultino aggiornati sugli appositi
supporti magnetici e vengano stampati
contestualmente alla richiesta avanzata
dagli organi competenti ed in loro
presenza".
Dopo
l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
"Art.
7-bis. - (Modificazioni al codice civile e
ad altre disposizioni in materia di
scritture contabili). - 1. L'articolo 2216
del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 2216. - (Contenuto del libro
giornale). - Il libro giornale deve
indicare giorno per giorno le operazioni
relative all'esercizio
dell'impresa."
2. Il
terzo comma dell'articolo 2217 del codice
civile è sostituito dal
seguente:
"L'inventario deve essere
sottoscritto dall'imprenditore entro tre
mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle
imposte dirette".
3.
L'articolo 2218 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Art.
2218. - (Bollatura facoltativa). -
L'imprenditore può far bollare nei modi
indicati nell'articolo 2215 gli altri libri
da lui tenuti."
4.
All'articolo 2220 del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le
scritture e i documenti di cui al presente
articolo possono essere conservati sotto
forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in
ogni momento essere rese leggibili con i
mezzi messi a disposizione dal soggetto che
utilizza detti supporti".
5.
L'ultimo comma dell'articolo 2421 del
codice civile è sostenuto dal
seguente:
"I
libri suddetti, prima che siano messi in
uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio a norma dell'articolo
2215".
6. Al
primo comma dell'articolo 2435 del codice
civile, dopo le parole: "ufficio del
registro delle imprese" sono inserite le
seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a
mezzo di lettera raccomandata".
7.
All'articolo 85 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 1992, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'indicazione
degli atti soggetti a tassa, il numero
1 è sostituito dal seguente:
"1.
Bollatura e numerazione di libri e
registri (articolo 2215 del codice
civile): per ogni 500 pagine o frazione
di 500 pagine;"
b) nella
nota 1, le parole: "agli indicati
articoli" sono sostituite dalle
seguenti: "all'articolo 2215"; e le
parole "e vidimare" sono soppresse.
8. Al comma
6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel
secondo periodo, le parole: "e non
vidimate per almeno due anni
consecutivi" sono soppresse;
b) nel
terzo periodo, le parole da: "ovvero la
vidimazione" fino alla fine del comma
sono soppresse.
9. Le
disposizioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2220 del codice civile,
introdotto dal comma 4 del presente
articolo, si applicano a tutte le scritture
e i documenti rilevanti ai fini delle
disposizioni tributarie. Con decreto del
Ministro delle finanze sono determinate le
modalità per la conservazione su supporti
di immagini delle scritture e dei documenti
di cui al presente comma.
Art.
7-ter. - (Disposizioni in materia di
sanzioni) - 1. Le violazioni degli obblighi
soppressi ai sensi degli articoli 6 e
7-bis, commesse anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non
producono effetti anche ai fini
dell'applicazione delle sanzioni, comprese
quelle penali, in deroga all'articolo 20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Qualora
le violazioni abbiano dato luogo ad
accertamenti non divenuti definitivi, la
disposizione del periodo precedente si
applica a condizione che il contribuente
effettui, con le modalità e nei termini
stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, il versamento di un decimo del
minimo dovuto, maggiori imposte comprese,
con un massimo di lire 10 milioni per
ciascun periodo d'imposta cui le violazioni
stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso di somme pagate a
titolo di sanzioni o di
interessi".
Dopo
l'articolo 10 è inserito il seguente:
"Art.
10-bis. - (Copertura finanziaria). 1. Agli
eventuali oneri derivanti dalle
disposizioni del presente decreto, valutati
nella misura massima di lire 400 miliardi a
decorrere dal 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio."