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Questo Decreto del Presidente della
Repubblica, del 26 ottobre 1972, istituì e
disciplinò l'IVA: applicazione, obblighi,
aliquote, ecc.
Fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
successivo 11 novembre 1972.
Perché è importante per la
dematerializzazione
L'Art. 21 sancisce l'obbligo di fatturazione
delle operazioni (intese come cessioni di beni
e prestazioni di servizi).
Quindi, quando oggi parliamo di fatturazione
elettronica, per memoria storica potremmo
definire questo Decreto il 'papà
della Fattura'.
Curiosità
Presidente della Repubblica: Giovanni Leone
Presidente del Consiglio dei Ministri: Giulio
Andreotti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto
GU n. 292 del 11-11-1972 - Suppl.
Ordinario
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L'ART.87,COMMA QUINTO,DELLA
COSTITUZIONE;
VISTA LA LEGGE 9 OTTOBRE
1971,N.825,CONCERNENTE DELEGA LEGISLATIVA
PER LA RIFORMA TRIBUTARIA;
VISTA LA LEGGE 6 DICEMBRE 1971,N.1036;
VISTO IL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO
1972,N.202, CONVERTITO,CON
MODIFICAZIONI,NELLA LEGGE 24 LUGLIO
1972,N.321;
UDITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE ISTITUITA A NORMA
DELL'ART.17,COMMA PRIMO,DELLA LEGGE 9
OTTOBRE 1971,N.825;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI,DI CONCERTO CON I MINISTRI PER
LE FINANZE,PER L'INTERNO,PER IL TESORO E
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA;
DECRETA:
TITOLO I Disposizioni generali
1. Operazioni imponibili.
L'imposta sul valore aggiunto si applica
sulle cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di
arti e professioni e sulle importazioni da
chiunque effettuate .
2. Cessioni di beni.
Costituiscono cessioni di beni gli atti a
titolo oneroso che importano trasferimento
della proprietà ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su
beni di ogni genere. Costituiscono inoltre
cessioni di beni: 1) le vendite con riserva di
proprietà; 2) le locazioni con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente
al commissionario o dal commissionario al
committente di beni venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di commissione; 4) le
cessioni gratuite di beni ad esclusione di
quelli la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell'attività propria dell'impresa se
di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila e di quelli per i quali non sia
stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a
norma dell'articolo 19, anche se per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis ; 5) la
destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di
coloro i quali esercitano un'arte o una
professione o ad altre finalità estranee alla
impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attività, con esclusione di quei beni per
i quali non è stata operata, all'atto
dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di
cui all'articolo 19 [, si considera destinato a
finalità estranee all'impresa o all'esercizio
dell'arte o della professione l'impiego di beni
per l'effettuazione di operazioni diverse da
quelle imponibili ovvero non imponibili ai
sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di
operazioni escluse dal campo di applicazione
dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art.
74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle
operazioni di cui al terzo comma del presente
articolo e all'art. 3, quarto comma] ; 6) le
assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
da società di ogni tipo e oggetto nonché le
assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da
altri enti privati o pubblici, compresi i
consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalità giuridica. Non
sono considerate cessioni di beni: a) le
cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in
società o altri enti, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni, che hanno
per oggetto aziende o rami di azienda ; c) le
cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria la
costruzione delle opere indicate nell'art. 9
lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10
; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico
valore appositamente contrassegnati; e) [i
conferimenti in società e altri enti, compresi
i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni a condizione che il soggetto
conferitario abbia diritto ad esercitare la
detrazione totale dell'imposta nei modi
ordinari] ; f) i passaggi di beni in dipendenza
di fusioni, scissioni o trasformazioni di
società e di analoghe operazioni poste in
essere da altri enti [a condizione che il
soggetto incorporante o risultante dalla
fusione, dalla scissione, dalla trasformazione
o da analoghe operazioni abbia diritto ad
esercitare la detrazione totale dell'imposta
nei modi ordinari] ; g) ; h) [le cessioni che
hanno per oggetto beni acquistati o importati
dal cedente senza poter detrarre la relativa
imposta per effetto dell'articolo 19, secondo
comma, lettere da a) a e-quater)] (5/a) (5/b);
i) le cessioni di valori bollati e postali,
marche assicurative e similari (5/c); l) le
cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le
cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri
prodotti della panetteria ordinaria, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie
grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le
cessioni di latte fresco, non concentrato né
zuccherato, destinato al consumo alimentare,
confezionato per la vendita al minuto,
sottoposto a pastorizzazione o ad altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie (5/d);
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio di cui
al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive
modificazioni ed integrazioni .
3. Prestazioni di servizi.
Costituiscono prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e
di permettere quale ne sia la fonte.
[Costituiscono prestazioni di servizi a titolo
oneroso quelle effettuate per l'uso personale o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o per
altre finalità estranee all'impresa o
all'esercizio dell'arte o della professione] .
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi,
se effettuate verso corrispettivo: 1) le
concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni,
licenze e simili relative a diritti d'autore,
quelle relative ad invenzioni industriali,
modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne nonché le
cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti o beni similari ai
precedenti ; 3) i prestiti di denaro e di
titoli non rappresentativi di merci, comprese
le operazioni finanziarie mediante la
negoziazione, anche a titolo di cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non
sono considerati prestiti i depositi di denaro
presso aziende e istituti di credito o presso
amministrazioni statali, anche se regolati in
conto corrente ; 4) le somministrazioni di
alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti
di ogni tipo e oggetto. Le prestazioni indicate
nei commi primo e secondo sempreché l'imposta
afferente agli acquisti di beni e servizi
relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono per ogni operazione di valore
superiore a lire cinquantamila prestazioni di
servizi anche se effettuate per l'uso personale
o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo
gratuito per altre finalità estranee
all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle
somministrazioni nelle mense aziendali e delle
prestazioni di trasporto, didattiche, educative
e ricreative, di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente,
nonché delle operazioni di divulgazione
pubblicitaria svolte a beneficio delle attività
istituzionali di enti e associazioni che senza
scopo di lucro perseguono finalità educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza
e solidarietà sociale, nonché delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) e delle diffusioni di messaggi,
rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate
dallo Stato o da enti pubblici . Le
assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono
considerate prestazioni di servizi quando hanno
per oggetto cessioni, concessioni o licenze di
cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente.
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai
mandatari senza rappresentanza sono considerate
prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario. Non sono
considerate prestazioni di servizi: a) le
cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti d'autore effettuate dagli
autori e loro eredi o legatari, tranne quelle
relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6)
dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633 , e alle
opere di ogni genere utilizzate da imprese a
fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti
obbligazionari ; c) le cessioni dei contratti
di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell'art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di
cui alle lettere e) ed f) del terzo comma
dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di
mediazione relative ai diritti d'autore, tranne
quelli concernenti opere di cui alla lettera
a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese
quelle di intermediazione nella riscossione dei
proventi; f) le prestazioni di mandato e di
mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) ; h) le prestazioni dei commissionari
relative ai passaggi di cui al n. 3) del
secondo comma dell'art. 2 e quelle dei
mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo .
4. Esercizio di imprese.
Per esercizio di imprese si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché
non esclusiva, delle attività commerciali o
agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del
codice civile, anche se non organizzate in
forma di impresa, nonché l'esercizio di
attività, organizzate in forma d'impresa,
dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile
. Si considerano in ogni caso effettuate
nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi fatte dalle
società in nome collettivo e in accomandita
semplice, dalle società per azioni e in
accomandita per azioni, dalle società a
responsabilità limitata, dalle società
cooperative, di mutua assicurazione e di
armamento, dalle società estere di cui all'art.
2507 del codice civile e dalle società di
fatto; 2) le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi fatte da altri enti pubblici e
privati, compresi i consorzi, le associazioni o
altre organizzazioni senza personalità
giuridica e le società semplici, che abbiano
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali o agricole. Si
considerano effettuate in ogni caso
nell'esercizio di imprese, a norma del
precedente comma, anche le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi fatte dalle società e
dagli enti ivi indicati ai propri soci,
associati o partecipanti. Per gli enti indicati
al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, si considerano
effettuate nell'esercizio di imprese soltanto
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
fatte nell'esercizio di attività commerciali o
agricole. Si considerano fatte nell'esercizio
di attività commerciali anche le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto, ad esclusione di quelle effettuate in
conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della
persona anche se rese nei confronti di
associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento o statuto fanno
parte di una unica organizzazione locale o
nazionale, nonché dei rispettivi soci,
associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali. [Per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizio
effettuate da associazioni culturali o sportive
costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice
civile, la disposizione si applica nei
confronti degli associati o partecipanti minori
d'età e, per i maggiorenni, a condizione che
questi abbiano il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione ed abbiano diritto
a ricevere, nei casi di scioglimento della
medesima, una quota del patrimonio sociale, se
questo non è destinato a finalità di utilità
generale] . Agli effetti delle disposizioni di
questo articolo sono considerate in ogni caso
commerciali, ancorché esercitate da enti
pubblici, le seguenti attività: a) cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le
pubblicazioni delle associazioni politiche,
sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extrascolastica della persona cedute
prevalentemente ai propri associati; b)
erogazione di acqua, gas, energia elettrica e
vapore ; c) gestione di fiere ed esposizioni a
carattere commerciale; d) gestione di spacci
aziendali, gestione di mense e somministrazione
di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f)
trasporto di persone; g) organizzazione di
viaggi e soggiorni turistici; prestazioni
alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali
e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l)
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attività
commerciali: le operazioni relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche
in conto corrente, di cui siano parti la Banca
d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le
banche agenti; la gestione, da parte delle
amministrazioni militari o dei corpi di
polizia, di mense e spacci riservati al proprio
personale ed a quello dei Ministeri da cui
dipendono, ammesso ad usufruirne per
particolari motivi inerenti al servizio; la
prestazione alle imprese consorziate o socie,
da parte di consorzi o cooperative, di garanzie
mutualistiche e di servizi concernenti il
controllo qualitativo dei prodotti, compresa
l'applicazione di marchi di qualità; le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate in occasione di manifestazioni
propagandistiche dai partiti politici
rappresentati nelle Assemblee nazionali e
regionali ; le cessioni di beni e prestazioni
di servizi poste in essere dalla Presidenza
della Repubblica, dal Senato della Repubblica,
dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie
finalità istituzionali; le prestazioni
sanitarie soggette al pagamento di quote di
partecipazione alla spesa sanitaria erogate
dalle unità sanitarie locali e dalle aziende
ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
Non sono considerate, inoltre, attività
commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità
immobiliari classificate o classificabili nella
categoria catastale A e le loro pertinenze, ad
esclusione delle unità classificate o
classificabili nella categoria catastale A10,
di unità da diporto, di aeromobili da turismo o
di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso
privato, di complessi sportivi o ricreativi,
compresi quelli destinati all'ormeggio, al
ricovero e al servizio di unità da diporto, da
parte di società o enti, qualora la
partecipazione ad essi consenta, gratuitamente
o verso un corrispettivo inferiore al valore
normale, il godimento, personale, o familiare
dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando
tale godimento sia conseguito indirettamente
dai soci o partecipanti, alle suddette
condizioni, anche attraverso la partecipazione
ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio
ad altre attività esercitate, di partecipazioni
o quote sociali, di obbligazioni o titoli
similari, costituenti immobilizzazioni, al fine
di percepire dividendi, interessi o altri
frutti, senza strutture dirette ad esercitare
attività finanziaria, ovvero attività di
indirizzo, di coordinamento o altri interventi
nella gestione delle società partecipate . Per
le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3,
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno,
non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata, presso le sedi in cui viene
svolta l'attività istituzionale, da bar ed
esercizi similari, sempreché tale attività sia
strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e
sia effettuata nei confronti degli stessi
soggetti indicati nel secondo periodo del
quarto comma . Le disposizioni di cui ai commi
quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata: a)
divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di
cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge; c) disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati
o partecipanti maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione; d)
obbligo di redigere e di approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario secondo
le disposizioni statutarie; e) eleggibilità
libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532,
secondo comma, del codice civile, sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti e i criteri di loro ammissione ed
esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicità delle convocazioni assembleari,
delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti; è ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997,
preveda tale modalità di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice
civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza
a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale ; f)
intrasmissibilità della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della
stessa . Le disposizioni di cui alle lettere c)
ed e) del settimo comma non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di
categoria . Le disposizioni sulla perdita della
qualifica di ente non commerciale di cui
all'articolo 111-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto .
5. Esercizio di arti e professioni.
Per esercizio di arti e professioni si
intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività
di lavoro autonomo da parte di persone fisiche
ovvero da parte di società semplici o di
associazioni senza personalità giuridica
costituite tra persone fisiche per l'esercizio
in forma associata delle attività stesse. Non
si considerano effettuate nell'esercizio di
arti e professioni le prestazioni di servizi
inerenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , rese da
soggetti che non esercitano per professione
abituale altre attività di lavoro autonomo. Non
si considerano altresì effettuate
nell'esercizio di arti e professioni le
prestazioni di servizi derivanti dall'attività
di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n.
349, nonché le prestazioni di vigilanza e
custodia rese da guardie giurate di cui al
R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 .
6. Effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel momento della stipulazione se
riguardano beni immobili e nel momento della
consegna o spedizione se riguardano beni
mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti
traslativi o costitutivi si producono
posteriormente, tranne quelle indicate ai
numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali
effetti e comunque, se riguardano beni mobili,
dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione. In deroga al precedente comma
l'operazione si considera effettuata: a) per le
cessioni di beni per atto della pubblica
autorità e per le cessioni periodiche o
continuative di beni in esecuzione di contratti
di somministrazione, all'atto del pagamento del
corrispettivo; b) per i passaggi dal
committente al commissionario, di cui al n. 3)
dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da
parte del commissionario; c) per la
destinazione al consumo personale o familiare
dell'imprenditore e ad altre finalità estranee
all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5)
dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni; d)
per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all'atto della rivendita a terzi
ovvero, per i beni non restituiti, alla
scadenza del termine convenuto tra le parti e
comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione; d-bis) per le
assegnazioni in proprietà di case di abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprietà divisa, alla data del rogito notarile
; d-ter) . Le prestazioni di servizi si
considerano effettuate all'atto del pagamento
del corrispettivo. Quelle indicate
nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si
considerano effettuate al momento in cui sono
rese, ovvero, se di carattere periodico o
continuativo, nel mese successivo a quello in
cui sono rese . Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nei precedenti commi o
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o
sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l'operazione si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato
o pagato, alla data della fattura o a quella
del pagamento, ad eccezione del caso previsto
alla lettera d-bis) del secondo comma .
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed
alle prestazioni di servizi diviene esigibile
nel momento in cui le operazioni si considerano
effettuate secondo le disposizioni dei commi
precedenti e l'imposta è versata con le
modalità e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti
farmaceutici indicati nel numero 114) della
terza parte dell'allegata tabella A effettuate
dai farmacisti, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma
dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo
Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati
di personalità giuridica, agli enti pubblici
territoriali e ai consorzi tra essi costituiti
ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142 , alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, agli
istituti universitari, alle unità sanitarie
locali, agli enti ospedalieri, agli enti
pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza, l'imposta diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi
corrispettivi, salva la facoltà di applicare le
disposizioni del primo periodo. Per le cessioni
di beni di cui all'articolo 21, quarto comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel
mese successivo a quello della loro
effettuazione. [Per le prestazioni di servizi
effettuate dagli autotrasportatori di cose per
conto di terzi iscritti nell'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298, l'imposta diviene
esigibile all'atto del pagamento dei relativi
corrispettivi, salva la facoltà di applicare le
disposizioni di cui al primo periodo] .
