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Legge del 15 marzo 1997, n. 59.
Fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63
del 17 marzo 1997.
Perché è importante per la
dematerializzazione
L'Art. 15 comma 2 sancisce la validità
dei documenti informatici, e la loro
archiviazione e trasmissione:
"Gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai
privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonchè la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge
[...]"
Curiosità
La legge è anche conosciuta come "Legge
Bassanini".
La dichiarazione d'intenti fu dunque
fatta.
Allo stesso comma, vennero anche dati 180
giorni di tempo dalla pubblicazione della legge
per emanare i regolamenti che
stabilissero i criteri e le modalità di
applicazione del comma.
Cosa fu fatto, e quando? La risposta si
ebbe col successivo DPR 10
novembre 1997 n. 513
Legge
15 marzo 1997, n. 59
"Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa"
Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997
Capo I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a conferire alle regioni e agli enti
locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128
della Costituzione, funzioni e compiti
amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei
criteri direttivi contenuti nella presente
legge. Ai fini della presente legge, per
"conferimento" si intende trasferimento, delega
o attribuzione di funzioni e compiti e per
"enti locali" si intendono le province, i
comuni, le comunità montane e gli altri enti
locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, nell'osservanza del principio di
sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai
sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunità, nonchè tutte le
funzioni e i compiti amministrativi
localizzabili nei rispettivi territori in atto
esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o
periferici, ovvero tramite enti o altri
soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi
1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili
alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonchè
cooperazione internazionale e attività
promozionale all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni,
esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose;
d) tutela dei beni culturali e del
patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e
asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato
attivo e passivo, propaganda elettorale,
consultazioni referendarie escluse quelle
regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione
delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali
e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di
personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti
scolastici, programmi scolastici,
organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e
cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione
dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già
attribuiti con legge statale ad apposite
autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e
manutenzione di grandi reti infrastrutturali
dichiarate di interesse nazionale con legge
statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del
sistema di protezione civile, per la difesa del
suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i
programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione dei
compiti di rilievo nazionale, sono predisposti
previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano; in
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime
di autonomia funzionale dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con
l'Unione europea e i compiti preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale
degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il
sistema statistico nazionale, anche ai fini del
rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato
sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico,
la valorizzazione dei sistemi produttivi e la
promozione della ricerca applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive
competenze, nel rispetto delle esigenze della
salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni
e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi
della presente legge spetta alle regioni quando
è riconducibile alle materie di cui
all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta
alle regioni il potere di emanare norme
attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della
organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi conferiti
ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le
rispettive competenze e nell'ambito della
rispettiva potestà normativa, dalle regioni e
dagli enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e
i compiti da mantenere in capo alle
amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti
di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna
materia, le funzioni e i compiti da conferire
alle regioni anche ai fini di cui all'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
osservando il principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della
presente legge, o da conferire agli enti locali
territoriali o funzionali ai sensi degli
articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonchè i criteri di conseguente e
contestuale attribuzione e ripartizione tra le
regioni, e tra queste e gli enti locali, dei
beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative; il conferimento
avviene gradualmente ed entro il periodo
massimo di tre anni, assicurando l'effettivo
esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti
di raccordo, anche permanente, con eventuale
modificazione o nuova costituzione di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, che
consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i
diversi livelli di governo e di amministrazione
anche con eventuali interventi sostitutivi nel
caso di inadempienza delle regioni e degli enti
locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonchè la
presenza e l'intervento, anche unitario, di
rappresentanti statali, regionali e locali
nelle diverse strutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo,
indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le
strutture centrali e periferiche interessate
dal conferimento di funzioni e compiti con le
modalità e nei termini di cui all'articolo 7,
comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna
regione e l'accesso delle comunità locali alle
strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure
per il trasferimento del personale statale
senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con
le quali l'amministrazione dello Stato può
avvalersi, per la cura di interessi nazionali,
di uffici regionali e locali, d'intesa con gli
enti interessati o con gli organismi
rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni
per il conferimento a idonee strutture
organizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la loro natura, l'esercizio
esclusivo da parte delle regioni e degli enti
locali;
h) previste le modalità e le condizioni per
l'accessibilità da parte del singolo cittadino
temporaneamente dimorante al di fuori della
propria residenza ai servizi di cui voglia o
debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1 per
il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione
territoriale separata e della conseguente
peculiare realtà istituzionale,
socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e
finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117
della Costituzione, le regioni, in conformità
ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono
alle province, ai comuni e agli altri enti
locali tutte le funzioni che non richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni
provvedono sentite le rappresentanze degli enti
locali. Possono altresì essere ascoltati anche
gli organi rappresentativi delle autonomie
locali ove costituiti dalle leggi
regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui
all'articolo 1, comma 2, della presente legge,
vengono conferiti a regioni, province, comuni
ed altri enti locali con i decreti legislativi
di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai
commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei
seguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con
l'attribuzione della generalità dei compiti e
delle funzioni amministrative ai comuni, alle
province e alle comunità montane, secondo le
rispettive dimensioni territoriali, associative
e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilità
pubbliche anche al fine di favorire
l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie,
associazioni e comunità, alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai
cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la
attribuzione alla regione dei compiti e delle
funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di
programmazione;
c) il principio di efficienza e di
economicità, anche con la soppressione delle
funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato,
regioni ed enti locali anche al fine di
garantire un'adeguata partecipazione alle
iniziative adottate nell'ambito dell'Unione
europea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguente
attribuzione ad un unico soggetto delle
funzioni e dei compiti connessi, strumentali e
complementari, e quello di identificabilità in
capo ad un unico soggetto anche associativo
della responsabilità di ciascun servizio o
attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto
in particolare delle funzioni già esercitate
con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneità organizzativa dell'amministrazione
ricevente a garantire, anche in forma associata
con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di
differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli
enti riceventi;
i) il principio della copertura
finanziaria e patrimoniale dei costi per
l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite;
l) il principio di autonomia
organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli enti locali nell'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi ad
essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle
regioni i compiti di programmazione e
amministrazione in materia di servizi pubblici
di trasporto di interesse regionale e locale;
attribuire alle regioni il compito di definire,
d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la
domanda di mobilità dei cittadini, servizi i
cui costi sono a carico dei bilanci regionali,
prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli
enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e
l'attribuzione delle relative risorse alle
regioni siano precedute da appositi accordi di
programma tra il Ministro dei trasporti e della
navigazione e le regioni medesime, semprechè
gli stessi accordi siano perfezionati entro il
30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolino l'esercizio dei servizi
con qualsiasi modalità effettuati e in
qualsiasi forma affidati, sia in concessione
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti
di servizio pubblico, che rispettino gli
articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69
ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e
copertura di bilancio e che garantiscano entro
il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico
e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29
luglio 1991 ai trasporti ferroviari di
interesse regionale e locale; definire le
modalità per incentivare il superamento degli
assetti monopolistici nella gestione dei
servizi di trasporto urbano e extraurbano e per
introdurre regole di concorrenzialità nel
periodico affidamento dei servizi; definire le
modalità di subentro delle regioni entro il 1o
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di
servizio regionale al contratto di servizio
pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa
per servizi di interesse locale e
regionale;
c) ridefinire,
riordinare e razionalizzare, sulla base dei
princìpi e criteri di cui al comma 3 del
presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12
e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per
quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa
alle attività economiche ed industriali, in
particolare per quanto riguarda il sostegno e
lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel comparto agroindustriale
e nei servizi alla produzione; per quanto
riguarda le politiche regionali, strutturali e
di coesione della Unione europea, ivi compresi
gli interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale, la ricerca applicata,
l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività
delle imprese nel mercato globale e la
promozione della razionalizzazione della rete
commerciale anche in relazione all'obiettivo
del contenimento dei prezzi e dell'efficienza
della distribuzione; per quanto riguarda la
cooperazione nei settori produttivi e il
sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda
le attività relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e
riconversione degli impianti industriali,
all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione, ristrutturazione e valorizzazione di
aree industriali ecologicamente attrezzate, con
particolare riguardo alle dotazioni ed impianti
di tutela dell'ambiente, della sicurezza e
della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e del principio di sussidiarietà di cui al
comma 3, lettera a), del presente
articolo, ciascuna regione adotta, entro sei
mesi dall'emanazione di ciascun decreto
legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o
delegate agli enti locali e di quelle mantenute
in capo alla regione stessa. Qualora la regione
non provveda entro il termine indicato, il
Governo è delegato ad emanare, entro i
successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno o più decreti legislativi di
ripartizione di funzioni tra regione ed enti
locali le cui disposizioni si applicano fino
alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
Art. 5.
1. È istituita una Commissione parlamentare,
composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri
componenti un presidente, due vicepresidenti e
due segretari che insieme con il presidente
formano l'ufficio di presidenza. La Commissione
si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino
alla costituzione della Commissione, il parere,
ove occorra, viene espresso dalle competenti
Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera
dei deputati. Alle spese necessarie per il
funzionamento della Commissione si provvede, in
parti uguali, a carico dei bilanci interni di
ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla
presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato
di attuazione delle riforme previste dalla
presente legge e ne riferisce ogni sei mesi
alle Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di
cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il
parere della Commissione di cui all'articolo 5
e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, che devono essere espressi
entro quaranta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i
pareri della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza Stato-Città e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunità
montane; tali pareri devono essere espressi
entro venti giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. I pareri delle Conferenze sono
immediatamente comunicati alle Commissioni
parlamentari predette. Decorsi inutilmente i
termini previsti dal presente articolo, i
decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con
le scadenze temporali e modalità dagli stessi
previste, alla puntuale individuazione dei beni
e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed
enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il
trasferimento dei beni e delle risorse deve
comunque essere congruo rispetto alle
competenze trasferite e al contempo deve
comportare la parallela soppressione o il
ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in rapporto ad eventuali compiti
residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al
comma 1 è acquisito il parere della Commissione
di cui all'articolo 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre,
sono sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali funzionali ed è assicurata la
consultazione delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine i
decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), si
provvede, con le modalità e i criteri di cui al
comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di
ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di
riordino, il parere del Consiglio di Stato è
richiesto entro cinquantacinque giorni ed è
reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di
novanta giorni, il regolamento è adottato su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. In sede di prima emanazione gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perchè su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all'articolo 5,
entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i
regolamenti possono essere comunque
emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli
atti di coordinamento tecnico, nonchè le
direttive relative all'esercizio delle funzioni
delegate, sono adottati previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o con la singola regione
interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque
giorni dalla prima consultazione l'intesa non
sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1
sono adottati con deliberazione del Consiglio
dei ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da
esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei
ministri può provvedere senza l'osservanza
delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai
commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni.
Il Consiglio dei ministri è tenuto a
riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali
siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento,
gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le
direttive adottate con deliberazione del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni
concernenti funzioni di indirizzo e
coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22
luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, il primo comma del
medesimo articolo limitatamente alle parole da:
"nonchè la funzione di indirizzo" fino a: "n.
382" e alle parole "e con la Comunità economica
europea", nonchè il terzo comma del medesimo
articolo, limitatamente alle parole:
"impartisce direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle regioni,
che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n.
400, limitatamente alle parole: "gli atti di
indirizzo e coordinamento dell' attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1,
lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche
per quanto concerne le funzioni statali di
indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1,
lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della
lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo
volto a definire ed ampliare le attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, unificandola, per le
materie e i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il
Governo si atterrà ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e
delle funzioni della Conferenza prevedendo la
partecipazione della medesima a tutti i
processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale almeno a
livello di attività consultiva
obbligatoria;
b) semplificazione delle
procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla
Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai
rapporti tra Stato e regioni anche attraverso
la soppressione di comitati, commissioni e
organi omologhi all'interno delle
amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie
per le quali è obbligatoria l'intesa e della
disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e
modalità della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e
delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri
richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza
unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1
possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e princìpi direttivi e con le
stesse procedure, entro un anno dalla data
della loro entrata in vigore.