7. Territorialità dell'imposta.
Agli effetti del presente decreto: a) per
«Stato» o «territorio dello Stato» si intende
il territorio della Repubblica italiana, con
esclusione dei comuni di Livigno e di Campione
d'Italia e delle acque italiane del lago di
Lugano; b) per «Comunità» o «territorio della
Comunità» si intende il territorio
corrispondente al campo di applicazione del
Trattato istitutivo della Comunità economica
europea con le seguenti esclusioni, oltre
quella indicata nella lettera a): 1) per la
Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la
Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per
la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta,
Melilla e le isole Canarie; c) il Principato di
Monaco e l'isola di Man si intendono compresi
nel territorio rispettivamente della Repubblica
francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord . Le cessioni di beni si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero
beni mobili nazionali, comunitari o vincolati
al regime della temporanea importazione,
esistenti nel territorio dello stesso ovvero
beni mobili spediti da altro Stato membro,
installati, montati o assiemati nel territorio
dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si
considerano altresì effettuate nel territorio
dello Stato le cessioni di beni nei confronti
di passeggeri nel corso di un trasporto
intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o
treni, se il trasporto ha inizio nel territorio
dello Stato; si considera intracomunitario il
trasporto con luogo di partenza e di arrivo
siti in Stati membri diversi e luogo di
partenza quello di primo punto di imbarco dei
passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
punto di sbarco . Le prestazioni di servizi si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono rese da soggetti che hanno il
domicilio nel territorio stesso o da soggetti
ivi residenti che non abbiano stabilito il
domicilio all'estero, nonché quando sono rese
da stabili organizzazioni in Italia di soggetti
domiciliati e residenti all'estero; non si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono rese da stabili
organizzazioni all'estero di soggetti
domiciliati o residenti in Italia. Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, agli
effetti del presente articolo, si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede
legale e residenza quello in cui si trova la
sede effettiva . In deroga al secondo e al
terzo comma: a) le prestazioni di servizi
relativi a beni immobili, comprese le perizie,
le prestazioni di agenzia e le prestazioni
inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando l'immobile è situato nel
territorio stesso; b) le prestazioni di
servizi, comprese le perizie, relative a beni
mobili materiali e le prestazioni di servizi
culturali, scientifici, artistici, didattici,
sportivi, ricreativi e simili, nonché le
operazioni di carico, scarico, manutenzione e
simili, accessorie ai trasporti di beni, si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono eseguite nel territorio
stesso ; c) le prestazioni di trasporto si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato in proporzione alla distanza ivi
percorsa; d) le prestazioni derivanti da
contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali
diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni
di servizi indicate al numero 2) del secondo
comma dell'articolo 3, le prestazioni
pubblicitarie, di consulenza e assistenza
tecnica o legale, comprese quelle di formazione
e di addestramento del personale, le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, di
elaborazione e fornitura di dati e simili, le
operazioni bancarie, finanziarie e assicurative
e le prestazioni relative a prestiti di
personale, nonché le prestazioni di
intermediazione inerenti alle suddette
prestazioni o operazioni e quelle inerenti
all'obbligo di non esercitarle, nonché le
cessioni di contratti relativi alle prestazioni
di sportivi professionisti, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando
sono rese a soggetti domiciliati nel territorio
stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno
stabilito il domicilio all'estero e quando sono
rese a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a
meno che non siano utilizzate fuori dalla
Comunità economica europea ; e) le prestazioni
di servizi e le operazioni di cui alla lettera
precedente rese a soggetti domiciliati o
residenti in altri Stati membri della Comunità
economica europea, si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando il
destinatario non è soggetto passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio
o la residenza; f) le operazioni di cui alla
lettera d), escluse le prestazioni di servizi
di telecomunicazione, le prestazioni di
consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi
comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale, di elaborazione e
fornitura di dati e simili, rese a soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunità
economica europea nonché quelle derivanti da
contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da
soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti
nei territori esclusi a norma del primo comma
lettera a), ovvero da stabili organizzazioni
operanti in detti territori, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando
sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni,
se rese da soggetti domiciliati o residenti in
Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Comunità economica europea, si
considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando sono utilizzate in Italia o in
altro Stato membro della Comunità stessa ;
f-bis) le prestazioni di servizi di
telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o
residenti fuori del territorio della Comunità
da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti
nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando i servizi sono
ivi utilizzati. Tali servizi si considerano
utilizzati nel territorio dello Stato se in
partenza dallo stesso o quando, realizzandosi
la prestazione tramite cessione di schede
prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati
all'utilizzazione del servizio, la loro
distribuzione avviene, direttamente o a mezzo
di commissionari, rappresentanti, o altri
intermediari, nel territorio dello Stato
(22/a). Non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le cessioni
all'esportazione, le operazioni assimilate a
cessioni all'esportazione e i servizi
internazionali o connessi agli scambi
internazionali di cui ai successivi articoli 8,
8-bis e 9 .
8. Cessioni all'esportazione.
Costituiscono cessioni all'esportazione: a)
le cessioni, anche tramite commissionari,
eseguite mediante trasporto o spedizione di
beni fuori del territorio della Comunità
economica europea, a cura o a nome dei cedenti
o dei commissionari, anche per incarico dei
propri cessionari o commissionari di questi. I
beni possono essere sottoposti per conto del
cessionario, ad opera del cedente stesso o di
terzi, a lavorazione, trasformazione,
montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri
beni. La esportazione deve risultare da
documento doganale, o da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale su un esemplare della
fattura ovvero su un esemplare della bolla di
accompagnamento emessa a norma dell'art. 2,
D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non
è prescritta, sul documento di cui all'articolo
21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in
cui avvenga tramite servizio postale
l'esportazione deve risultare nei modi
stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni ; b) le
cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunità economica europea
entro novanta giorni dalla consegna, a cura del
cessionario non residente o per suo conto, ad
eccezione dei beni destinati a dotazione o
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di
qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso
privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli
personali fuori del territorio della Comunità
economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'ufficio
doganale o dall'ufficio postale su un esemplare
della fattura ; c) le cessioni, anche tramite
commissionari, di beni diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e le prestazioni di
servizi rese a soggetti che, avendo effettuato
cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di
acquistare, anche tramite commissionari, o
importare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta . Le cessioni e le prestazioni di
cui alla lettera c) sono effettuate senza
pagamento dell'imposta ai soggetti indicati
nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti
che effettuano le cessioni di cui alla lettera
b) del precedente comma su loro dichiarazione
scritta e sotto la loro responsabilità, nei
limiti dell'ammontare complessivo dei
corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse
lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno
solare precedente. I cessionari e i
commissionari possono avvalersi di tale
ammontare integralmente per gli acquisti di
beni che siano esportati nello stato originario
nei sei mesi successivi alla loro consegna e,
nei limiti della differenza tra esso e
l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate
nei loro confronti nello stesso anno ai sensi
della lettera a), relativamente agli acquisti
di altri beni o di servizi. I soggetti che
intendono avvalersi della facoltà di acquistare
beni e servizi senza pagamento dell'imposta
devono darne comunicazione scritta al
competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale
data, ma anteriormente al momento di
effettuazione della prima operazione, indicando
l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nell'anno solare precedente.
Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la
facoltà di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta assumendo come ammontare
di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto
per un triennio solare e, qualora non sia
revocata, si estende di triennio in triennio.
La revoca deve essere comunicata all'ufficio
entro il 31 gennaio successivo a ciascun
triennio. I soggetti che iniziano l'attività o
non hanno comunque effettuato esportazioni
nell'anno solare precedente possono avvalersi
per la durata di un triennio solare della
facoltà di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta, dandone preventiva
comunicazione all'ufficio, assumendo come
ammontare di riferimento, in ciascun mese,
l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti .
[I contribuenti che si avvalgono della facoltà
di acquistare beni e servizi senza pagamento
dell'imposta ai sensi del precedente comma
devono annotare nei registri di cui agli
articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma,
entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento
delle esportazioni e quello degli acquisti
fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi
della lettera c) del primo comma risultanti
dalle fatture e bollette doganali registrate o
soggette a registrazione entro il mese
precedente. I contribuenti che fanno
riferimento ai corrispettivi delle esportazioni
fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
entro il mese successivo a ciascun semestre
solare, un prospetto analitico delle
annotazioni del semestre] . Nel caso di affitto
di azienda, perché possa avere effetto il
trasferimento del beneficio di utilizzazione
della facoltà di acquistare beni e servizi per
cessioni all'esportazione, senza pagamento
dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è
necessario che tale trasferimento sia
espressamente previsto nel relativo contratto e
che ne sia data comunicazione con lettera
raccomandata entro trenta giorni all'ufficio
IVA competente per territorio . Ai fini
dell'applicazione del primo comma si intendono
spediti o trasportati fuori della Comunità
anche i beni destinati ad essere impiegati nel
mare territoriale per la costruzione, la
riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l'equipaggiamento e il
rifornimento delle piattaforme di perforazione
e sfruttamento, nonché per la realizzazione di
collegamenti fra dette piattaforme e la
terraferma .
8-bis. Operazioni assimilate alle cessioni
alla esportazione.
Sono assimilate alle cessioni
all'esportazione, se non comprese nell'articolo
8 (30/a): a) le cessioni di navi destinate
all'esercizio di attività commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di
assistenza in mare, ovvero alla demolizione,
escluse le unità da diporto di cui alla L. 11
febbraio 1971, n. 50 ; b) le cessioni di navi e
di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi
dello Stato ancorché dotati di personalità
giuridica; c) le cessioni di aeromobili
destinati a imprese di navigazione aerea che
effettuano prevalentemente trasporti
internazionali; d) le cessioni di apparati
motori e loro componenti e di parti di ricambio
degli stessi e delle navi e degli aeromobili di
cui alle lettere precedenti, le cessioni di
beni destinati a loro dotazione di bordo e le
forniture destinate al loro rifornimento e
vettovagliamento, comprese le somministrazioni
di alimenti e di bevande a bordo ed escluso,
per le navi adibite alla pesca costiera locale,
il vettovagliamento ; e) le prestazioni di
servizi, compreso l'uso di bacini di
carenaggio, relativi alla costruzione,
manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio, allestimento,
arredamento, locazione e noleggio delle navi e
degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e
c), degli apparati motori e loro componenti e
ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le
prestazioni di servizi relativi alla
demolizione delle navi di cui alle lettere a) e
b) . Le disposizioni dell'ultimo comma
dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma
dell'articolo 8 si applicano, con riferimento
all'ammontare complessivo dei corrispettivi
delle operazioni indicate nel precedente comma,
anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di
servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attività
propria dell'impresa .
9. Servizi internazionali o connessi agli
scambi internazionali.
Costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali: 1) i
trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio
estero in dipendenza di unico contratto; 2) i
trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonché i
trasporti relativi a beni di importazione i cui
corrispettivi sono assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69 ; 3) i
noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto,
containers e carrelli, adibiti ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni
in esportazione, in transito o in temporanea
importazione nonché a quelli relativi a beni in
importazione sempreché i corrispettivi dei
noleggi e delle locazioni siano assoggettati
all'imposta a norma del primo comma dell'art.
69 ; 4) i servizi di spedizione relativi ai
trasporti di cui al precedente n. 1), ai
trasporti di beni in esportazione, in transito
o in temporanea importazione nonché ai
trasporti di beni in importazione sempreché i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano
assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69; i servizi relativi alle
operazioni doganali ; 5) i servizi di carico,
scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio,
disistivaggio, pesatura, misurazione,
controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni
in esportazione, in transito o in importazione
temporanea ovvero relativi a beni in
importazione sempreché i corrispettivi dei
servizi stessi siano assoggettati ad imposta a
norma del primo comma dell'art. 69 (35/a); 6) i
servizi prestati nei porti, autoporti,
aeroporti e negli scali ferroviari di confine
che riflettono direttamente il funzionamento e
la manutenzione degli impianti ovvero il
movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché
quelli resi dagli agenti marittimi
raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione
relativi a beni in importazione, in
esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi
e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni
di licenze all'esportazione ; 7-bis) i servizi
di intermediazione resi in nome e per conto di
agenzie di viaggio di cui all'articolo 74- ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del
territorio degli Stati membri della Comunità
economica europea ; 8) le manipolazioni usuali
eseguite nei depositi doganali a norma
dell'art. 152, primo comma, del testo unico
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo
unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.
43 , eseguiti su beni di provenienza estera non
ancora definitivamente importati, nonché su
beni nazionali, nazionalizzati o comunitari
destinati ad essere esportati da o per conto
del prestatore di servizio o del committente
non residente nel territorio dello Stato ; 10)
[i servizi relativi alle telecomunicazioni
internazionali, con esclusione delle
comunicazioni telefoniche in partenza dallo
Stato] (39/a); 11) il transito nei trafori
internazionali; 12) le operazioni di cui ai
numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei
confronti di soggetti residenti fuori dalla
Comunità economica europea o relative a beni
destinati ad essere esportati fuori dalla
Comunità stessa. Le disposizioni dell'ultimo
comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo
comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento
all'ammontare complessivo dei corrispettivi
delle operazioni indicate nel precedente comma,
anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di
servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell'esercizio dell'attività
propria dell'impresa .
10. Operazioni esenti dall'imposta.
Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni
di servizi concernenti la concessione e la
negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni
di finanziamento; l'assunzione di impegni di
natura finanziaria, l'assunzione di
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione
di garanzie di crediti da parte dei concedenti;
le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi
di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti,
crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di
investimento, le dilazioni di pagamento e le
gestioni similari e il servizio bancoposta ; 2)
le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione e di vitalizio; 3) le
operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere,
eccettuati i biglietti e le monete da
collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio ; 4) le
operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a
quote sociali, eccettuate la custodia e
l'amministrazione dei titoli; le operazioni,
incluse le negoziazioni e le opzioni,
eccettuate la custodia e amministrazione,
relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari diversi dai titoli. Si considerano
in particolare operazioni relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti
a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di
interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute
determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e
relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari,
comunque regolate ; 5) le operazioni relative
alla riscossione dei tributi, comprese quelle
relative ai versamenti di imposte effettuati
per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende e
istituti di credito; 6) le operazioni relative
all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, nonché quelle relative all'esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942,
n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta
delle giuocate ; 7) le operazioni relative
all'esercizio delle scommesse in occasione di
gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni
di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonché quelle relative
all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco
autorizzate e alle operazioni di sorte locali
autorizzate ; 8) le locazioni non finanziarie e
gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e
proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio
di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, ed i fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli
strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni e quelli
destinati ad uso di civile abitazione locati
dalle imprese che li hanno costruiti per la
vendita ; 8-bis) le cessioni di fabbricati, o
di porzioni di fabbricato, a destinazione
abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la
rivendita dei predetti fabbricati o delle
predette porzioni ; 9) le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative
alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7,
nonché quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto
corrente, effettuate in relazione a rapporti di
cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano cambi o le banche agenti ai sensi
dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto
; 10) [le cessioni agli editori della carta
destinata alla stampa di giornali quotidiani e
le prestazioni agli stessi dei servizi relativi
alla composizione e stampa di tali giornali] ;
11) le cessioni di oro in lingotti, pani,
verghe, bottoni, granuli ; 12) le cessioni di
cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti
pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4)
dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite
da calamità naturali o catastrofi dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.
996 , o della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(48/a); 14) prestazioni di trasporto urbano di
persone effettuate mediante veicoli da piazza o
altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire
servizi di trasporto marittimo, lacuale,
fluviale e lagunare. Si considerano urbani i
trasporti effettuati nel territorio di un
comune o tra comuni non distanti tra loro oltre
cinquanta chilometri ; 15) le prestazioni di
trasporto di malati o feriti con veicoli
all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da ONLUS ; 16) le prestazioni
relative ai servizi postali ; 17) [le
prestazioni di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani] ; 18) le
prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a
vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e
successive modificazioni, ovvero individuate
con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle finanze ; 19) le
prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura
convenzionate nonché da società di mutuo
soccorso con personalità giuridica e da ONLUS,
compresa la somministrazione di medicinali,
presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni
di cura rese da stabilimenti termali ; 20) le
prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventù e quelle didattiche di ogni genere,
anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese
le prestazioni relative all'alloggio, al vitto
e alla fornitura di libri e materiali
didattici, ancorché fornite da istituzioni,
collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonché le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie
impartite da insegnanti a titolo personale ;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani
e simili, delle colonie marine, montane e
campestri e degli alberghi e ostelli per la
gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n.