Capo II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè
di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare
gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, nonchè
gli enti privati, controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, che operano, anche
all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo
nazionale;
c) riordinare e
potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e
razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonchè gli organismi
operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo
parere della Commissione di cui all'articolo 5,
da rendere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli stessi. Decorso tale termine
i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3. Disposizioni correttive e
integrative ai decreti legislativi possono
essere emanate, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro
entrata in vigore.
4. Anche al fine di
conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, alle disposizioni
della presente legge e di coordinarle con i
decreti legislativi emanati ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il
31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in
sede di adozione dei decreti legislativi, si
attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97
e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilità di
direzione politica e compiti e responsabilità
di direzione delle amministrazioni, nonchè, ad
integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) completare l'integrazione
della disciplina del lavoro pubblico con quella
del lavoro privato e la conseguente estensione
al lavoro pubblico delle disposizioni del
codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di
lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti,
compresi quelli di cui alla lettera a),
l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, articolato in modo da
garantire la necessaria specificità
tecnica;
c) semplificare e rendere più
spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui è conferita la
rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei
contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del
potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i
contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti
legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti
da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per
la dirigenza del ruolo sanitario di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresì una
distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività
professionali, implicanti l'iscrizione ad albi,
oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le
amministrazioni pubbliche autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le
pubbliche amministrazioni, attraverso loro
istanze associative o rappresentative, possano
costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della
definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle
compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che può richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre
esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici
giorni, decorso il quale la certificazione si
intende effettuata; prevedere che la
certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere
che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di
sottoscrivere il contratto collettivo il quale
produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte
le procedure necessarie per consentire all'ARAN
la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni
dalla data di sottoscrizione iniziale
dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno
1998, al giudice ordinario, tenuto conto di
quanto previsto dalla lettera a), tutte
le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorchè concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure
organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in
materia edilizia, urbanistica e di servizi
pubblici, prevedendo altresì un regime
processuale transitorio per i procedimenti
pendenti;
h) prevedere procedure di
consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei
relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da
parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica
di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalità di
raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di
codici di comportamento da parte delle singole
amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole
amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le
modalità di raccordo degli organismi stessi con
il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma
48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è
riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 4, sono
abrogate tutte le disposizioni in contrasto con
i medesimi. Sono apportate le seguenti
modificazioni alle disposizioni dell'articolo
2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421: alla lettera e) le parole: "ai
dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le
parole: "prevedere che nei limiti di cui alla
lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle
seguenti: "prevedere che la struttura della
contrattazione, le aree di contrattazione e il
rapporto tra i diversi livelli siano definiti
in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) è abrogata; alla lettera
t) dopo le parole: "concorsi unici
per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello
regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 11
il Governo si atterrà, oltrechè ai princìpi
generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988,
n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento
funzionale e operativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri con le amministrazioni
interessate e potenziare, ai sensi
dell'articolo 95 della Costituzione, le
autonome funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei
ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse
concernenti compiti operativi o gestionali in
determinati settori, anche in relazione al
conferimento di funzioni di cui agli articoli 3
e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti
ed organismi autonomi i compiti non
direttamente riconducibili alle predette
funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo criteri di omogeneità e di efficienza
gestionale, ed anche ai fini della riduzione
dei costi amministrativi;
c) garantire al personale
inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di
opzione tra il permanere nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri e il
transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, per l'eventuale
affidamento alla responsabilità dei Ministri
senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri autonomia organizzativa,
regolamentare e finanziaria nell'ambito dello
stanziamento previsto ed approvato con le leggi
finanziaria e di bilancio dell'anno in
corso;
f) procedere alla
razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenza dello Stato
all'Unione europea, dei conferimenti di cui
agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei
criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e
dal presente articolo, in ogni caso riducendone
il numero, anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni
organizzative e funzionali, sia all'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia
tra organi amministrativi e organi tecnici, con
eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici
esistenti, e ridisegnare le strutture di primo
livello, anche mediante istituzione di
dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo risultanti dalla
aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di
omogeneità, di complementarietà e di
organicità;
h) riorganizzare e
razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri
e in coerenza con quanto previsto dal capo I
della presente legge, gli organi di
rappresentanza periferica dello Stato con
funzioni di raccordo, supporto e collaborazione
con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le
regioni interessate, all'articolazione delle
attività decentrate e dei servizi pubblici, in
qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti
al controllo dell'amministrazione centrale
dello Stato, in modo che, se organizzati a
livello sovraregionale, ne sia assicurata la
fruibilità alle comunità, considerate
unitariamente dal punto di vista regionale.
Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano
l'accorpamento di funzioni amministrative
statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta
salva l'unità di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture
periferiche dei Ministeri, dislocate presso
ciascuna provincia, in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico,
di tutte quelle presso le quali i cittadini
effettuano operazioni o pratiche di versamento
di debiti o di riscossione di crediti a favore
o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo
all'evolversi della struttura del bilancio
dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, un più razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per
funzioni omogenee e per centri di imputazione
delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di
spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino
ad una specifica disciplina contrattuale, il
trattamento economico accessorio degli addetti
ad uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, prevedendo, a fronte delle
responsabilità e degli obblighi di reperibilità
e disponibilità ad orari disagevoli, un unico
emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e
dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di
staff e di line, e fornire
criteri generali e princìpi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette
dipendenze del Ministro, in funzione di
supporto e di raccordo tra organo di direzione
politica e amministrazione e della necessità di
impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento di attività
amministrative rientranti nelle competenze dei
dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza
dell'azione amministrativa e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche
attraverso opportune modalità e idonei
strumenti di coordinamento tra uffici, anche
istituendo i centri interservizi, sia
all'interno di ciascuna amministrazione, sia
fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli organi collegiali esistenti anche mediante
soppressione, accorpamento e riduzione del
numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali
per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di
supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
prevedendo interventi sostitutivi nei confronti
delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di
controllo interno entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture
secondo criteri di flessibilità, per consentire
sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia
il perseguimento di specifici obiettivi e
missioni;
s) realizzare gli eventuali
processi di mobilità ricorrendo, in via
prioritaria, ad accordi di mobilità su base
territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma
8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, prevedendo
anche per tutte le amministrazioni centrali
interessate dai processi di trasferimento di
cui all'articolo 1 della presente legge, nonchè
di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a),
procedure finalizzate alla riqualificazione
professionale per il personale di tutte le
qualifiche e i livelli per la copertura dei
posti disponibili a seguito della definizione
delle piante organiche e con le modalità
previste dall'articolo 3, commi 205 e 206,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni
provvedono alla copertura degli oneri
finanziari attraverso i risparmi di gestione
sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di
riordinamento e razionalizzazione sopra
indicati siano accompagnati da adeguati
processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo conferendo apposite
attribuzioni alla Scuola superiore della
pubblica amministrazione; prevedere che, a tal
fine, il contingente di personale indicato nel
regolamento recante disposizioni per
l'organizzazione ed il funzionamento della
Scuola superiore sia considerato aggiuntivo
rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e
B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400;
prevedere che il 50 per cento del contingente
medesimo sia riservato al personale in
posizione di comando e di fuori ruolo;
prevedere che le amministrazioni, se la
richiesta di comando è motivata da attività
svolte dalla Scuola superiore nel loro
interesse, debbano dar corso alla
richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
relativamente alle rubriche non affidate alla
responsabilità di Ministri, il Presidente del
Consiglio dei ministri può disporre variazioni
compensative, in termini di competenza e di
cassa, da adottare con decreto del Ministro del
tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, comunque in
servizio da almeno un anno alla data di entrata
in vigore della presente legge presso altre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non
economici ed autorità indipendenti, è, a
domanda, inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni, autorità ed enti pubblici
presso i quali presta servizio, ove occorra in
soprannumero; le dotazioni organiche di cui
alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23
agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
ridotte.
Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la
disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi
del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri e con il Ministro del
tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici
di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra
strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di
verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione
periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità
dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perchè su di essi sia espresso il
parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il
termine senza che i pareri siano stati
espressi, il Governo adotta comunque i
regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma
4-bis dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sostituiscono, per i soli
Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546, fermo restando il comma 4 del predetto
articolo 6. I regolamenti già emanati o
adottati restano in vigore fino alla emanazione
dei regolamenti di cui al citato articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1
dell'articolo 11, il Governo perseguirà
l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai
princìpi generali desumibili dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di
enti con finalità omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia
non sia necessaria o funzionalmente utile in
ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di università,
con il consenso della medesima, ovvero
liquidazione degli enti inutili; per i casi di
cui alla presente lettera il Governo è tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), in carico ai suddetti
enti;
b) trasformazione in
associazioni o in persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o
servizi di rilevante interesse pubblico nonchè
di altri enti per il cui funzionamento non è
necessaria la personalità di diritto pubblico;
trasformazione in ente pubblico economico o in
società di diritto privato di enti ad alto
indice di autonomia finanziaria; per i casi di
cui alla presente lettera il Governo è tenuto a
presentare contestuale piano di utilizzo del
personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), in carico ai suddetti
enti;
c) omogeneità di organizzazione
per enti omologhi di comparabile rilevanza,
anche sotto il profilo delle procedure di
nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli
organi collegiali;
d) razionalizzazione ed
omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di
rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del
commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di
funzionamento, anche attraverso ricorso
obbligatorio a forme di comune utilizzo di
contraenti ovvero di organi, in analogia a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) programmazione atta a
favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo
delle strutture impiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni,
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è incaricata, per soddisfare
esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di
stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di scelta del contraente, uno o più
contratti-quadro con cui i prestatori dei
servizi e delle forniture relativi al trasporto
dei dati e all'interoperabilità si impegnano a
contrarre con le singole amministrazioni alle
condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in
relazione alle proprie esigenze, sono tenute a
stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e,
ove previsto, del Consiglio di Stato. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno
facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui
al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge. I criteri e le modalità
di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e
per i privati, con specifici regolamenti da
emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del
parere delle competenti Commissioni.
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, previa ricognizione delle
attività già espletate ivi comprese quelle
relative a progetti in corso, i progetti più
strettamente finalizzati alla modernizzazione
delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia
e all'efficienza dei servizi pubblici nel
quadro di una ottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzazione delle
risorse finanziarie. Il Comitato procede
altresì alla verifica di congruità dei costi di
attuazione dei progetti selezionati ed alla
eventuale riduzione della spesa
autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai
sensi del comma 1 si applicano le procedure di
cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto
del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,
n. 303. I progetti non selezionati o per i
quali non sia stata accettata la
rideterminazione dei costi non possono avere
ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro
per la funzione pubblica è dichiarata la revoca
dell'approvazione dei predetti progetti ed è
determinato il rimborso delle spese per le
attività già svolte e per i costi sostenuti
relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente
articolo affluiscono allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro
ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la realizzazione di nuovi progetti
per l'attuazione dei processi di riforma della
pubblica amministrazione previsti dalla
presente legge, secondo le procedure di cui
all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
303, nonchè per attività di studio e ricerca
per l'elaborazione di schemi normativi
necessari per la predisposizione dei
provvedimenti attuativi di cui alla presente
legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1
dell'articolo 11 il Governo si atterrà,
oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna
amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni
periodiche, al massimo annuali, dei costi,
delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi
per la valutazione, sulla base di parametri
oggettivi, dei risultati dell'attività
amministrativa e dei servizi pubblici favorendo
ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro
violazione, e di altri strumenti per la tutela
dei diritti dell'utente e per la sua
partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna
amministrazione provveda periodicamente e
comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza
ed economicità ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito
dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri una banca
dati sull'attività di valutazione, collegata
con tutte le amministrazioni attraverso i
sistemi di cui alla lettera a) ed
il sistema informatico del Ministero del tesoro
- Ragioneria generale dello Stato e accessibile
al pubblico, con modalità da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta annualmente una relazione al
Parlamento circa gli esiti delle attività di
cui al comma 1.
Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera d), il
Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo
14 della presente legge, si attiene ai seguenti
ulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di
indirizzo strategico e di coordinamento della
politica nazionale della ricerca, anche con
riferimento alla dimensione europea e
internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di
programmazione, degli enti operanti nel
settore, della loro struttura, del loro
funzionamento e delle procedure di assunzione
del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni per i medesimi obiettivi, di
promuovere e di collegare realtà operative di
eccellenza, di assicurare il massimo livello di
flessibilità, di autonomia e di efficienza,
nonchè una più agevole stipula di intese,
accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo
snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica, tecnologica e
spaziale e per la promozione del trasferimento
e della diffusione della tecnologia
nell'industria, in particolare piccola e media,
individuando un momento decisionale unitario al
fine di evitare, anche con il riordino degli
organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di
interventi da parte delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
riordinando gli enti operanti nel settore
secondo criteri di programmazione e di
valutazione, in aggiunta a quelli previsti
dall'articolo 14 della presente legge,
favorendo inoltre la mobilità del personale e
prevedendo anche forme di partecipazione dello
Stato ad organismi costituiti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di
settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi,
strumenti e procedure per la valutazione dei
risultati dell'attività di ricerca e
dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla
vita economica e sociale;
e) riordino degli organi
consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli
enti di ricerca, anche al mondo della
produzione e dei servizi;
f) programmazione e
coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivi generali della politica di
ricerca;
g) adozione di misure che
valorizzino la professionalità e l'autonomia
dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità
interna ed esterna tra enti di ricerca,
università, scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini
dell'adeguamento alla vigente normativa
comunitaria in materia, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con
propri decreti, i limiti, le forme e le
modalità di intervento e di finanziamento
previsti dalle disposizioni di cui al n. 41
dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20,
comma 8, della presente legge, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma,
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai
programmi di ricerca finanziati a totale carico
dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trasmette alle Camere una
relazione sulle linee di riordino del sistema
della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i
soggetti già operanti nel settore o da
istituire, articolati per tipologie e
funzioni;
b) sia indicata la natura della
loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di
governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia
degli interventi per la programmazione e la
valutazione, nonchè di quelli riguardanti la
professionalità e la mobilità dei
ricercatori.
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi
riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo
stato giuridico dei pubblici dipendenti sono
sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
Capo III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di
legge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anche
coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o
autonome, indicando i criteri per l'esercizio
della potestà regolamentare nonchè i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo
quanto previsto alla lettera a) del
comma 5. In allegato al disegno di legge è
presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al
comma 1, il Governo individua i procedimenti
relativi a funzioni e servizi che, per le loro
caratteristiche e per la loro pertinenza alle
comunità territoriali, sono attribuiti alla
potestà normativa delle regioni e degli enti
locali, e indica i princìpi che restano
regolati con legge della Repubblica ai sensi
degli articoli 117, primo e secondo comma, e
128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto
del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque
emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con
effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei
procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti
criteri e princìpi:
a) semplificazione dei
procedimenti amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle
fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per
settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti e uniformazione
dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei
procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi
uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di
procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in
essere le procedure stesse;
e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione
dell'efficacia degli atti, di disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi
monocratici o ai dirigenti amministrativi di
funzioni anche decisionali, che non richiedano,
in ragione della loro specificità, l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o
con interventi, nei relativi procedimenti, dei
soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle
responsabilità e delle procedure di verifica e
controllo;
h) previsione, per i casi di
mancato rispetto del termine del procedimento,
di mancata o ritardata adozione del
provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni
da parte della pubblica amministrazione, di
forme di indennizzo automatico e forfettario a
favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle
modalità di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità
e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerità nella
corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e
di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni
e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano
le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel
rispetto dei princìpi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princìpi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni
fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della
presente legge e nel rispetto dei principi,
criteri e modalità di cui al presente articolo,
quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonchè le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del
sistema universitario, di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonchè valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli
organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema
universitario, prevedendo altresì l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti,
eletto dai medesimi, con compiti consultivi e
di proposta;
c) interventi per il diritto
allo studio e contributi universitari. Le norme
sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso
di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare complessivo
della contribuzione a carico degli studenti in
rapporto al finanziamento ordinario dello Stato
per le università, graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equità, solidarietà
e progressività in relazione alle condizioni
economiche del nucleo familiare, nonchè a
definire parametri e metodologie adeguati per
la valutazione delle effettive condizioni
economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione
biennale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari;
d) procedure per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e procedimento di approvazione degli atti
dei concorsi per ricercatore in deroga
all'articolo 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione
da parte delle università di eredità, donazioni
e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere
a), b) e c), sono emanati
previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle
norme di cui al comma 8, lettera c), il
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previsto dall'articolo 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle
more della costituzione della Consulta
nazionale per il diritto agli studi
universitari di cui all'articolo 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge
di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega
ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle
materie interessate dalla attuazione della
presente legge. In sede di prima attuazione
della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'articolo 4,
norme per la delegificazione delle materie di
cui all'articolo 4, comma 4, lettera c),
non coperte da riserva assoluta di legge,
nonchè testi unici delle leggi che disciplinano
i settori di cui al medesimo articolo 4, comma
4, lettera c), anche attraverso le
necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo.