326 , comprese le somministrazioni di vitto,
indumenti e medicinali, le prestazioni curative
e le altre prestazioni accessorie; 22) le
prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla
visita di musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini
botanici e zoologici e simili; 23) le
prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente; 24) le
cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno; 25) ; 26) ; 27) le
prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri ; 27-bis) i canoni dovuti da imprese
pubbliche, ivi comprese le aziende
municipalizzate, o private per l'affidamento in
concessione di costruzione e di esercizio di
impianti, comprese le discariche, destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani speciali,
tossici o nocivi, solidi e liquidi ; 27-ter) le
prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunità e
simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di
AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi
di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica,
previste all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi
finalità di assistenza sociale e da ONLUS ;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'articolo 3 della legge
2 agosto 1897, n. 382 (62/a); 27-quinquies) le
cessioni che hanno per oggetto beni acquistati
o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (62/b).
11. Operazioni permutative e dazioni in
pagamento.
Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate in corrispettivo di altre
cessioni di beni o prestazioni di servizi, o
per estinguere precedenti obbligazioni, sono
soggette all'imposta separatamente da quelle in
corrispondenza delle quali sono effettuate. La
disposizione del comma precedente non si
applica per la cessione al prestatore del
servizio di residuati o sottoprodotti della
lavorazione di materie fornite dal committente
quando il valore dei residuati o sottoprodotti
ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non
supera il cinque per cento del corrispettivo in
denaro.
12. Cessioni e prestazioni accessorie.
Il trasporto, la posa in opera,
l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura
di recipienti o contenitori e le altre cessioni
o prestazioni accessorie ad una cessione di
beni o ad una prestazione di servizi,
effettuati direttamente dal cedente o
prestatore ovvero per suo conto e a sue spese,
non sono soggetti autonomamente all'imposta nei
rapporti fra le parti dell'operazione
principale. Se la cessione o prestazione
principale è soggetta all'imposta, i
corrispettivi delle cessioni o prestazioni
accessorie imponibili concorrono a formarne la
base imponibile.
13. Base imponibile.
La base imponibile delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi è costituita
dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le
condizioni contrattuali, compresi gli oneri e
le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o
altri oneri verso terzi accollati al
cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti . Agli
effetti del comma precedente i corrispettivi
sono costituiti: a) per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi dipendenti da atto
della pubblica autorità, dall'indennizzo
comunque denominato; b) per i passaggi di beni
dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente, di cui al n. 3)
dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di
vendita pattuito dal commissionario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acquisto
pattuito dal commissionario, aumentato della
provvigione; per le prestazioni di servizi rese
o ricevute dai mandatari senza rappresentanza,
di cui al terzo comma dell'articolo 3,
rispettivamente dal prezzo di fornitura del
servizio pattuito dal mandatario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato
della provvigione; c) per le cessioni indicate
ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per
le prestazioni di servizi effettuate per
estinguere precedenti obbligazioni e per quelle
di cui all'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, dal valore normale dei beni e delle
prestazioni; per le assegnazioni di cui
all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo,
dalle spese sostenute dal soggetto passivo per
la prestazione dei servizi ; d) per le
operazioni permutative di cui all'art. 11, dal
valore normale dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse; e) per le
cessioni di beni vincolati al regime della
temporanea importazione, dal corrispettivo
della cessione diminuito del valore accertato
dall'ufficio doganale all'atto della temporanea
importazione. Per le cessioni di beni indicati
alla lettera e-bis) del secondo comma
dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta
alla metà qualora la detrazione dell'imposta
relativa al loro acquisto o importazione da
parte del cedente sia stata operata con la
riduzione prevista nella disposizione stessa
.
.
14. Determinazione della base
imponibile.
Ai fini della determinazione della base
imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e
gli oneri sostenuti in valuta estera sono
computati secondo il cambio del giorno in cui è
stata effettuata l'operazione e, in mancanza,
secondo il cambio del giorno antecedente più
prossimo. I residuati o sottoprodotti della
lavorazione di materie fornite dal committente
sono computati secondo il loro valore normale.
Per valore normale dei beni e dei servizi si
intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per beni o servizi della stessa
specie o similari in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui è stata effettuata la operazione o nel
tempo e nel luogo più prossimi. Per la
determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o
alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni
o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e
ai listini della camera di commercio più
vicina, alle tariffe professionali e ai listini
di borsa.
15. Esclusioni dal computo della base
imponibile.
Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi
moratori o di penalità per ritardi o altre
irregolarità nell'adempimento degli obblighi
del cessionario o del committente; 2) il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono in conformità alle originarie
condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3)
le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della
controparte, purché regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti,
quando ne sia stato espressamente pattuito il
rimborso alla resa; 5) le somme dovute a titolo
di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione
dell'ammontare imponibile, delle somme
addebitate al cedente o prestatore a titolo di
penalità per ritardi o altre irregolarità
nell'esecuzione del contratto .
16. Aliquote dell'imposta (68).
L'aliquota dell'imposta è stabilita nella
misura del 20% della base imponibile
dell'operazione. L'aliquota è ridotta al 4 e al
10 per cento per le operazioni che hanno per
oggetto i beni e i servizi elencati
nell'allegata tabella A, salvo il disposto
dell'art. 34, ed è elevata al 38 per cento (ora
venti per cento) per quelle che hanno per
oggetto i beni elencati nell'allegata tabella
B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'opera, di appalto e simili che
hanno per oggetto la produzione di beni e per
quelle dipendenti da contratti di locazione
finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si
applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni
prodotti, dati con contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili . [In caso di
mutamento di aliquota le fatture emesse, ai
sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti
di effettuazione di cui all'art. 6, commi
primo, secondo e quarto, nei confronti dei
soggetti indicati nell'ultimo comma dello
stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in
relazione all'aliquota applicabile al momento
del pagamento del corrispettivo
dell'operazione] .
17. Soggetti passivi.
L'imposta è dovuta dai soggetti che
effettuano le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi imponibili, i quali devono versarla
all'erario, cumulativamente per tutte le
operazioni effettuate e al netto della
detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e
nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli
obblighi ed i diritti derivanti
dall'applicazione del presente decreto
relativamente ad operazioni effettuate nel
territorio dello Stato da o nei confronti di
soggetti non residenti e senza stabile
organizzazione in Italia, possono essere
adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da
un rappresentante residente nel territorio
dello Stato e nominato nelle forme di cui al
terzo comma dell'art. 53, il quale risponde in
solido con il rappresentato degli obblighi
derivanti dall'applicazione del presente
decreto. La nomina del rappresentante deve
essere comunicata all'altro contraente
anteriormente all'effettuazione
dell'operazione. La disposizione si applica
anche relativamente alle operazioni, imponibili
ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f) , effettuate da soggetti domiciliati,
residenti o con stabili organizzazioni operanti
nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), dello stesso art. 7 . In mancanza
di un rappresentante nominato ai sensi del
comma precedente, gli obblighi relativi alle
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da
soggetti residenti all'estero, nonché gli
obblighi relativi alle prestazioni di servizi
di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti
residenti all'estero a soggetti residenti nello
Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o
committenti che acquistino i beni o utilizzino
i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica
relativamente alle operazioni imponibili ai
sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f) ,
fatte da soggetti domiciliati o residenti o con
stabili organizzazioni operanti nei territori
esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso articolo . Le disposizioni del
secondo e del terzo comma non si applicano per
le operazioni effettuate da o nei confronti di
stabili organizzazioni in Italia di soggetti
residenti all'estero .
18. Rivalsa.
Il soggetto che effettua la cessione di beni
o prestazione di servizi imponibile deve
addebitare la relativa imposta, a titolo di
rivalsa, al cessionario o al committente. Per
le operazioni per le quali non è prescritta
l'emissione della fattura il prezzo o il
corrispettivo si intende comprensivo
dell'imposta. Se la fattura è emessa su
richiesta del cliente il prezzo o il
corrispettivo deve essere diminuito della
percentuale indicata nel quarto comma dell'art.
27 . La rivalsa non è obbligatoria per le
cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo
comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di
servizi di cui al terzo comma, primo periodo,
dell'articolo 3 . È nullo ogni patto contrario
alle disposizioni dei commi precedenti. Il
credito di rivalsa ha privilegio speciale sui
beni immobili oggetto della cessione o ai quali
si riferisce il servizio ai sensi degli artt.
2758 e 2772 del codice civile e, se relativo
alla cessione di beni mobili, ha privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore con lo
stesso grado del privilegio generale stabilito
nell'articolo 2752 del codice civile, cui
tuttavia è posposto .
19. Detrazione.
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta
a norma del primo comma dell'articolo 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma
dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare
dell'imposta relativa alle operazioni
effettuate, quello dell'imposta assolta o
dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata
a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai
servizi importati o acquistati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e
servizi acquistati o importati sorge nel
momento in cui l'imposta diviene esigibile e
può essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui il diritto alla
detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti
al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non è detraibile l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di beni e
servizi afferenti operazioni esenti o comunque
non soggette all'imposta, salvo il disposto
dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è
detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni o servizi utilizzati
per l'effettuazione di manifestazioni a premio
. 3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si
applica se le operazioni ivi indicate sono
costituite da: a) operazioni di cui agli
articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate
dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli
articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto
1993, n. 331 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b)
operazioni effettuate fuori dal territorio
dello Stato le quali, se effettuate nel
territorio dello Stato, darebbero diritto alla
detrazione dell'imposta; c) operazioni di cui
all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d)
ed f); d) cessioni di cui all'articolo 10,
numero 11); e) operazioni non soggette
all'imposta per effetto delle disposizioni di
cui all'articolo 74, commi primo, settimo e
ottavo . 4. Per i beni ed i servizi in parte
utilizzati per operazioni non soggette
all'imposta la detrazione non è ammessa per la
quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile è determinato secondo
criteri oggettivi, coerenti con la natura dei
beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri
si applicano per determinare la quota di
imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque
estranei all'esercizio dell'impresa, arte e
professione. 5. Ai contribuenti che esercitano
sia attività che danno luogo ad operazioni che
conferiscono il diritto alla detrazione sia
attività che danno luogo ad operazioni esenti
ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla
detrazione dell'imposta spetta in misura
proporzionale alla prima categoria di
operazioni e il relativo ammontare è
determinato applicando la percentuale di
detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel
corso dell'anno la detrazione è
provvisoriamente operata con l'applicazione
della percentuale di detrazione dell'anno
precedente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività
operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata
presuntivamente, salvo conguaglio alla fine
dell'anno (76-82).
19-bis. Percentuale di detrazione.
1. La percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19, comma 5, è determinata in base
al rapporto tra l'ammontare delle operazioni
che danno diritto a detrazione, effettuate
nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato
delle operazioni esenti effettuate nell'anno
medesimo. La percentuale di detrazione è
arrotondata all'unità superiore o inferiore a
seconda che la parte decimale superi o meno i
cinque decimi. 2. Per il calcolo della
percentuale di detrazione di cui al comma 1 non
si tiene conto delle cessioni di beni
ammortizzabili, dei passaggi di cui
all'articolo 36, ultimo comma, e delle
operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma,
lettere a), b), d) e f), delle operazioni
esenti di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 27-quinquies), e, quando non formano
oggetto dell'attività propria del soggetto
passivo o siano accessorie alle operazioni
imponibili, delle altre operazioni esenti
indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto
articolo 10, ferma restando la indetraibilità
dell'imposta relativa ai beni e servizi
utilizzati esclusivamente per effettuare queste
ultime operazioni .
19-bis1. Esclusione o riduzione della
detrazione per alcuni beni e servizi.
1. In deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 19: a) l'imposta relativa
all'acquisto o alla importazione di aeromobili
e di autoveicoli di cui alla lettera e)
dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e
ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di
cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, è ammessa
in detrazione se i beni formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa o sono
destinati ad essere esclusivamente utilizzati
come strumentali nell'attività propria
dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni; b) l'imposta
relativa all'acquisto o alla importazione degli
altri beni elencati nell'allegata tabella B e
delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonché alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, è ammessa in detrazione
soltanto se i beni formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto
o alla importazione di ciclomotori, di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli
indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
compresi nell'allegata tabella B e non adibiti
ad uso pubblico, che non formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa, e dei
relativi componenti e ricambi, nonché alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 16 ed a quelle di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non è ammessa in detrazione
salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di carburanti e lubrificanti
destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili,
navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in
detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto, all'importazione o
all'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, di noleggio e simili di
dette autovetture, veicoli, aeromobili e
natanti; e) salvo che formino oggetto
dell'attività propria dell'impresa, non è
ammessa in detrazione l'imposta relativa a
prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei
datori di lavoro nei locali dell'impresa o in
locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o
interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni
di trasporto di persone ed al transito stradale
delle autovetture e autoveicoli di cui
all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) non è
ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e
bevande ad eccezione di quelli che formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o di
somministrazione in mense scolastiche,
aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali
dell'impresa; g) l'imposta relativa
all'acquisto, all'importazione, alle
prestazioni di servizi di cui al terzo comma
dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di
apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della
tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del
Ministro delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
è ammessa in detrazione nella misura del 50 per
cento; h) non è ammessa in detrazione l'imposta
relativa alle spese di rappresentanza, come
definite ai fini delle imposte sul reddito; i)
non è ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di
fabbricato, a destinazione abitativa né quella
relativa alla locazione o alla manutenzione,
recupero o gestione degli stessi, salvo che per
le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attività esercitata la
costruzione o la rivendita dei predetti
fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che
esercitano attività che danno luogo ad
operazioni esenti di cui al numero 8)
dell'articolo 10 che comportano la riduzione
della percentuale di detrazione a norma
dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo
19-bis .
19-bis2. Rettifica della detrazione.
1. La detrazione dell'imposta relativa ai
beni non ammortizzabili ed ai servizi è
rettificata in aumento o in diminuzione qualora
i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati
per effettuare operazioni che danno diritto
alla detrazione in misura diversa da quella
inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica
si tiene conto esclusivamente della prima
utilizzazione dei beni e dei servizi. 2. Per i
beni ammortizzabili, la rettifica di cui al
comma 1 è eseguita in rapporto al diverso
utilizzo che si verifica nell'anno della loro
entrata in funzione ovvero nei quattro anni
successivi ed è calcolata con riferimento a
tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni
mancanti al compimento del quinquennio. 3. Se
mutamenti nel regime fiscale delle operazioni
attive, nel regime di detrazione dell'imposta
sugli acquisti o nell'attività comportano la
detrazione dell'imposta in misura diversa da
quella già operata, la rettifica è eseguita
limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora
ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni
ammortizzabili, è eseguita se non sono
trascorsi quattro anni da quello della loro
entrata in funzione. 4. La detrazione
dell'imposta relativa all'acquisto di beni
ammortizzabili, nonché alle prestazioni di
servizi relative alla trasformazione, al
riattamento o alla ristrutturazione dei beni
stessi, operata ai sensi dell'articolo 19,
comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in
ciascuno dei quattro anni successivi a quello
della loro entrata in funzione, in caso di
variazione della percentuale di detrazione
superiore a dieci punti. La rettifica si
effettua aumentando o diminuendo l'imposta
annuale in ragione di un quinto della
differenza tra l'ammontare della detrazione
operata e quello corrispondente alla
percentuale di detrazione dell'anno di
competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o
di produzione del bene ammortizzabile non
coincidono con quello della sua entrata in
funzione, la prima rettifica è eseguita, per
tutta l'imposta relativa al bene, in base alla
percentuale di detrazione definitiva di
quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è
superiore a dieci punti. La rettifica può
essere eseguita anche se la variazione della
percentuale di detrazione non è superiore a
dieci punti a condizione che il soggetto
passivo adotti lo stesso criterio per almeno
cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione
con la dichiarazione annuale nella quale inizia
ad avvalersi di detta facoltà. 5. Ai fini del
presente articolo non si considerano
ammortizzabili i beni di costo unitario non
superiore ad un milione di lire, né quelli il
cui coefficiente di ammortamento stabilito ai
fini delle imposte sul reddito è superiore al
venticinque per cento. 6. In caso di cessione
di un bene ammortizzabile durante il periodo di
rettifica, la rettifica della detrazione va
operata in unica soluzione per gli anni
mancanti al compimento del periodo di
rettifica, considerando a tal fine la
percentuale di detrazione pari al cento per
cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma
l'ammontare dell'imposta detraibile non può
eccedere quello dell'imposta relativa alla
cessione del bene. 7. Se i beni ammortizzabili
sono acquisiti in dipendenza di fusione, di
scissione, di cessione o conferimento di
aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le
disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano con riferimento alla data in cui i
beni sono stati acquistati dalla società
incorporata o dalle società partecipanti alla
fusione, dalla società scissa o dal soggetto
cedente o conferente. I soggetti cedenti o
conferenti sono obbligati a fornire ai
cessionari o conferitari i dati rilevanti ai
fini delle rettifiche. 8. Le disposizioni del
presente articolo relative ai beni
ammortizzabili devono intendersi riferite anche
ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del
testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli
effetti del presente articolo i fabbricati o
porzioni di fabbricati sono comunque
considerati beni ammortizzabili ed il periodo
di rettifica è stabilito in dieci anni,
decorrenti da quello di acquisto o di
ultimazione. Per l'imposta assolta
sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di
rettifica decennale decorre dalla data di
ultimazione dei fabbricati insistenti sulle
aree medesime. L'imputazione dell'imposta
relativa ai fabbricati ovvero alle singole
unità immobiliari, soggette a rettifica, che
siano compresi in edifici o complessi di
edifici acquistati, costruiti o ristrutturati
unitariamente, deve essere determinata sulla
base di parametri unitari, costituiti dal metro
quadrato o dal metro cubo, o da parametri
similari, che rispettino la proporzionalità fra
l'onere complessivo dell'imposta relativa ai
costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei
fabbricati o unità immobiliari specificamente
attribuibile alle operazioni che non danno
diritto alla detrazione dell'imposta. 9. Le
rettifiche delle detrazioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate nella dichiarazione
relativa all'anno in cui si verificano gli
eventi che le determinano, sulla base delle
risultanze delle scritture contabili
obbligatorie .
19-ter. Detrazione per gli enti non
commerciali.
Per gli enti indicati nel quarto comma
dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a norma
degli articoli precedenti e con le limitazioni,
riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto
l'imposta relativa agli acquisti e alle
importazioni fatti nell'esercizio di attività
commerciali o agricole. La detrazione spetta a
condizione che l'attività commerciale o
agricola sia gestita con contabilità separata
da quella relativa all'attività principale e
conforme alle disposizioni di cui agli articoli
20 e 20- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi
utilizzati promiscuamente nell'esercizio
dell'attività commerciale o agricola e
dell'attività principale è ammessa in
detrazione per la parte imputabile
all'esercizio dell'attività commerciale o
agricola . La detrazione non è ammessa in caso
di omessa tenuta, anche in relazione
all'attività principale, della contabilità
obbligatoria a norma di legge o di statuto, né
quando la contabilità stessa presenti
irregolarità tali da renderla inattendibile.
Per le regioni, province, comuni e loro
consorzi, università ed enti di ricerca, la
contabilità separata di cui al comma precedente
è realizzata nell'ambito e con l'osservanza
delle modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria a norma di legge o di
statuto . Le disposizioni del precedente comma
si applicano anche agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza ed a quelli di
previdenza nonché all'Automobile club d'Italia
e agli automobile clubs .
20. Volume d'affari.
Per volume d'affari del contribuente si
intende l'ammontare complessivo delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi dallo
stesso effettuate, registrate o soggette a
registrazione con riferimento a un anno solare
a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto
delle variazioni di cui all'art. 26. Non
concorrono a formare il volume d'affari le
cessioni di beni ammortizzabili, compresi
quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del
codice civile, nonché i passaggi di cui
all'ultimo comma dell'articolo 36 del presente
decreto . L'ammontare delle singole operazioni
registrate o soggette a registrazione, ancorché
non imponibili o esenti, è determinato secondo
le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I
corrispettivi delle operazioni imponibili
registrati a norma dell'art. 24 sono computati
al netto della diminuzione prevista nel quarto
comma dell'articolo 27 .
TITOLO II Obbligo dei contribuenti
21. Fatturazione delle operazioni.
Per ciascuna operazione imponibile deve
essere emessa una fattura, anche sotto forma di
nota, conto, parcella e simili. La fattura si
ha per emessa all'atto della sua consegna o
spedizione all'altra parte. La fattura deve
essere datata e numerata in ordine progressivo
e deve contenere le seguenti indicazioni: 1)
ditta, denominazione o ragione sociale,
residenza o domicilio dei soggetti fra cui è
effettuata l'operazione, nonché ubicazione
della stabile organizzazione per i non
residenti e, relativamente all'emittente,
numero di partita IVA. Se non si tratta di
imprese, società o enti devono essere indicati,
in luogo della ditta, denominazione o ragione
sociale, il nome e il cognome ; 2) natura,
qualità e quantità dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione; 3)
corrispettivi e altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso
il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n.
2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono; 5) aliquota
e ammontare dell'imposta, con arrotondamento
alla lira delle frazioni inferiori. Se
l'operazione o le operazioni cui si riferisce
la fattura comprendono beni o servizi soggetti
all'imposta con aliquote diverse, gli elementi
e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono
essere indicati distintamente secondo la
aliquota applicabile. La fattura deve essere
emessa in duplice esemplare, dal soggetto che
effettua la cessione o la prestazione, al
momento di effettuazione dell'operazione
determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli
esemplari deve essere consegnato o spedito
all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui
consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è
effettuata l'operazione ed avente le
caratteristiche determinate con decreto del
Ministro delle finanze, la fattura può essere
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a
quello della consegna o spedizione e deve
contenere anche l'indicazione della data e del
numero dei documenti stessi. In tale caso può
essere emessa una sola fattura per le cessioni
effettuate nel corso di un mese solare fra le
stesse parti. In deroga a quanto disposto nel
secondo periodo, in relazione a motivate
esigenze e previa autorizzazione del Ministro,
la fattura può essere emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione
dei beni limitatamente alle cessioni effettuate
a terzi dal cessionario per il tramite del
proprio cedente. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalità per la tenuta e la
conservazione dei predetti documenti . Nelle
ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la
fattura deve essere emessa, in unico esemplare,
dal soggetto che riceve la cessione o la
prestazione. La fattura deve essere emessa
anche per le cessioni non soggette all'imposta
a norma dell'art. 2, lettera l) , per le
cessioni relative a beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza
doganale, non imponibili a norma del secondo
comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non
imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e
38-quater e per le operazioni esenti di cui
all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6).
In questi casi la fattura, in luogo
dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta,
deve recare l'annotazione che si tratta di
operazione non soggetta, o non imponibile o
esente, con l'indicazione della relativa norma
. Se viene emessa fattura per operazioni
inesistenti, ovvero se nella fattura i
corrispettivi delle operazioni o le imposte
relative sono indicati in misura superiore a
quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle
indicazioni della fattura. Le spese di
emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalità non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo .
22. Commercio al minuto e attività
assimilate.
L'emissione della fattura non è
obbligatoria, se non è richiesta dal cliente
non oltre il momento di effettuazione
dell'operazione: 1) per le cessioni di beni
effettuate da commercianti al minuto
autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di
distribuzione automatica, per corrispondenza, a
domicilio o in forma ambulante; 2) per le
prestazioni alberghiere e le somministrazioni
di alimenti e bevande effettuate dai pubblici
esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica; 3) per
le prestazioni di trasporto di persone nonché
di veicoli e bagagli al seguito; 4) per le
prestazioni di servizi rese nell'esercizio di
imprese in locali aperti al pubblico, in forma
ambulante o nell'abitazione dei clienti; 5) per
le prestazioni di custodia e amministrazione di
titoli e per gli altri servizi resi da aziende
o istituti di credito e da società finanziarie
o fiduciarie; 6) per le operazioni esenti
indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7),
8), 9), 16) e 22) dell'art. 10, rientranti
nell'attività propria delle imprese che le
effettuano . La disposizione del comma
precedente può essere dichiarata applicabile,
con decreto del Ministro delle finanze, ad
altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di
uniformità, frequenza e importo limitato tali
da rendere particolarmente onerosa l'osservanza
dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi . Gli imprenditori che
acquistano beni che formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa da
commercianti al minuto ai quali è consentita
l'emissione della fattura sono obbligati a
richiederla .
23. Registrazione delle fatture.
Il contribuente deve annotare entro quindici
giorni le fatture emesse, nell'ordine della
loro numerazione e con riferimento alla data
della loro emissione, in apposito registro. Le
fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il
termine di emissione e con riferimento al mese
di consegna o spedizione dei beni . Per
ciascuna fattura devono essere indicati il
numero progressivo e la data di emissione di
essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o
delle operazioni e l'ammontare dell'imposta,
distinti secondo aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario del bene o del committente del
servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo
comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore . Se l'altro contraente non è
un'impresa, società o ente devono essere
indicati, in luogo della ditta, denominazione o
ragione sociale, il nome e il cognome. Per le
fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono essere indicati, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di
essa e la relativa norma. [Per le fatture di
importo inferiore a lire cinquantamila può
essere annotato, in luogo di ciascuna, un
documento riepilogativo sul quale devono essere
indicati i numeri delle fatture cui si
riferisce, l'ammontare complessivo imponibile
delle operazioni e l'ammontare dell'imposta,
distinti secondo l'aliquota applicata] .
Nell'ipotesi di cui al quinto comma
dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere
registrate anche dal soggetto destinatario in
apposito registro, bollato e numerato ai sensi
dell'art. 39, secondo modalità e termini
stabiliti con apposito decreto ministeriale
.
24. Registrazione dei corrispettivi.
I commercianti al minuto e gli altri
contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di
quanto stabilito nell'articolo precedente,
possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in
ciascun giorno, l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni imponibili e
delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare
globale dei corrispettivi delle operazioni non
imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e,
distintamente, all'art. 38-quater e quello
delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con
riferimento al giorno in cui le operazioni sono
effettuate, entro il giorno non festivo
successivo. [Le operazioni assoggettate
all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale
devono essere annotate distintamente, secondo
l'aliquota applicabile] . Nella determinazione
dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi
devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di
fattura, comprese quelle relative ad immobili e
beni strumentali e quelle indicate nel terzo
comma dell'articolo 17, includendo nel
corrispettivo anche l'imposta. Per determinate
categorie di commercianti al minuto, che
effettuano promiscuamente la vendita di beni
soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il
Ministro delle finanze può consentire,
stabilendo le modalità da osservare, che la
registrazione dei corrispettivi delle
operazioni imponibili sia fatta senza
distinzione per aliquote e che la ripartizione
dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia
fatta in proporzione degli acquisti. I
commercianti al minuto che tengono il registro
di cui al primo comma in luogo diverso da
quello in cui svolgono l'attività di vendita
devono eseguire le annotazioni prescritte nel
primo comma, nei termini ivi indicati, anche in
un registro di prima nota tenuto e conservato
nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui
svolgono l'attività di vendita. Le relative
modalità sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze .
25. Registrazione degli acquisti.
Il contribuente deve numerare in ordine
progressivo le fatture e le bollette doganali
relative ai beni e ai servizi acquistati o
importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del
terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle
in apposito registro anteriormente alla
liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale è esercitato
il diritto alla detrazione della relativa
imposta . [Il contribuente deve numerare in
ordine progressivo le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, comprese
quelle emesse a norma del terzo comma dell'art.
17, e deve annotarle in apposito registro entro
il mese successivo a quello in cui ne è venuto
in possesso] . Dalla registrazione devono
risultare la data della fattura o bolletta, il
numero progressivo ad essa attribuito, la
ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio,
ovvero il nome e cognome se non si tratta di
imprese, società o enti, nonché l'ammontare
imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti
secondo l'aliquota. Per le fatture relative
alle operazioni non imponibili o esenti di cui
al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta,
il titolo di inapplicabilità di essa e la
relativa norma. [Per le fatture di importo
inferiore a lire cinquantamila, che non siano
relative a beni che formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa o dell'arte
o professione, può essere annotato, in luogo
delle singole fatture, un documento
riepilogativo nel quale devono essere indicati
i numeri, attribuiti dal destinatario, delle
fatture cui si riferisce, l'ammontare
imponibile complessivo delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo
l'aliquota] . La disposizione del comma
precedente si applica anche per le fatture
relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o
agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo .
26. Variazioni dell'imponibile o
dell'imposta.
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al
maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24
l'ammontare imponibile di un'operazione o
quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o
della registrazione. Se un'operazione per la
quale sia stata emessa fattura, successivamente
alla registrazione di cui agli articoli 23 e
24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza
di dichiarazione di nullità, annullamento,
revoca, risoluzione, rescissione e simili o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa
di procedure concorsuali o di procedure
esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o
prestatore del servizio ha diritto di portare
in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a
norma dell'art. 25. Il cessionario o
committente, che abbia già registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo,
deve in tal caso registrare la variazione a
norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo
diritto alla restituzione dell'importo pagato
al cedente o prestatore a titolo di rivalsa .
Le disposizioni del comma precedente non
possono essere applicate dopo il decorso di un
anno dalla effettuazione dell'operazione
imponibile qualora gli eventi ivi indicati si
verifichino in dipendenza di sopravvenuto
accordo fra le parti e possono essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in
caso di rettifica di inesattezze della
fatturazione che abbiano dato luogo
all'applicazione del settimo comma dell'art.
21. La correzione di errori materiali o di
calcolo nelle registrazioni di cui agli
articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni
periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve
essere fatta mediante annotazione delle
variazioni dell'imposta in aumento nel registro
di cui all'art. 23 e delle variazioni
dell'imposta in diminuzione nel registro di cui
all'art. 25. Con le stesse modalità devono
essere corretti, nel registro di cui all'art.
24, gli errori materiali inerenti alla
trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge . Le
variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma
possono essere effettuate dal cedente o
prestatore del servizio e dal cessionario o
committente anche mediante apposite annotazioni
in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
all'articolo 25 .
27. Liquidazioni e versamenti mensili.
[Entro il giorno 18 di ciascun mese il
contribuente deve calcolare in apposita sezione
del registro di cui all'articolo 23 o del
registro di cui all'articolo 24, la differenza
tra l'ammontare complessivo dell'imposta
divenuta esigibile nel mese precedente e quello
dell'imposta per la quale il diritto alla
detrazione viene esercitato nello stesso mese
ai sensi dell'articolo 19 ] . [Entro il termine
previsto dal primo comma il contribuente deve
versare l'importo della differenza a norma
dell'art. 38, annotando sul registro gli
estremi della relativa attestazione. Qualora
l'importo non superi il limite di lire
cinquantamila il versamento dovrà essere
effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo ] . Se dal calcolo risulta una
differenza a favore del contribuente, il
relativo importo è computato in detrazione nel
mese successivo. Per i commercianti al minuto e
per gli altri contribuenti di cui all'articolo
22 l'importo da versare a norma del secondo
comma, o da riportare al mese successivo a
norma del terzo, è determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta
relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili registrate per il mese precedente ai
sensi dell'articolo 24, diminuiti di una
percentuale pari al 3,85 per cento per quelle
soggette all'aliquota del quattro per cento,
all'8,25 per cento per quelle soggette
all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per
cento per quelle soggette all'aliquota del
tredici per cento, al 15,95 per cento per
quelle soggette all'aliquota del diciannove per
cento . In tutti i casi di importi comprensivi
di imponibile e di imposta, la quota imponibile
può essere ottenuta, in alternativa alla
diminuzione delle percentuali sopra indicate,
dividendo tali importi per 104 quando l'imposta
è del quattro per cento, per 109 quando
l'imposta è del nove per cento, per 113 quando
l'imposta è del tredici per cento, per 119
quando l'imposta è del diciannove per cento,
moltiplicando il quoziente per cento ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per
eccesso, alla unità più prossima . [Le
detrazioni non computate per il mese di
competenza non possono essere computate per i
mesi successivi, ma soltanto in sede di
dichiarazione annuale] .