Capo IV
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e
della riorganizzazione dell'intero sistema
formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le
funzioni dell'Amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia
di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonchè gli
elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole
medie, alle scuole e agli istituti di
istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed
ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga
alle norme vigenti in materia di contabilità
dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1,
si provvede con uno o più regolamenti da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine
di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri
generali e princìpi direttivi contenuti nei
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento è
acquisito, anche contemporaneamente al parere
del Consiglio di Stato, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti
sono dettate disposizioni per armonizzare le
norme di cui all'articolo 355 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente
legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalità giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1, anche tra loro unificate
nell'ottica di garantire agli utenti una più
agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o
ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varietà delle situazioni locali
e alla tipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per
almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilità statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia
sono attribuite alle istituzioni scolastiche di
cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3
attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre
2000 contestualmente alla gestione di tutte le
funzioni amministrative che per loro natura
possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo
regime di autonomia sarà accompagnato da
apposite iniziative di formazione del
personale, da una analisi delle realtà
territoriali, sociali ed economiche delle
singole istituzioni scolastiche per l'adozione
dei conseguenti interventi perequativi e sarà
realizzato secondo criteri di gradualità che
valorizzino le capacità di iniziativa delle
istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche già in possesso di
personalità giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita
dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che
si suddivide in assegnazione ordinaria e
assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento
proprie di ciascuna tipologia e di ciascun
indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono autorizzazioni preventive per
l'accettazione di donazioni, eredità e legati
da parte delle istituzioni scolastiche, ivi
compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni
aventi finalità di educazione o di assistenza
scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in
materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione
non sono dovute le imposte in vigore per le
successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano
conseguito personalità giuridica e autonomia ai
sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle
operazioni di dimensionamento di cui al comma
4, hanno autonomia organizzativa e didattica,
nel rispetto degli obiettivi del sistema
nazionale di istruzione e degli standard
di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata
alla realizzazione della flessibilità, della
diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazione e al miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il
contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente, anche mediante superamento dei
vincoli in materia di unità oraria della
lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e
delle modalità di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalità di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche,
materiali e temporali, fermi restando i giorni
di attività didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione
dell'attività didattica in non meno di cinque
giorni settimanali, il rispetto dei complessivi
obblighi annuali di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della libertà di insegnamento, della libertà di
scelta educativa da parte delle famiglie e del
diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella
scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della
possibile pluralità di opzioni metodologiche, e
in ogni iniziativa che sia espressione di
libertà progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi
o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze
formative degli studenti. A tal fine, sulla
base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello previsto
per ciascuna delle discipline ed attività
indicate come fondamentali di ciascun tipo o
indirizzo di studi e l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione
della produttività scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica le istituzioni
scolastiche realizzano, sia singolarmente che
in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta
formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di
prevenzione dell'abbandono e della dispersione
scolastica, iniziative di utilizzazione delle
strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il
mondo del lavoro, iniziative di partecipazione
a programmi nazionali, regionali o comunitari
e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le
istituzioni scolastiche autonome hanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e
sviluppo nei limiti del proficuo esercizio
dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte
I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 sono altresì attribuite la personalità
giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle
arti, agli Istituti superiori per le industrie
artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari
dalle specificità proprie di tali
istituzioni.
12. Le università e le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni allo
scopo di favorire attività di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data
di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la
cui ricognizione è affidata ai regolamenti
stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e
coordinare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la
formazione dei bilanci, per la gestione delle
risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di
cassa, nonchè per le modalità del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei princìpi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il
comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge il
Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale
e periferico che tenga conto della specificità
del settore scolastico, valorizzando l'autonomo
apporto delle diverse componenti e delle
minoranze linguistiche riconosciute, nonchè
delle specifiche professionalità e competenze,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della
composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome;
b) razionalizzazione degli
organi a norma dell'articolo 12, comma 1,
lettera p);
c) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del
collegamento con le comunità locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera
i);
e) attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio
della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del
principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente,
ferma restando l'unicità della funzione, ai
capi d'istituto è conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all'acquisto della
personalità giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I
contenuti e le specificità della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto
legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, da emanare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di direzione,
di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e
strumentali, con connesse responsabilità in
ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti
previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dell'articolo 13,
comma 1;
c) la revisione del sistema di
reclutamento, riservato al personale docente
con adeguata anzianità di servizio, in armonia
con le modalità previste dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della
dirigenza ai capi d'istituto attualmente in
servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un
apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici sarà disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 13 la riforma degli uffici
periferici del Ministero della pubblica
istruzione è realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli
enti locali anche in materia di programmazione
e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione
presenta ogni quattro anni al Parlamento, a
decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo,
una relazione sui risultati conseguiti, anche
al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge la materia di
cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative
norme di attuazione.
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni
amministrative dello Stato in materia di
ricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali e la vigilanza sulle attività relative.
Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le
attività, i beni, il personale, i patrimoni, i
marchi e le pertinenze delle aziende termali,
già inquadrate nel soppresso Ente autonomo
gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro
ittico tarantino-campano spa sono trasferiti a
titolo gratuito alle regioni e alle province
autonome nel cui territorio sono ubicati gli
stabilimenti termali in base ai piani di
rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma
1 la regione o la provincia autonoma, entro
novanta giorni decorrenti dalla data di entrata
in vigore della presente legge, presenta al
Ministro del tesoro un piano di rilancio delle
terme, nel quale sono indicati gli interventi,
le risorse ed i tempi di realizzazione con
impegno dell'ente interessato al risanamento
delle passività dei bilanci delle società
termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1
avrà luogo entro sessanta giorni dalla
presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono
cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni
nonchè le attività, i beni e i patrimoni
trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì
prevedere forme di gestione attraverso società
a capitale misto pubblico-privato o attraverso
affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province
autonome territorialmente interessate non
presentino alcun progetto entro il termine
indicato al comma 2, il Ministro del tesoro,
anche in deroga alle vigenti norme di legge e
di regolamento sulla contabilità dello Stato,
determina i criteri per le cessioni, volti a
favorire la valorizzazione delle finalità
istituzionali, terapeutiche e curative delle
aziende interessate, tenuto conto
dell'importanza delle stesse per l'economia
generale, nonchè per gli interessi
turistici.