28. Dichiarazione annuale.
[1. Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di
ciascun anno il contribuente presenta, in
duplice esemplare, la dichiarazione relativa
all'anno solare precedente, redatta in
conformità al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui deve
essere utilizzato. Sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione i
contribuenti che nell'anno solare precedente
hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai
sensi dell'articolo 10 salvo che siano tenuti
alle rettifiche delle detrazioni di cui
all'articolo 19-bis2. I contribuenti con
periodo d'imposta coincidente, agli effetti
delle imposte sui redditi, con l'anno solare
obbligati alla presentazione anche della
dichiarazione dei redditi e di quella del
sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato
ritenute alla fonte nei riguardi di non più di
dieci soggetti, devono presentare, entro il
termine di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 , la dichiarazione
unificata annuale, redatta in conformità
all'articolo 8 dello stesso decreto. 2. La
dichiarazione deve indicare i dati e gli
elementi necessari per la individuazione del
contribuente, per la determinazione
dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta,
nonché per l'effettuazione dei controlli e gli
altri elementi richiesti nel modello di
dichiarazione, esclusi quelli che
l'amministrazione finanziaria è in grado di
acquisire direttamente. 3. Il contribuente
perde il diritto alle detrazioni non esercitate
entro il termine stabilito dall'articolo 19,
comma 1, secondo periodo. 4. La dichiarazione
annuale deve essere presentata anche dai
contribuenti che non hanno effettuato
operazioni imponibili] .
29. Elenchi dei clienti e dei fornitori.
[Entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale deve essere compilato, in
conformità al modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti
dal quale devono risultare la ditta,
denominazione o ragione sociale, il numero di
partita IVA, il domicilio o la residenza, la
sede, nonché l'ubicazione della stabile
organizzazione nello Stato per i non residenti,
dei contribuenti nei cui confronti sono state
emesse fatture registrate per l'anno
precedente. Nell'elenco devono essere indicati
per ciascun cliente, distintamente in base
all'anno risultante dalla data delle anzidette
fatture, l'ammontare complessivo delle imposte
addebitate e quello dei corrispettivi
risultanti dalle fatture relative alle
operazioni imponibili nonché l'ammontare dei
corrispettivi risultanti dalle fatture relative
alle operazioni non imponibili o esenti di cui
al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della
compilazione dell'elenco i soggetti che
acquistano beni o servizi nell'esercizio di
imprese, di arti o professioni devono
comunicare gli elementi necessari al soggetto
obbligato ad emettere la fattura . Ai fini del
precedente comma si tiene conto delle fatture
emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e
registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle
indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si
tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei
confronti di non residenti relative alle
operazioni di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater,
nonché delle fatture relative a cessioni
intracomunitarie; 2) delle fatture annotate ai
sensi del quarto comma dell'art. 23 e di quelle
di importo non superiore a lire cinquantamila,
annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle
fatture emesse dalle agenzie di viaggio e
turismo . Entro il termine di cui al primo
comma deve essere compilato, in conformità al
modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze , l'elenco dei fornitori nel
quale devono essere indicati, in base alle
risultanze delle fatture ricevute e delle
bollette doganali, la ditta, la denominazione o
ragione sociale, il numero di partita IVA, il
domicilio o la residenza, la sede, nonché
l'ubicazione della stabile organizzazione nello
Stato per i non residenti, dei contribuenti che
hanno ceduto beni o prestato servizi. Per
ciascuno di essi devono essere specificati,
distintamente in base all'anno risultante dalla
data delle fatture: il numero complessivo delle
fatture ricevute e registrate nell'anno
precedente, comprese quelle relative alle
operazioni non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle
annotate ai sensi del quarto comma dell'art.
25; l'ammontare complessivo delle operazioni
imponibili e l'ammontare complessivo delle
imposte addebitate; l'ammontare imponibile
degli acquisti effettuati senza applicazione
dell'imposta e, distintamente, quello degli
acquisti fatti ai sensi del secondo comma
dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare
l'indicazione del numero complessivo delle
bollette doganali registrate nell'anno
precedente, del valore complessivo imponibile
dei beni importati e delle relative imposte. Le
imprese indicate nel secondo comma dell'art.
22, che emettano le fatture in relazione ai
servizi prestati, possono essere tuttavia
dispensate, con decreto del Ministro delle
finanze, dalla compilazione dell'elenco dei
clienti. I contribuenti che hanno effettuato
operazioni non soggette all'imposta a norma
delle lettere c), g) e h) del terzo comma
dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del
quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma
dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla
dichiarazione, con i dati richiesti nel modello
di cui al primo comma dell'art. 28. Con
apposito decreto emanato entro venti giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione annuale il Ministro delle
finanze può disporre, anche limitatamente a
determinate categorie di contribuenti, che gli
elenchi di cui al primo e terzo comma siano
presentati, entro il 31 maggio dello stesso
anno, al competente ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto; con lo stesso decreto può
essere disposta anche la presentazione di uno o
più degli elenchi di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del
24 ottobre 1992. In tal caso i contribuenti che
si avvalgono direttamente o tramite terzi di
centri di elaborazione dati dotati di supporti
magnetici, in luogo dell'allegazione degli
elenchi, devono produrre, secondo modalità e
termini stabiliti nel decreto stesso, i
supporti magnetici contenenti i dati che
avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi]
.
30. Versamento di conguaglio e rimborso
della eccedenza.
La differenza tra l'ammontare dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione annuale e
l'ammontare delle somme già versate mensilmente
ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in
unica soluzione entro il 15 marzo di ciascun
anno ovvero entro il termine previsto per il
pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata annuale, maggiorando le
somme da versare degli interessi nella misura
dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione
di mese successivo alla predetta data . Se
dalla dichiarazione annuale risulta che
l'ammontare detraibile di cui al n. 3)
dell'articolo 28, aumentato delle somme versate
mensilmente, è superiore a quello dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili di cui al
n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza
in detrazione nell'anno successivo annotandolo
nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero
di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai
commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attività . Il contribuente può
chiedere in tutto o in parte il rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di importo
superiore a lire cinque milioni, all'atto della
presentazione della dichiarazione: a) quando
esercita esclusivamente o prevalentemente
attività che comportano l'effettuazione di
operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell'imposta relativa agli
acquisti e alle importazioni b) quando effettua
operazioni non imponibili di cui agli articoli
8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte
le operazioni effettuate; c) limitatamente
all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonché
di beni e servizi per studi e ricerche; d)
quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto dell'articolo
7; e) quando si trova nelle condizioni previste
dal secondo comma dell'articolo 17 . Il
contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma può chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla
dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni
dei due anni precedenti risultano eccedenze
detraibili; in tal caso il rimborso può essere
richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle
predette eccedenze . Con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito
allegato, che, in relazione all'attività
esercitata, hanno determinato il verificarsi
dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso .
Agli effetti della norma di cui all'articolo
73, ultimo comma, le disposizioni del secondo,
terzo e quarto comma del presente articolo si
intendono applicabili per i rimborsi richiesti
dagli enti e dalle società controllanti .
31. Applicazione dell'imposta per i
contribuenti minimi.
.
32. Semplificazioni per i contribuenti
minori relative alla fatturazione e alla
registrazione.
I contribuenti che, nell'anno solare
precedente, hanno realizzato un volume d'affari
non superiore a centoventi milioni di lire per
le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi e per gli esercenti arti e professioni,
ovvero di lire un miliardo per le imprese
aventi per oggetto altre attività, possono
adempiere gli obblighi di fatturazione e
registrazione di cui agli artt. 21 e 23
mediante la tenuta di un bollettario a madre e
figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo
periodo del primo comma dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Nei confronti dei contribuenti
che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attività e non provvedono
alla distinta annotazione dei corrispettivi
resta applicabile il limite di trecentosessanta
milioni di lire relativamente a tutte le
attività esercitate . Le operazioni devono
essere descritte, con le indicazioni di cui
all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del
bollettario; la parte figlia costituisce
fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere
consegnata o spedita all'altro contraente ai
sensi del quarto comma dello stesso articolo.
Il Ministro per le finanze, con propri decreti,
può determinare le caratteristiche del
bollettario tenendo conto della disciplina
stabilita per i contribuenti minori dal D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, contenente
disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi .
33. Semplificazioni per i contribuenti
minori relative alle liquidazioni e ai
versamenti.
1. I contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume d'affari
non superiore a trecentosessanta milioni di
lire per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti
e professioni, ovvero di lire un miliardo per
le imprese aventi per oggetto altre attività,
possono optare, dandone comunicazione
all'ufficio competente nella dichiarazione
relativa all'anno precedente, ovvero nella
dichiarazione di inizio attività: a) per
l'annotazione delle liquidazioni periodiche e
dei relativi versamenti entro il giorno 5 del
secondo mese successivo a ciascuno dei primi
tre trimestri solari; qualora l'imposta non
superi il limite di lire cinquantamila il
versamento dovrà essere effettuato insieme a
quella dovuta per il trimestre successivo; b)
per il versamento dell'imposta dovuta entro il
15 marzo di ciascun anno ovvero entro il
termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata
annuale, maggiorando le somme da versare degli
interessi, nella misura dello 0,50 per cento
per ogni mese o frazione di mese successivo
alla predetta data . 2. Nei confronti dei
contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività e non
provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessanta milioni di lire relativamente
a tutte le attività esercitate. 3. Per i
soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, le somme da versare devono essere
maggiorate degli interessi nella misura
dell'1,50 per cento, previa apposita
annotazione nei registri di cui agli articoli
23 e 24. L'opzione ha effetto a partire
dall'anno in cui è esercitata e fino a quando
non sia revocata. La revoca deve essere
comunicata all'ufficio nella dichiarazione
annuale ed ha effetto dall'anno in corso .
34. Regime speciale per i produttori
agricoli.
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e
ittici compresi nella prima parte dell'allegata
tabella A) effettuate dai produttori agricoli,
la detrazione prevista nell'articolo 19 è
forfettizzata in misura pari all'importo
risultante dall'applicazione, all'ammontare
imponibile delle operazioni stesse, delle
percentuali di compensazione stabilite, per
gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per
le politiche agricole. L'imposta si applica con
le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva
l'applicazione delle aliquote corrispondenti
alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c), che applicano il regime
speciale e per le cessioni effettuate dai
soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo (125/a). 2. Si considerano produttori
agricoli: a) i soggetti che esercitano le
attività indicate nell'articolo 2135 del codice
civile e quelli che esercitano attività di
pesca in acque dolci, di piscicoltura, di
mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di
altri molluschi e crostacei, nonché di
allevamento di rane; b) gli organismi agricoli
di intervento, o altri soggetti per loro conto,
che effettuano cessioni di prodotti in
applicazione di regolamenti della Unione
europea concernenti l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti stessi; c) le cooperative,
loro consorzi, associazioni e loro unioni
costituite e riconosciute ai sensi della
legislazione vigente che effettuano cessioni di
beni prodotti dai soci, associati o
partecipanti, nello stato originario o previa
manipolazione o trasformazione, gli enti che
provvedono per legge, anche previa
manipolazione o trasformazione, alla vendita
collettiva per conto dei produttori, nei limiti
in cui i predetti soggetti operino per conto di
produttori nei cui confronti si rendono
applicabili le disposizioni del presente
articolo; a tal fine i soci, associati o
partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di
ciascun anno ovvero entro trenta giorni
dall'inizio dell'attività, presentano ai
predetti soggetti apposita dichiarazione con la
quale attestano di possedere i requisiti per
rientrare nel regime speciale. I predetti
organismi operano la detrazione forfettizzata
di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni
imponibili effettuate, determinata in misura
corrispondente al rapporto tra l'importo dei
conferimenti eseguiti da parte dei soci,
associati o partecipanti che possono usufruire
del regime speciale di cui al presente articolo
e l'ammontare complessivo di tutti i
conferimenti, acquisti e importazioni di
prodotti agricoli e ittici. Gli stessi
organismi operano altresì, nei modi ordinari,
la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa
sui conferimenti effettuati da soci, associati
o partecipanti che non possono usufruire del
predetto regime speciale e sugli acquisti e
importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui
restanti acquisti e importazioni, la detrazione
è operata sull'imposta assolta, anche per
rivalsa, in misura corrispondente al rapporto
tra l'importo dei predetti conferimenti e
acquisti che non possono usufruire del medesimo
regime speciale e l'ammontare complessivo di
tutti i conferimenti, acquisti e importazioni
di prodotti agricoli e ittici. Il superamento
da parte del conferente, nel corso dell'anno,
del limite previsto nel comma 3 non fa venire
meno nei confronti dei soggetti conferitari
l'applicazione del regime speciale di cui al
presente articolo. 3. Ferma restando la loro
applicazione nei confronti dei soggetti di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, le
disposizioni del presente articolo non si
applicano ai soggetti che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari
superiore a quaranta milioni di lire. 4. La
detrazione forfettizzata non compete per le
cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il
cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad
imposta (125/b). 5. Se il contribuente,
nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato
anche operazioni imponibili diverse da quelle
indicate nel comma 1, queste sono registrate
distintamente e indicate separatamente in sede
di liquidazione periodica e di dichiarazione
annuale. Dall'imposta relativa a tali
operazioni si detrae quella relativa agli
acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente
utilizzati per la produzione dei beni e dei
servizi che formano oggetto delle operazioni
stesse. 6. I produttori agricoli che nell'anno
solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a cinque milioni di
lire, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono
esonerati dal versamento dell'imposta e da
tutti gli obblighi documentali e contabili,
compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le
fatture e le bollette doganali a norma
dell'articolo 39; i cessionari e i committenti,
se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere
fattura, con le modalità e nei termini di cui
all'articolo 21, indicandovi la relativa
imposta, determinata applicando le aliquote
corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore
agricolo e registrarla separatamente a norma
dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che
esercitano la loro attività esclusivamente nei
comuni montani con meno di mille abitanti e
nelle zone con meno di cinquecento abitanti
ricompresi negli altri comuni montani
individuati dalle rispettive regioni come
previsto dall'articolo 16 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero
stabilito nel periodo precedente è elevato a
quindici milioni di lire. I produttori agricoli
che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a
cinque ovvero a quindici ma non a quaranta
milioni di lire, costituito per almeno due
terzi da cessioni di prodotti di cui al comma
1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche
e dai relativi versamenti dell'imposta e
debbono assolvere gli obblighi di fatturazione,
di numerazione delle fatture ricevute, di
conservazione dei documenti ai sensi
dell'articolo 39, di versamento annuale
dell'imposta e di presentazione della
dichiarazione annuale con le modalità
semplificate da determinarsi con decreto del
Ministro delle finanze da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei
precedenti periodi del presente comma cessano
comunque di avere applicazione a partire
dall'anno solare successivo a quello in cui
sono stati superati i limiti rispettivamente di
cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni
di lire a condizione che non venga superato il
limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli possono rinunciare
alla applicazione delle disposizioni del primo,
secondo e terzo periodo del presente comma
dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio
competente entro il termine stabilito per la
presentazione della dichiarazione . 7. I
passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli
enti, alle cooperative o agli altri organismi
associativi indicati al comma 2, lettera c), ai
fini della vendita, anche previa manipolazione
o trasformazione, si considerano effettuati
all'atto del versamento del prezzo ai
produttori agricoli soci o associati. L'obbligo
di emissione della fattura può essere adempiuto
dagli enti stessi per conto dei produttori
agricoli conferenti; in tal caso a questi è
consegnato un esemplare della fattura ai fini
dei successivi adempimenti prescritti nel
presente titolo. 8. Le disposizioni del comma
precedente si applicano anche ai passaggi di
prodotti ittici provenienti da acque marittime,
lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti
la pesca nelle predette acque alle cooperative
fra loro costituite e relativi consorzi. 9. Ai
soggetti di cui al comma 1 che effettuano le
cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi
degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72,
nonché le cessioni intracomunitarie degli
stessi compete la detrazione o il rimborso di
un importo calcolato mediante l'applicazione
delle percentuali di compensazione che
sarebbero applicabili per analoghe operazioni
effettuate nel territorio dello Stato. 10. Agli
effetti delle disposizioni di cui all'articolo
36, le attività svolte nell'ambito della
medesima impresa agricola da cui derivano i
prodotti assoggettati alla disciplina di cui al
comma 1 sono in ogni caso unitariamente
considerate. 11. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano, salvo quella di cui
al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui
ai commi precedenti che optino per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto competente nella
dichiarazione relativa all'anno precedente o,
in caso di esonero, nel termine previsto per la
presentazione della dichiarazione ovvero nella
dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha
effetto dal primo gennaio dell'anno in corso
fino a quando non è revocata e, qualora siano
stati acquistati o prodotti beni
ammortizzabili, è vincolante fino a quando non
sia trascorso il termine previsto dall'articolo
19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di attuazione del
presente articolo
35. Inizio, variazione e cessazione di
attività.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di
una impresa, arte o professione nel territorio
dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione, devono entro trenta giorni
farne dichiarazione all'ufficio in duplice
esemplare e in conformità ad apposito modello
approvato con decreto del Ministro delle
finanze. L'ufficio attribuisce al contribuente
un numero di partita, che deve essere indicato
nelle dichiarazioni e in ogni altro documento
destinato all'ufficio, nonché nelle deleghe di
cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle
attestazioni di versamento. Dalla dichiarazione
di inizio dell'attività devono risultare: 1)
per le persone fisiche, il cognome e nome, il
luogo e la data di nascita, la residenza, il
domicilio fiscale e la eventuale ditta; 2) per
i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione
sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza
quella amministrativa, e il domicilio fiscale.