Allegato 1
(previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di
spesa del bilancio dello Stato (con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
articolo 55, e successive modificazioni;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo
17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo
6;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo
74;
decreto del Ministro del tesoro del 15
ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25,
sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge
n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24,
comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di
un contributo per le spese di gestione degli
uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive
modificazioni;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive
modificazioni.
3. Procedimento in materia di collaborazioni
culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
articolo 7, comma 6, e successive
modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3,
comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese
per missioni e lavoro straordinario del
personale dello Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e
successive modificazioni;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive
modificazioni.
5. Procedimento per la fornitura di
apparecchi di protesi e di presidi agli
invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, articolo 178.
6. Presa in consegna di immobili e compiti
di sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;
legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni.
7. Procedimento per la concessione del nulla
osta per ascensori e montacarichi, nonchè della
relativa licenza di esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive
modificazioni;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle
imprese per autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive
modificazioni.
9. Procedimento di concessione per
l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo
idrico superficiale naturale o artificiale, o
da acque sotterranee riconosciute
pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14
agosto 1920, n. 1285, e successive
modificazioni;
testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
e successive modificazioni.
10. Procedimento di concessione per la
distribuzione automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1971, n. 1269, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18
settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti elettrici, di
impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e
338;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447, e successive
modificazioni.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e
servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358;
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6,
modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n.
724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di
occupazione abusiva di suolo demaniale
marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della
navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli
incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive
modificazioni;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e successive modificazioni;
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive
modificazioni.
15. Procedimento in materia di collaudi
degli impianti da parte dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12
maggio 1927, n. 824, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497.
16. Procedimento per la disciplina degli
albi dei beneficiari di provvidenze di natura
economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private, di approvazione
delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni
immobili, all'accettazione di atti di
liberalità da parte di associazioni o
fondazioni, nonchè di donazioni o lasciti in
favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile,
articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive
modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive
modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e
successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e
successive modificazioni.
18. Procedimento di espropriazione per causa
di pubblica utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive
modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni.
19. Procedimento per l'erogazione e per la
rendicontazione della spesa da parte dei
funzionari delegati operanti presso le
rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro
per i cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive
modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e successive
modificazioni.
21. Procedimento di concessione di beni
demaniali marittimi nel caso di più domande di
concessione:
articolo 37 del codice della
navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle
decisioni di condanna e risarcimento di danno
erariale:
norme approvate con regio decreto 5
settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni;
regolamento approvato con regio decreto 13
agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
23. Procedimento di riconoscimento di
infermità, concessione di equo indennizzo,
pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni;
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive modificazioni;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, e successive
modificazioni;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio
pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle
delibere assunte dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di
approvazione dei bilanci, di programmazione
dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica
dei regolamenti di erogazione delle prestazioni
istituzionali, di modifica della struttura
amministrativa e della dotazione di
personale:
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni;
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 13
gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e
successive modificazioni;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3,
e successive modificazioni.
25. Procedimento di unificazione dei termini
per i contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni.
26. Procedimento di autorizzazione per la
realizzazione di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, e successive
modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni.
27. Procedimento per la nomina e decadenza
dei capi dei dipartimenti e degli uffici della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè
dei consiglieri ed esperti e per il
conferimento di incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18,
21, 28, 29 e 31;
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n.
85, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 5
aprile 1993, n. 106;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 65 della Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante
riorganizzazione nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e
degli uffici del segretariato generale.
28. Procedimento per la liquidazione dei
supplementi di pensione e per la ricostruzione
delle pensioni di competenza dell'assicurazione
generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1957, n. 818, articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n.
1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo
7.
29. Procedimento di accertamento di
infrazione alle norme sull'esercizio del
commercio su aree pubbliche da parte di
cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo
27.
30. Procedimento di liquidazione di
pensioni, assegni e indennità di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive
modificazioni;
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei
periodi assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo
2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti
di collaborazione per attività didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e
successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione
dell'itinerario scolastico degli alunni e per
lo svolgimento degli esami di idoneità con
esclusione degli esami di maturità e di diploma
finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo
150; dall'articolo 176 all'articolo 187;
dall'articolo 192 all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli
esami di ammissione, revisione, promozione,
idoneità, compimento e diploma nelle accademie
e nei conservatori con esclusione degli esami
di maturità e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione
dal servizio e trattamento di quiescenza del
personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento
dello stato civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e
successive modificazioni.
37. Istruttoria per la valutazione di
incidenti rilevanti connessi a determinate
attività industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni.
38. Procedimento per il finanziamento della
ricerca corrente e finalizzata svolta dagli
Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico con personalità giuridica di
diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, articolo 12, comma 2, lettera a),
n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269,
articolo 6, commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo
della Croce rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1995, n. 490, articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del
contributo alla Lega italiana contro i tumori e
al Centro internazionale di ricerche per il
cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile
1977, n. 164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1,
comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 -
Ministero della sanità).
41. Procedimenti per l'ammissione alle
agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese
per le spese di ricerca e le innovazioni
tecnologiche, per l'erogazione dei relativi
finanziamenti, con determinazione di forme,
modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e
della proprietà dei risultati, nonchè per
incentivare la ricerca, l'innovazione e la
relativa formazione nelle diverse aree del
Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni;
legge 1o marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.