Devono essere inoltre indicati gli elementi di
cui al n. 1) per almeno una delle persone che
ne hanno la rappresentanza; 3) per i soggetti
residenti all'estero, anche l'ubicazione della
stabile organizzazione; 4) il tipo e l'oggetto
dell'attività e il luogo o i luoghi in cui
viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali,
negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi
in cui sono tenuti e conservati i libri, i
registri, le scritture e i documenti prescritti
dal presente decreto e da altre disposizioni;
5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
In caso di variazione di alcuno degli elementi
di cui al precedente comma o di cessazione di
attività, il contribuente deve entro trenta
giorni farne dichiarazione all'ufficio in
duplice esemplare e in conformità al modello
approvato con decreto del Ministro delle
finanze. Se la variazione importa il
trasferimento del domicilio fiscale in altra
provincia, la dichiarazione deve essere
contemporaneamente presentata anche al nuovo
ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno
successivo alla data della variazione . In caso
di cessazione dell'attività il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al
precedente comma decorre, agli effetti del
presente decreto, dalla data di ultimazione
delle operazioni relative alla liquidazione
dell'azienda, per le quali rimangono ferme le
disposizioni relative al versamento
dell'imposta, alla fatturazione, registrazione,
liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima
dichiarazione deve tenersi conto anche
dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art. 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art.
6 il cui corrispettivo non sia stato ancora
pagato . I soggetti che intraprendono
l'esercizio di una impresa, arte o professione,
se ritengono di realizzare un volume di affari
che comporti l'applicazione degli articoli 32,
33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella
dichiarazione da presentare a norma del primo
comma e devono osservare la disciplina
rispettivamente stabilita .
35-bis. Eredi del contribuente.
Gli obblighi derivanti, a norma del presente
decreto, dalle operazioni effettuate dal
contribuente deceduto possono essere adempiuti
dagli eredi, ancorché i relativi termini siano
scaduti non oltre quattro mesi prima della data
della morte del contribuente, entro i sei mesi
da tale data . Resta ferma la disciplina
stabilita dal presente decreto per le
operazioni effettuate, anche ai fini della
liquidazione dell'azienda, dagli eredi
dell'imprenditore.
36. Esercizio di più attività.
Nei confronti dei soggetti che esercitano
più attività l'imposta si applica unitariamente
e cumulativamente per tutte le attività, con
riferimento al volume di affari complessivo,
salvo quanto stabilito nei successivi commi. Se
il soggetto esercita contemporaneamente imprese
e arti o professioni l'imposta si applica
separatamente per l'esercizio di imprese e per
l'esercizio di arti o professioni, secondo le
rispettive disposizioni e con riferimento al
rispettivo volume d'affari. I soggetti che
esercitano più imprese o più attività
nell'ambito della stessa impresa, ovvero più
arti o professioni, hanno facoltà di optare per
l'applicazione separata dell'imposta
relativamente ad alcuna delle attività
esercitate, dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione relativa all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio
dell'attività. In tal caso la detrazione di cui
all'art. 19 spetta a condizione che l'attività
sia gestita con contabilità separata ed è
esclusa, in deroga a quanto stabilito
nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai
beni non ammortizzabili utilizzati
promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a
quando non sia revocata e in ogni caso per
almeno un triennio. Se nel corso di un anno
sono acquistati beni ammortizzabili la revoca
non è ammessa fino al termine del periodo di
rettifica della detrazione di cui all'art.
19-bis. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai soggetti
che effettuano sia locazioni, esenti da
imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato
a destinazione abitativa che comportano la
riduzione della percentuale di detrazione a
norma dell'articolo 19, comma 5, e
dell'articolo 19-bis, sia locazioni di altri
fabbricati o di altri immobili, con riferimento
a ciascuno di tali settori di attività .
L'imposta si applica in ogni caso
separatamente, secondo le rispettive
disposizioni e con riferimento al volume di
affari di ciascuna di esse, per le attività di
commercio al minuto di cui al terzo comma
dell'art. 24, comprese le attività ad esse
accessorie e quelle non rientranti
nell'attività propria dell'impresa, nonché per
le attività di cui all'art. 34, fermo restando
il disposto dei commi secondo e terzo dello
stesso articolo e per quelle di cui all'art.
74, ultimo comma, per le quali la detrazione
prevista dall'art. 19 sia applicata
forfettariamente . In tutti i casi nei quali
l'imposta è applicata separatamente per una
determinata attività la detrazione di cui
all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo
comma dello stesso articolo ovvero se applicata
forfettariamente, è ammessa per l'imposta
relativa ai beni e ai servizi utilizzati
promiscuamente, nei limiti della parte
imputabile all'esercizio dell'attività stessa;
i passaggi di servizi all'attività soggetta a
detrazione ridotta o forfettaria costituiscono
prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e
si considerano effettuati, in base al loro
valore normale, nel momento in cui sono rese.
Per i passaggi interni dei beni tra attività
separate si applicano le disposizioni degli
artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro
valore normale, e le annotazioni di cui agli
artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello
stesso mese. Per i passaggi dei beni
all'attività di commercio al minuto di cui al
terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa
ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i
passaggi stessi devono essere annotati, in base
al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il
giorno non festivo successivo a quello del
passaggio. Le annotazioni devono essere
eseguite, distintamente in base all'aliquota
applicabile per le relative cessioni, nei
registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero
in apposito registro tenuto a norma dell'art.
39. La dichiarazione annuale deve essere
presentata su un unico modello per tutte le
attività secondo le modalità stabilite nel
decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i
versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono
essere eseguiti per l'ammontare complessivo
dovuto, al netto delle eccedenze
detraibili.
36-bis. Dispensa da adempimenti per le
operazioni esenti.
Il contribuente che ne abbia data preventiva
comunicazione all'ufficio è dispensato dagli
obblighi di fatturazione e di registrazione
relativamente alle operazioni esenti da imposta
ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate
ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo,
fermi restando l'obbligo di fatturazione e
registrazione delle altre operazioni
eventualmente effettuate, l'obbligo di
registrazione degli acquisti e gli altri
obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi
compreso l'obbligo di rilasciare la fattura
quando sia richiesta dal cliente. Nell'ipotesi
di cui al precedente comma il contribuente non
è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente
dovuta quella relativa agli acquisti e alle
importazioni e deve presentare la dichiarazione
annuale, compilando l'elenco dei fornitori,
ancorché non abbia effettuato operazioni
imponibili . La comunicazione di avvalersi
della dispensa dagli adempimenti relativi alle
operazioni esenti dev'essere fatta nella
dichiarazione annuale relativa all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio
dell'attività ed ha effetto fino a quando non
sia revocata e in ogni caso per almeno un
triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha
effetto dall'anno in corso .
37. Presentazione delle dichiarazioni.
[Le dichiarazioni previste dal presente
decreto devono essere sottoscritte, a pena di
nullità, dal contribuente o da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale. La nullità è
sanata se il contribuente provvede alla
sottoscrizione entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto
territorialmente competente. Le dichiarazioni
sono presentate all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto, il quale, anche se non
richiesto, deve rilasciare ricevuta. La
dichiarazione annuale dei contribuenti con
esercizio coincidente con l'anno solare agli
effetti della imposizione sui redditi deve
essere presentata a norma dell'articolo 12 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Le
dichiarazioni possono anche essere spedite
all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e
si considerano presentate nel giorno in cui
sono consegnate all'ufficio postale, che deve
apporre il timbro a calendario anche sulla
dichiarazione. La prova della presentazione
della dichiarazione che dai protocolli,
registri ed atti dell'ufficio non risulti
pervenuta non può essere data che mediante la
ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della
raccomandata. Le dichiarazioni presentate entro
trenta giorni dalla scadenza del termine sono
valide, salvo quanto stabilito nel primo comma
dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48. Le
dichiarazioni presentate con ritardo superiore
a trenta giorni si considerano omesse a tutti
gli effetti, ma costituiscono titolo per la
riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta
.
38. Esecuzione dei versamenti.
I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e
33 devono essere eseguiti al competente ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto mediante
delega del contribuente ad una delle aziende di
credito di cui all'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una
delle casse rurali e artigiane di cui al R.D.
26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4
agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non
inferiore a lire cento milioni. La delega deve
essere rilasciata presso una qualsiasi
dipendenza dell'azienda delegata sita nel
territorio dello Stato. L'azienda delegata deve
rilasciare al contribuente una attestazione
recante l'indicazione dell'importo dell'ordine
di versamento e della data in cui lo ha
ricevuto e l'impegno di effettuare il
versamento all'ufficio per conto del
contribuente entro il quinto giorno successivo.
La delega è irrevocabile ed ha effetto
liberatorio per il delegante. Le
caratteristiche e le modalità di rilascio
dell'attestazione, nonché le modalità per
l'esecuzione dei versamenti agli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, per la
trasmissione dei relativi dati e documenti
all'amministrazione e per i relativi controlli
sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel
primo comma devono essere eseguiti direttamente
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o
in contanti o mediante assegni circolari non
trasferibili intestati all'ufficio stesso o
mediante altri titoli di credito bancario o
postali a copertura garantita. Il versamento
mediante assegni circolari o titoli bancari o
postali può essere eseguito anche a mezzo posta
con lettera raccomandata, nella quale deve
essere specificata la causale del versamento.
L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con
le modalità stabilite con decreto del Ministro
delle finanze anche in deroga alle disposizioni
contenute negli articoli 238 e 240 del
regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 .
38-bis. Esecuzione dei rimborsi.
I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono
eseguiti, su richiesta fatta in sede di
dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla
scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione prestando, contestualmente
all'esecuzione del rimborso e per una durata
pari al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito, comprese le
casse rurali e artigiane indicate nel primo
comma dell'articolo 38, o da una impresa
commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di
solvibilità o mediante polizza fideiussoria
rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese,
definite secondo i criteri stabiliti dal D.M.
18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di adeguamento alla nuova
disciplina comunitaria, dette garanzie possono
essere anche prestate, dai consorzi o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui
all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n.
317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le
modalità e criteri di solvibilità stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze. Per i
gruppi di società, con patrimonio risultante
dal bilancio consolidato superiore a 500
miliardi di lire, la garanzia può essere
prestata mediante la diretta assunzione da
parte della società capogruppo o controllante
di cui all'articolo 2359 del codice civile
della obbligazione di integrale restituzione
della somma da rimborsare, comprensiva dei
relativi interessi, all'Amministrazione
finanziaria, anche per il caso di cessione
della partecipazione nella società controllata
o collegata. In ogni caso la società capogruppo
o controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento
di cedere la partecipazione nella società
controllata o collegata. La garanzia concerne
anche crediti relativi ad annualità precedenti
maturati nel periodo di validità della garanzia
stessa. Dall'obbligo di prestazione delle
garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un
rimborso di imposta di importo non superiore a
lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi in ragione del 5 per
cento annuo, con decorrenza dal novantesimo
giorno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione, non computando il
periodo intercorrente tra la data di notifica
della richiesta di documenti e la data della
loro consegna, quando superi quindici giorni. I
rimborsi previsti nell'articolo 30 possono
essere richiesti, utilizzando apposita
dichiarazione redatta su modello approvato con
decreto dirigenziale contenente i dati che
hanno determinato l'eccedenza di credito, a
decorrere dal primo febbraio dell'anno
successivo a quello di riferimento; in tal caso
i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione, che vale
come dichiarazione annuale limitatamente ai
dati in essa indicati, con le modalità
stabilite dal presente articolo e, agli effetti
del computo degli interessi, si tiene conto
della data di presentazione della dichiarazione
stessa. I rimborsi di cui al presente comma
possono essere richiesti con apposita istanza,
anche ai competenti concessionari della
riscossione secondo le modalità stabilite
dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi
regolamenti di attuazione . Il contribuente può
ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori all'anno, prestando le garanzie
indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di
cui alle lettere a) e b) del terzo comma
dell'articolo 30. Quando sia stato constatato
nel relativo periodo di imposta uno dei reati
di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei
commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto
indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla
definizione del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al
pagamento degli interessi provvede il
competente ufficio utilizzando i fondi della
riscossione, eventualmente aumentati delle
somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini della formazione della
giacenza occorrente per l'effettuazione dei
rimborsi è autorizzata dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai
rimborsi può in ogni caso provvedersi con i
normali stanziamenti di bilancio. Con decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità
relative all'esecuzione dei rimborsi e le
modalità ed i termini per la richiesta dei
rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno
e per la loro esecuzione. Sono altresì
stabiliti le modalità ed i termini relativi
alla dilazione per il versamento all'erario
dell'imposta riscossa nonché le modalità
relative alla presentazione della contabilità
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra
i vari uffici. Se successivamente al rimborso
viene notificato avviso di rettifica o
accertamento il contribuente, entro sessanta
giorni, deve versare all'ufficio le somme che
in base all'avviso stesso risultano
indebitamente rimborsate, insieme con gli
interessi del 5 per cento annuo dalla data del
rimborso, a meno che non presti la garanzia
prevista nel secondo comma fino a quando
l'accertamento sia divenuto definitivo. I
rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma,
lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza
prestazione delle garanzie previste nel
presente articolo, quando concorrono le
seguenti condizioni: a) l'attività è esercitata
dall'impresa da almeno 5 anni; b) non sono
stati notificati avvisi di accertamento o di
rettifica concernenti l'imposta dovuta o
l'eccedenza detraibile da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi
accertati e quelli dell'imposta dovuta o
dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se
questi non superano cento milioni di lire; 2)
al 5 per cento degli importi dichiarati se
questi superano i cento milioni di lire ma non
superano un miliardo di lire; 3) all'1 per
cento degli importi dichiarati, o comunque a
100 milioni di lire, se gli importi dichiarati
superano un miliardo di lire; c) è presentata
una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1) il
patrimonio netto non è diminuito rispetto alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di
oltre il 40 per cento; la consistenza degli
immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non
si è ridotta, rispetto alle risultanze
dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella
normale gestione dell'attività esercitata;
l'attività stessa non è cessata né si è ridotta
per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non
risultano cedute, se la richiesta di rimborso è
presentata da società di capitali non quotate
nei mercati regolamentati, nell'anno precedente
la richiesta, azioni o quote della società
stessa per un ammontare superiore al 50 per
cento del capitale sociale; 3) sono stati
eseguiti i versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi. L'ammontare del
rimborso erogabile senza garanzia non può
eccedere il 100 per cento della media dei
versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso
del biennio precedente.
38-ter. Esecuzione dei rimborsi a soggetti
non residenti.
I soggetti domiciliati e residenti negli
Stati membri della Comunità economica europea,
senza stabile organizzazione in Italia e senza
rappresentante nominato ai sensi del secondo
comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta
nello Stato in cui hanno il domicilio o la
residenza, che non hanno effettuato operazioni
in Italia, ad eccezione delle prestazioni di
trasporto e relative prestazioni accessorie non
imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle
prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma,
lettera d) , possono ottenere, in relazione a
periodi inferiori all'anno, il rimborso
dell'imposta, se detraibile a norma dell'art.
19, relativa ai beni mobili e ai servizi
importati o acquistati, sempreché di importo
complessivo non inferiore a duecento euro. Se
l'importo complessivo relativo ai periodi
infrannuali risulta inferiore a duecento euro
il rimborso spetta annualmente, sempreché di
importo non inferiore a venticinque euro . La
disposizione del primo comma si applica, a
condizione di reciprocità, anche agli operatori
economici domiciliati e residenti in Stati non
appartenenti alla Comunità economica europea,
ma limitatamente all'imposta relativa agli
acquisti e importazioni di beni e servizi
inerenti alla loro attività. Ai rimborsi
previsti nei commi primo e secondo provvede
l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore
aggiunto di Roma a norma del quarto comma
dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi
dalla data di presentazione della richiesta. In
caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il
suddetto termine, alla notifica di apposito
provvedimento motivato avverso il quale è
ammesso ricorso secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi nella
misura prevista al primo comma dell'articolo
38- bis, con decorrenza dal centottantesimo
giorno successivo a quello in cui è stata
presentata la richiesta di rimborso, non
computando il periodo intercorrente tra la data
di notifica della eventuale richiesta di
documenti e la data della loro consegna, quando
superi quindici giorni . I soggetti che
conseguono un indebito rimborso devono
restituire all'ufficio, entro sessanta giorni
dalla notifica di apposito provvedimento, le
somme indebitamente rimborsate e nei loro
confronti si applica la pena pecuniaria da due
a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio,
se ritiene fraudolenta la domanda, sospende
ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato
fino a quando non sia restituita la somma
indebitamente rimborsata e pagata la relativa
pena pecuniaria. Con decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalità e i termini relativi
all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i
termini per la richiesta degli stessi, nonché
le prescrizioni relative al coordinamento tra i
vari uffici IVA ai fini del controllo dei
rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed
i termini relativi alla dilazione per il
versamento all'erario dell'imposta riscossa,
nonché le modalità relative alla presentazione
della contabilità amministrativa e al
trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle
disposizioni relative alle modalità ed ai
termini anzidetti possono essere apportate
integrazioni e correzioni con successivi
decreti. L'adeguamento degli ammontari di
riferimento previsti nel primo comma è
disposto, con successivi decreti del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando
il mutamento del tasso di conversione
dell'unità di conto europea sia variata, alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
oltre il dieci per cento rispetto a quello di
cui si è tenuto conto nell'ultima
determinazione degli ammontari di
riferimento.
38-quater. Sgravio dell'imposta per i
soggetti domiciliari e residenti fuori della
Comunità europea.
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunità europea di beni
per un complessivo importo, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a
lire 300 mila destinati all'uso personale o
familiare, da trasportarsi nei bagagli
personali fuori del territorio doganale della
Comunità medesima, possono essere effettuate
senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione
si applica a condizione che sia emessa fattura
a norma dell'articolo 21, recante anche
l'indicazione degli estremi del passaporto o di
altro documento equipollente e che i beni siano
trasportati fuori della Comunità entro il terzo
mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione. L'esemplare della fattura
consegnato al cessionario deve essere
restituito al cedente, vistato dall'ufficio
doganale di uscita dalla Comunità, entro il
quarto mese successivo all'effettuazione della
operazione; in caso di mancata restituzione, il
cedente deve procedere alla regolarizzazione
della operazione a norma dell'articolo 26,
primo comma, entro un mese dalla scadenza del
suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al
comma 1, per le quali il cedente non si sia
avvalso della facoltà ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta
pagata per rivalsa a condizione che i beni
siano trasportati fuori della Comunità entro il
terzo mese successivo a quello della cessione e
che restituisca al cedente l'esemplare della
fattura vistato dall'ufficio doganale entro il
quarto mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione. Il rimborso è
effettuato dal cedente il quale ha diritto di
recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui
all'articolo 25 .
39. Tenuta e conservazione dei registri e
dei documenti.
I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32,
devono essere numerati e bollati ai sensi
dell'articolo 2215 del codice civile, in
esenzione dai tributi di bollo e di concessione
governativa e devono essere tenuti a norma
dell'articolo 2219 dello stesso codice. La
numerazione e la bollatura possono essere
eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se
la numerazione e la bollatura non sono state
effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto competente l'ufficio o il notaio che
le ha eseguite deve entro trenta giorni darne
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego
di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine elettrocontabili secondo modalità
previamente approvate dalla Amministrazione
finanziaria su richiesta del contribuente. I
contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro
destinato a tutte le annotazioni prescritte
dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei
registri previsti da tali articoli siano
indicati, per ogni singola annotazione, i
numeri della pagina e della riga della
corrispondente annotazione nell'unico registro
numerato e bollato. I registri, i bollettari,
gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le
bollette doganali e gli altri documenti
previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
40. Ufficio competente.
Competente a ricevere le dichiarazioni e i
versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad
ogni altro effetto di cui al presente decreto,
è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore
aggiunto nella cui circoscrizione si trova il
domicilio fiscale del contribuente ai sensi
degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 . Per i soggetti non residenti
nello Stato, che non vi hanno una stabile
organizzazione né un rappresentante nominato ai
sensi dell'art. 17, è competente l'ufficio
provinciale di Roma. Le dichiarazioni
presentate e i versamenti fatti ad ufficio
diverso da quello indicato nel primo comma si
considerano presentate o fatti nei giorni in
cui siano pervenuti all'ufficio competente
TITOLO III Sanzioni
41. Violazioni dell'obbligo di
fatturazione.
Chi effettua operazioni imponibili senza
emettere la fattura, essendo obbligato ad
emetterla, è punito con la pena pecuniaria da
due a quattro volte l'imposta relativa
all'operazione, calcolata secondo le
disposizioni del titolo primo. Alla stessa
sanzione è soggetto chi emette la fattura senza
l'indicazione dell'imposta o indicando una
imposta inferiore, nel quale ultimo caso la
pena pecuniaria è commisurata all'imposta
indicata in meno. Chi effettua operazioni non
imponibili o esenti senza emettere la fattura,
essendo obbligato ad emetterla, o indicando
nella fattura corrispettivi inferiori a quelli
reali, è punito con la pena pecuniaria da
300.000 a 1.200.000 di lire . Se la fattura
emessa non contiene le indicazioni prescritte
dall'art. 21, n. 1), o contiene indicazioni
incomplete o inesatte tali da non consentire la
identificazione delle parti, si applica la pena
pecuniaria da 600.000 a 3.000.000 di lire,
salvo che le irregolarità siano imputabili
esclusivamente al cessionario del bene o al
committente del servizio. Per la violazione
degli obblighi di fatturazione previsti dagli
articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si
applicano le pene pecuniarie di cui ai commi
precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del
pagamento dell'impost. Tuttavia, qualora la
violazione degli obblighi previsti al quarto
comma non comporti variazioni nelle risultanze
delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano
esclusivamente le sanzioni previste
all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non è
dovuto pagamento d'imposta . Il cessionario o
committente che nell'esercizio di imprese, arti
o professioni abbia acquistato beni o servizi
senza emissione della fattura o con emissione
di fattura irregolare da parte del soggetto
obbligato ad emetterla, è tenuto a
regolarizzare l'operazione con le seguenti
modalità: a) se non ha ricevuto la fattura
entro quattro mesi dalla data di effettuazione
dell'operazione deve presentare all'ufficio
competente nei suoi confronti, entro il
trentesimo giorno successivo, un documento in
duplice esemplare contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 21 e deve
contemporaneamente versare la relativa imposta;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve
presentare all'ufficio competente nei suoi
confronti, entro il quindicesimo giorno
successivo a quello in cui ha registrato la
fattura stessa, un documento integrativo, in
duplice esemplare, contenente tutte le
indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve
contemporaneamente versare la maggiore imposta
eventualmente dovuta. Un esemplare del
documento, con l'attestazione dell'avvenuto
pagamento o della intervenuta regolarizzazione,
è restituito dall'ufficio all'interessato, che
deve annotarlo a norma dell'articolo 25. In
caso di mancata regolarizzazione si applicano
al cessionario o committente le pene pecuniarie
previste dai primi tre commi, oltre al
pagamento della imposta, salvo che la fattura
risulti emessa. Le presunzioni di cui all'art.
53 valgono anche agli effetti del presente
articolo
42. Violazioni dell'obbligo di
registrazione.
[Chi omette le annotazioni prescritte negli
articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni
imponibili effettuate, è punito con la pena
pecuniaria in misura da due a quattro volte
l'imposta relativa alle operazioni stesse,
calcolata secondo le disposizioni del titolo
primo. Se le annotazioni sono eseguite con
indicazioni inesatte, tali da importare
un'imposta inferiore, si applica la stessa
sanzione, commisurata alla differenza. Chi
esegue le annotazioni prescritte dall'articolo
25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali
da non consentire la identificazione dei
cedenti dei beni o prestatori dei servizi, è
punito con la pena pecuniaria da 600.000 a
3.000.000 di lire (169). Le sanzioni stabilite
nei commi precedenti si applicano anche per
l'omissione o irregolarità delle annotazioni
eseguite o da eseguire nei registri a norma
dell'art. 26
43. Violazioni dell'obbligo di
dichiarazione.
[Chi non presenta la dichiarazione annuale è
punito con la pena pecuniaria da due a quattro
volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per
il più breve periodo in relazione al quale la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
. Se dalla dichiarazione presentata risulta una
imposta inferiore di oltre un decimo a quella
dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore di oltre un decimo a
quella spettante, si applica la pena pecuniaria
da una a due volte la differenza. L'omissione
della dichiarazione e la presentazione di essa
con indicazioni inesatte sono punite,
indipendentemente da quanto stabilito nei
precedenti commi, con la pena pecuniaria da
600.000 a 3.000.000 di lire.
(171). Chi non presenta una delle
dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
comma dell'art. 35 o la presenta con
indicazioni incomplete o inesatte tali da non
consentire l'identificazione del contribuente è
punito con la pena pecuniaria da lire 1.200.000
a lire 6.000.000 La stessa pena si applica a
chi presenta la dichiarazione senza le
indicazioni di cui al n. 4) dello stesso
articolo o con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire
l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui
è esercitata l'attività o in cui sono tenuti e
conservati i libri, registri, scritture e
documenti. Chi non esegue con le modalità e nei
termini prescritti la liquidazione di cui agli
articoli 27 e 33 è punito con la pena
pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000
(169). Per l'omessa o inesatta indicazione del
numero di partita nelle dichiarazioni e negli
altri documenti di cui all'art. 35 si applica
la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire
4.000.000 .
44. Violazione dell'obbligo di
versamento.
[Chi non versa in tutto o in parte l'imposta
risultante dalla dichiarazione annuale
presentata nonché dalle liquidazioni periodiche
di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma
è soggetto a una soprattassa pari alla somma
non versata o versata in meno. Chi non esegue
in tutto o in parte i versamenti di cui agli
articoli 27 e 33 è punito con la pena
pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non
versata o versata in meno ]
45. Violazione degli obblighi relativi alla
contabilità e alla compilazione degli
elenchi.
[Chi rifiuta di esibire o dichiara di non
possedere libri, registri, scritture e
documenti che gli siano richiesti ai fini delle
ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o
comunque li sottrae all'ispezione o alla
verifica, è punito con la pena pecuniaria da
lire 1.200.000 a lire 6.000.000, sempre che si
tratti di libri, registri, documenti e
scritture la cui tenuta e conservazione sono
obbligatorie a norma di legge o di cui risulta
la esistenza. Chi non tiene o non conserva i
registri previsti dal presente decreto è
punito, anche se non ne sia derivato ostacolo
all'accertamento, con la pena pecuniaria da
lire 1.200.000 a lire 30.000.000 ; la pena non
può essere inferiore a lire 4.000.000 per il
registro di cui al quarto comma dell'art. 24.
Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che
non tengono i registri in conformità alle
disposizioni del primo e del secondo comma
dell'art. 39 e coloro che non conservano in
tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e
le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può
essere ridotta fino ad un quinto del minimo se
le irregolarità dei registri o i documenti
mancanti sono di scarsa rilevanza. Per la
mancata o incompleta compilazione, anche su
supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi
di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29,
si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000
a lire 20.000.000 . La stessa sanzione si
applica per l'omessa allegazione degli elenchi
o per l'omessa produzione dei supporti, di cui
all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni
possono essere ridotte fino ad un quinto del
minimo se i dati mancanti o inesatti sono di
scarsa rilevanza e non si applicano se sono
privi di rilevanza e in ogni caso se il
contribuente provvede ad integrarli o
rettificarli entro il mese successivo a quello
di compilazione ] .
46. Violazioni relative alle
esportazioni
[Per le cessioni di beni effettuate senza
applicazione dell'imposta, di cui alla lettera
b) dell'art. 8, il cedente è punito con la pena
pecuniaria da due a quattro volte l'imposta
relativa alla cessione qualora l'esportazione
non avvenga nel termine ivi stabilito. La
stessa pena pecuniaria si applica nel caso di
cessione senza pagamento dell'imposta ai sensi
dell'art. 38-quater qualora non si proceda alla
regolarizzazione nei termini ivi previsti . La
pena pecuniaria prevista nel comma precedente
non si applica se entro dieci giorni successivi
al termine ivi stabilito, previa
regolarizzazione della fattura, venga eseguito
il versamento dell'imposta con la maggiorazione
del 10 per cento a titolo di soprattassa. Per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui
alla lettera c) dell'art. 8, il cessionario o
committente che attesti falsamente all'altra
parte di trovarsi nelle condizioni richieste
per fruire del trattamento ivi previsto o ne
benefici oltre i limiti consentiti è punito con
la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta
relativa alle operazioni effettuate. Se il
superamento del limite è dipeso dalla mancata
esportazione da parte del cessionario o
commissionario di cui al secondo comma
dell'art. 8 dei beni acquistati per essere
esportati nello stato originario nel termine
ivi stabilito la pena non può superare il
quadruplo dell'imposta e non si applica se
questa viene versata, con la maggiorazione del
20 per cento a titolo di soprattassa, entro
dieci giorni dalla scadenza del termine di sei
mesi, previa regolarizzazione della relativa
fattura. I contribuenti che, entro i termini
stabiliti, non hanno effettuato le
comunicazioni di cui al secondo comma dell'art.
8 ovvero non hanno inviato il prospetto
analitico di cui all'ultimo comma dello stesso
articolo sono puniti con la pena pecuniaria da
lire cinquecentomila a due milioni e
cinquecentomila (176). Il contribuente che
nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione indica
quantità, qualità o corrispettivi diversi da
quelli reali è punito con la pena pecuniaria da
due a quattro volte l'eventuale eccedenza
dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le
disposizioni del titolo primo, se i beni
indicati fossero stati ceduti nel territorio
dello Stato ad un prezzo pari al valore normale
di cui all'articolo 14 rispetto a quella che
risulterebbe dovuta, secondo gli stessi
criteri, per la cessione nel territorio dello
Stato dei beni presentati in dogana. La pena
non si applica per le eccedenze quantitative
non superiori al 5 per cento]
47. Altre violazioni.
[Sono punite con la pena pecuniaria da
300.000 a 1.200.000 lire: 1) la mancata
restituzione dei questionari di cui al n. 3)
dell'art. 51 e la restituzione di essi con
risposte incomplete o non veritiere; 2) la
inottemperanza all'invito di comparizione di
cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra
richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei
poteri indicati nell'art. 51; 3) ogni altra
violazione degli obblighi stabiliti dal
presente decreto non contemplata
espressamente].
48. Circostanze attenuanti ed esimenti.
[Il contribuente può sanare, senza
applicazione delle sanzioni previste in materia
di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e
le irregolarità relative ad operazioni
imponibili, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 26, primo e quarto comma,
comportanti variazioni in aumento, provvedendo
ad effettuare l'adempimento omesso o
irregolarmente eseguito e contestualmente a
versare una soprattassa, proporzionale
all'imposta relativa all'operazione omessa o
irregolare, stabilita nella misura del 5 per
cento, qualora la regolarizzazione avvenga
entro trenta giorni dalla scadenza del termine
relativo alla liquidazione di cui agli articoli
27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere
computata; nella misura del 20 per cento,
qualora la regolarizzazione avvenga entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione annuale;
nella misura del 40 per cento, qualora la
regolarizzazione avvenga entro il termine di
presentazione della dichiarazione per l'anno
successivo; e nella misura del 60 per cento,
qualora la regolarizzazione avvenga entro il
termine di presentazione della dichiarazione
per il secondo anno successivo. L'ammontare dei
versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti
con le modalità di cui all'articolo 38, quarto
comma, deve essere annotato nel registro di cui
all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in
quello di cui all'articolo 39, secondo comma.