104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e
riconversione degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli
impianti industriali e per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti
produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive
modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e
commercializzazione di additivi alimentari e
per la conservazione delle sostanze
alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
107.
45. Procedimento per il trattamento delle
acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e
commercializzazione dei presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194.
47. Procedure attinenti le specialità
medicinali di automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
541.
48. Procedure di autorizzazione e
commercializzazione di presidi
medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265
recante testo unico delle leggi sanitarie
(articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1986, n. 128.
49. Procedimento per la richiesta di
escavazione di pozzi e per la concessione di
utilizzo d'acqua per uso industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere
interne nei fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo
26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla
organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
52. Procedimenti relativi alla realizzazione
di nuovi interventi nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli interventi
straordinari nel Mezzogiorno:
legge 1o marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a
favore dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla
cooperazione e la salvaguardia dei livelli
occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il
finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento
dell'industria siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria
bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, articolo 6.
59. Procedimenti per la concessione di
finanziamenti a favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a
favore dei centri commerciali all'ingrosso e
dei mercati agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. Procedimenti relativi agli interventi a
favore dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la concessione di
contributi per la promozione degli investimenti
esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78,
convertito dalla legge 20 maggio 1993, n.
156.
63. Procedimenti per la concessione di
contributi per la realizzazione di
progetti-pilota nel settore agro-alimentare in
Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo
2.
64. Procedimenti per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato per la
partecipazione a gare internazionali in Paesi
non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo
3.
65. Procedimenti per la concessione di
finanziamenti alle imprese italiane
esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di
contributi ad istituti, enti ed associazioni
per iniziative volte a promuovere le
esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il
finanziamento dei crediti inerenti
all'esportazione di merci e servizi nonchè alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di
concessione di contributi per la cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di
contributi a consorzi per il commercio
estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di
contributi a consorzi agroalimentari e
turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394.
71. Procedimenti di concessione di
contributi alle camere di commercio italiane
all'estero:
legge 1o luglio 1970, n. 518, e successive
modificazioni.
72. Procedimenti di concessione di
contributi per l'incremento della
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale
ed orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla
partecipazione a società ed imprese miste
all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo
nazionale degli autotrasportatori e per
l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto
delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3
gennaio 1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9
gennaio 1978, n. 56.
75. Procedimento in materia di strumenti per
pesare:
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 121.
76. Procedimenti di concessione di beni del
demanio marittimo utilizzati per finalità
turistiche, ricreative e per la realizzazione e
la gestione di attività commerciali,
ricreative, sportive, turistiche e per quelle
relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della
navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione
del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di
autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo
svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali e tenuta di registri
in materia di attività commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
legge 1o marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di
agibilità da parte della Commissione
provinciale di vigilanza per i locali di
pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su
bevande e acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi
idrogenati e margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su
importazione, produzione e detenzione latte in
polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e
alla commercializzazione di sostanze zuccherine
e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di
chiusura e contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e
alla commercializzazione e al deposito degli
alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142,
convertito dalla legge 16 giugno 1950, n.
331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n.
464.
86. Procedimento per la certificazione
antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55.
87. Procedimento di autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica che utilizzano
fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei
contributi assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai
fini previdenziali ed assistenziali (sportelli
polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni.
90. Procedimento per la concessione del
trattamento di Cassa integrazione guadagni
straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del
trattamento di integrazione salariale a seguito
della stipula di contratti di solidarietà:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di
ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe
dei premi assicurativi per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.
93. Procedimento per l'applicazione di
sanzioni nei confronti delle aziende che
occupano lavoratori pensionati, per mancata
osservanza del divieto di cumulo fra pensione
ed attività lavorativa subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
94. Procedimento per l'iscrizione,
variazione e cancellazione delle imprese e
delle società commerciali:
legge 11 giugno 1971, n. 426;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63;
legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e
conservazione di documenti di lavoro e dei
libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626;
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e
al funzionamento delle commissioni provinciali
per l'artigianato e all'iscrizione,
modificazione e cancellazione all'Albo delle
imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio
di attività e per la domanda di iscrizione
all'Albo delle imprese artigiane od al Registro
delle imprese per le attività di installazione,
di ampliamento e di trasformazione degli
impianti;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio
di attività ai fini dell'iscrizione nel
Registro delle imprese di quelle esercenti
attività di autoriparazione e per la domanda di
iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od
al Registro delle imprese;
legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive
modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di
autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi
comunali per attivare esercizi industriali o
artigiani, fabbriche, magazzini, officine,
laboratori destinati alla produzione ed alla
vendita di prodotti e merci od all'esercizio di
qualsiasi commercio, arte, industria o
mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa
all'INAIL degli assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento
dell'invalidità civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157.
103. Procedimenti per l'affidamento di
appalti pubblici di forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358.
104. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per lo scarico idrico al
suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle
concessioni edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31)
e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo
4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) e successive
modificazioni.
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di
appalti di lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
n. 696, e successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modificazioni;
legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive
modificazioni;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
108. Procedimento per il rilascio di
autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo
svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed
attività imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, con successive modificazioni.
109. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni per le emissioni in
atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione
all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche
e specialità medicinali già in uso all'estero e
per l'inclusione nel prontuario farmaceutico
nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
e successive modificazioni.
111. Procedure per la verifica e il
controllo di nuovi sistemi e protocolli
terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive
modificazioni;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
267;
decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione
dei fondi destinati alla formazione
professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni;
legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive
modificazioni;
legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive
modificazioni;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408,
convertito dalla legge 12 novembre 1988, n.
492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e successive
modificazioni;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo
1.
Per il documento ufficiale: vedi Gazzetta
Ufficiale.
Per consultazione su un sito della Pubblica
Amministrazione: vedi sito Camera dei Deputati,
pagina
http://www.camera.it/parlam/leggi/97059l.htm#legge (da
cui abbiamo tratto questa nostra
pagina).
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