Per le violazioni che non danno luogo a
rettifica o ad accertamento di imposta le
sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
risultino regolarizzati entro trenta giorni dal
relativo termine di scadenza; alla metà, se gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti
risultino regolarizzati entro trenta giorni
successivi a quello di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione annuale; ai
due terzi, se gli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati
entro il termine di presentazione della
dichiarazione per l'anno successivo; ai tre
quarti, se gli adempimenti omessi o
irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati
entro il termine di presentazione della
dichiarazione per il secondo anno successivo.
Se i corrispettivi non registrati vengono
specificatamente indicati nella dichiarazione
annuale non si fa luogo all'applicazione delle
soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per
la violazione dei relativi obblighi di
fatturazione e registrazione, nonché in materia
di bolla di accompagnamento e di scontrino e
ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla
presentazione della dichiarazione sia stata
versata all'ufficio una somma pari a un decimo
dei corrispettivi non registrati. Le
disposizioni di cui al presente comma si
applicano sempreché la violazione non sia stata
già constatata e comunque non siano iniziate le
ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52;
nei limiti delle integrazioni e delle
regolarizzazioni effettuate ai sensi del
presente comma è esclusa la punibilità per i
reati previsti dal decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle
altre disposizioni legislative in materia di
imposta sul valore aggiunto (179). Se in
relazione ad una stessa operazione sono state
commesse più violazioni punite con la pena
pecuniaria si applica soltanto la pena
pecuniaria stabilita per la più grave di esse,
aumentata da un terzo alla metà. Le sanzioni
stabilite negli articoli da 41 a 45 non si
applicano quando gli obblighi ai quali si
riferiscono non sono stati osservati in
relazione al volume d'affari del soggetto,
secondo le disposizioni degli articoli 31 e
seguenti, a meno che il volume d'affari non
risulti superiore di oltre il cinquanta per
cento al limite stabilito per l'applicazione
delle disposizioni stesse. Le sanzioni previste
negli articoli 43 e 44 non si applicano
qualora, entro i termini rispettivamente
stabiliti, la dichiarazione sia stata
presentata o il versamento sia stato eseguito a
un ufficio diverso da quello indicato nel primo
comma dell'art. 40. La sanzione stabilita nella
prima parte del terzo comma dell'art. 46 non si
applica qualora la differenza tra i dati
indicati nella comunicazione prevista nel
secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati
non sia superiore al 10 per cento. Nei casi in
cui l'imposta deve essere calcolata sulla base
del valore normale le sanzioni previste non si
applicano qualora il valore accertato non
supera di oltre il dieci per cento quello
indicato dal contribuente. Gli organi del
contenzioso tributario possono dichiarare non
dovute le pene pecuniarie quando la violazione
è giustificata da obiettive condizioni di
incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione delle disposizioni alle quali si
riferisce]
49. Determinazione delle pene
pecuniarie.
[Nella determinazione della misura della
pena pecuniaria si deve tenere conto della
gravità del danno o del pericolo per l'erario e
della personalità dell'autore della violazione,
desunta dai suoi precedenti e dalle sue
condizioni di vita individuale, familiare e
sociale. La pena può essere aumentata fino alla
metà nei confronti di chi nei tre anni
precedenti sia incorso in un'altra violazione
della stessa indole, per la quale sia stata
inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate
violazioni della stessa indole non soltanto
quelle che violano una stessa disposizione del
presente decreto ma anche quelle che, pur
essendo prevedute in più disposizioni,
presentano in concreto, per la natura dei fatti
che le costituiscono o dei motivi che le
determinano, carattere fondamentale comune]
50. Sanzioni penali.
[Chi si sottrae al pagamento dell'imposta
dovuta nel corso di un anno solare per un
ammontare superiore a lire cento milioni, salve
le disposizioni degli articoli precedenti, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa dalla metà al doppio dell'imposta
non versata. Chi nel corso di un anno solare
consegue un indebito rimborso per un ammontare
superiore a lire cinquanta milioni,
indipendentemente da quanto stabilito negli
articoli precedenti, è punito con la reclusione
da un anno a cinque anni e con la multa dalla
metà al doppio del rimborso conseguito, salvo
che il fatto costituisca reato più grave. Nelle
ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei
casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha
sottoscritto la dichiarazione annuale è punito
con l'arresto fino a sei mesi o con la ammenda
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Chi emette fatture per operazioni inesistenti o
indica nelle fatture i corrispettivi e le
relative imposte in misura superiore a quella
reale è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da lire centomila a un
milione. La stessa pena si applica a chi annota
nel registro di cui all'art. 25 fatture
inesistenti o relative ad operazioni
inesistenti o recanti le indicazioni dei
corrispettivi o delle imposte in misura
superiore a quella reale. La condanna importa,
per i reati previsti nei comma primo e secondo,
per un periodo di tre anni, l'interdizione e
l'incapacità previste negli artt. 28 e 30 del
codice penale e nell'art. 2641 del codice
civile, nonché la cancellazione, per lo stesso
periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e
dagli albi o elenchi dei fornitori delle
pubbliche amministrazioni. Le stesse pene
accessorie possono essere applicate
provvisoriamente durante l'istruzione o il
giudizio, a norma dell'art. 140 del codice
penale]
TITOLO IV Accertamento e riscossione
51. Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
controllano le dichiarazioni presentate e i
versamenti eseguiti dai contribuenti, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono
all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e
alla tenuta della contabilità e degli altri
obblighi stabiliti dal presente decreto;
provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle soprattasse e alla
presentazione del rapporto all'autorità
giudiziaria per le violazioni sanzionate
penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che
ne hanno omesso la presentazione sono
effettuati sulla base di criteri selettivi
fissati annualmente dal Ministro delle finanze
che tengano anche conto della capacità
operativa degli uffici stessi . Per
l'adempimento dei loro compiti gli uffici
possono: 1) procedere all'esecuzione di
accessi, ispezioni e verifiche ai sensi
dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che
esercitano imprese, arti o professioni,
indicandone il motivo, a comparire di persona o
a mezzo di rappresentanti per esibire documenti
e scritture, ad esclusione dei libri e dei
registri in corso di scritturazione, o per
fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti
ai fini degli accertamenti nei loro confronti
anche relativamente alle operazioni annotate
nei conti, la cui copia sia stata acquisita a
norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo
comma, o dell'articolo 63, primo comma. I
singoli dati ed elementi risultanti dai conti
sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se
il contribuente non dimostra che ne ha tenuto
conto nelle dichiarazioni o che non si
riferiscono ad operazioni imponibili; sia le
operazioni imponibili sia gli acquisti si
considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivamente applicata o che
avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste
fatte e le risposte ricevute devono essere
verbalizzate a norma del sesto comma dell'art.
52; 3) inviare ai soggetti che esercitano
imprese, arti e professioni, con invito a
restituirli compilati e firmati, questionari
relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento,
anche nei confronti di loro clienti e
fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad
esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a
determinate cessioni di beni o prestazioni di
servizi ricevute ed a fornire ogni informazione
relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere
agli organi e alle Amministrazioni dello Stato,
agli enti pubblici non economici, alle società
ed enti di assicurazione ed alle società ed
enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi,
ovvero attività di gestione e intermediazione
finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a
soggetti indicati singolarmente o per
categorie. Alle società ed enti di
assicurazione, per quanto riguarda i rapporti
con gli assicurati del ramo vita, possono
essere richiesti dati e notizie attinenti
esclusivamente alla durata del contratto di
assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria
devono essere fornite, a seconda della
richiesta, cumulativamente o specificamente per
ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto
centrale di statistica e agli ispettorati del
lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro
commesse dalla legge, e, salvo il disposto del
n. 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito, per quanto
riguarda i rapporti con i clienti inerenti o
connessi all'attività di raccolta del risparmio
e all'esercizio del credito effettuati ai sensi
della legge 7 marzo 1938, n. 14; 6) richiedere
copie o estratti degli atti e dei documenti
depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri
immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per
la Guardia di finanza, del comandante di zona,
ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica, il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della
natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con
aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con società
fiduciarie ed ogni altro intermediario
finanziario nazionale o straniero, in corso
ovvero estinti da non più di cinque anni dalla
data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti
devono assumere direttamente le cautele
necessarie alla riservatezza dei dati
acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione
dell'ispettore compartimentale delle tasse ed
imposte indirette sugli affari ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona,
alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e
all'Amministrazione postale per quanto attiene
ai dati relativi ai servizi dei conti correnti
postali, ai libretti di deposito e ai buoni
postali fruttiferi, copia dei conti
intrattenuti con il contribuente con la
specificazione di tutti i rapporti inerenti o
connessi a tali conti comprese le garanzie
prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di
carattere specifico relativi agli stessi conti
possono essere richiesti - negli stessi casi e
con le medesime modalità - con l'invio alle
aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari
redatti su modello conforme a quello approvato
con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro. La
richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne dà notizia immediata al
soggetto interessato; la relativa risposta deve
essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente. Gli inviti e le richieste di cui al
precedente comma devono essere fatti a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento fissando
per l'adempimento un termine non inferiore a
quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il
termine può essere prorogato per un periodo di
trenta giorni su istanza dell'azienda o
istituto di credito, per giustificati motivi
dal competente ispettore compartimentale. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 52 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazion Per l'inottemperanza agli inviti
di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo
e quarto dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni.
51-bis. [Gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto possono richiedere i documenti, i dati
e le notizie indicati al n. 7) dell'art. 51 su
conforme parere dell'ispettorato
compartimentale delle tasse e imposte indirette
sugli affari previa autorizzazione del
presidente della commissione tributaria di
primo grado territorialmente competente e
possono accedere presso le aziende e istituti
di credito e l'Amministrazione postale a norma
dell'ultimo comma dell'art. 52 previa
autorizzazione dello stesso ispettore
compartimentale nelle seguenti ipotesi: a)
quando il contribuente non ha presentato la
dichiarazione di cui all'art. 28 e l'ufficio è
in possesso di elementi dai quali risulta che
nell'anno di competenza ha effettuato
operazioni imponibili, non imponibili, non
soggette o esenti da imposta per corrispettivi
superiori a lire cento milioni; b) quando dagli
atti e documenti di cui all'art. 54, terzo
comma, ovvero da altri elementi certi in
possesso dell'ufficio risulta che il
contribuente ha effettuato nel corso di un anno
solare le operazioni indicate nella lettera a)
per corrispettivi superiori al quadruplo di
quelli dichiarati, sempre che la differenza sia
superiore a lire cento milioni; c) quando, in
ordine all'osservanza degli adempimenti
contabili, ricorrono le ipotesi di cui al
secondo comma, numeri 1) e 3), dell'art. 55; la
disposizione non si applica se dagli elementi
in possesso degli uffici non risultano
corrispettivi per operazioni di importo
superiore a lire cento milioni; d) quando
risulta che il contribuente ha emesso o
utilizzato fatture per operazioni inesistenti;
e) quando dagli elementi in possesso
dell'ufficio risulta che l'ammontare
dell'imposta detraibile o rimborsabile indicato
nella dichiarazione annuale è superiore di
oltre un decimo a quella spettante e la
differenza è superiore a lire cento milioni. La
richiesta può riguardare anche i conti
successivi all'anno o agli anni cui si
riferiscono i fatti indicati nel precedente
comma e può essere estesa ai conti intestati al
coniuge non legalmente ed effettivamente
separato ed ai figli minori conviventi. Nel
caso previsto dalla precedente lettera d), se
le fatture sono state emesse o utilizzate da
una società che esercita l'attività di cui agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, la
richiesta può essere estesa ai conti intestati
ai soci delle società di fatto nonché agli
amministratori delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice in carica nel periodo
o nei periodi di imposta in cui le fatture sono
state emesse o utilizzate. Con le richieste e
nel corso degli accessi indicati nel primo
comma non possono essere rilevati dagli uffici
documenti, dati e notizie relativi a soggetti
diversi dal contribuente. Tali documenti, dati
e notizie sono tuttavia utilizzabili a fini
fiscali se forniti dal contribuente o,
autonomamente, dalle aziende e istituti di
credito. L'ispettore compartimentale delle
tasse e delle imposte indirette sugli affari
deve esprimersi sulla richiesta di
autorizzazione all'accesso formulata dagli
uffici entro il termine di giorni quindici
dalla richiesta stessa. Si applicano le
disposizioni di cui al secondo comma dell'art.
34 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni]
52. Accessi, ispezioni e verifiche.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
possono disporre l'accesso di impiegati
dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attività
commerciali, agricole, artistiche o
professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni
altra rilevazione ritenuta utile per
l'accertamento dell'imposta e per la
repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono
l'accesso devono essere muniti di apposita
autorizzazione che ne indica lo scopo,
rilasciata dal capo dell'ufficio da cui
dipendono. Tuttavia per accedere in locali che
siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria
anche l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali
destinati all'esercizio di arti o professioni
dovrà essere eseguito in presenza del titolare
dello studio o di un suo delegato . L'accesso
in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma può essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della
Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di
violazioni delle norme del presente decreto,
allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle
violazioni. È in ogni caso necessaria
l'autorizzazione del procuratore della
Repubblica o dell'autorità giudiziaria più
vicina per procedere durante l'accesso a
perquisizioni personali e all'apertura coattiva
di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili,
ripostigli e simili e per l'esame di documenti
e la richiesta di notizie relativamente ai
quali è eccepito il segreto professionale ferma
restando la norma di cui all'articolo 103 del
codice di procedura penale . L'ispezione
documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano
nei locali, compresi quelli la cui tenuta e
conservazione non sono obbligatorie. I libri,
registri, scritture e documenti di cui è
rifiutata l'esibizione non possono essere presi
in considerazione a favore del contribuente ai
fini dell'accertamento in sede amministrativa o
contenziosa. Per rifiuto di esibizione si
intendono anche la dichiarazione di non
possedere i libri, registri, documenti e
scritture e la sottrazione di essi alla
ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto
processo verbale da cui risultino le ispezioni
e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte
al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere
sottoscritto dal contribuente o da chi lo
rappresenta ovvero indicare il motivo della
mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia. I documenti e le
scritture possono essere sequestrati soltanto
se non è possibile riprodurne o farne constare
il contenuto nel verbale, nonché in caso di
mancata sottoscrizione o di contestazione del
contenuto del verbale. I libri e i registri non
possono essere sequestrati; gli organi
procedenti possono eseguirne o farne eseguire
copie o estratti, possono apporre nelle parti
che interessano la propria firma o sigla
insieme con la data e il bollo d'ufficio e
possono adottare le cautele atte ad impedire
l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei
registri. Le disposizioni dei commi precedenti
si applicano anche per l'esecuzione di
verifiche e di ricerche relative a merci o
altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi. In
deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali
di soggetti che si avvalgono di sistemi
meccanografici, elettronici e simili, hanno
facoltà di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali
stessi qualora il contribuente non consenta
l'utilizzazione dei propri impianti e del
proprio personale . Se il contribuente dichiara
che le scritture contabili o alcune di esse si
trovano presso altri soggetti deve esibire una
attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro
possesso. Se l'attestazione non è esibita e se
il soggetto che l'ha rilasciata si oppone
all'accesso o non esibisce in tutto o in parte
le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma . Gli uffici della imposta sul
valore aggiunto hanno facoltà di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di
apposita autorizzazione presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)
dell'art. 51 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e
presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale allo scopo di
rilevare direttamente i dati e le notizie
relativi ai conti la cui copia sia stata
richiesta a norma del numero 7) dello stesso
art. 51 e non trasmessa entro il termine
previsto nell'ultimo comma di tale articolo o
allo scopo di rilevare direttamente la
completezza o la esattezza dei dati e notizie,
allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che
le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei
conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con le aziende e
istituti di credito e l'Amministrazione
postale. Si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni .
53. Presunzioni di cessione e di
acquisto.
[Si presumono ceduti i beni acquistati,
importati o prodotti che non si trovano nei
luoghi in cui il contribuente esercita la sua
attività, comprese le sedi secondarie, filiali,
succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o
depositi dell'impresa, né presso suoi
rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i
beni stessi: a) sono stati utilizzati per la
produzione, perduti o distrutti; b) sono stati
consegnati a terzi in lavorazione, deposito o
comodato o in dipendenza di contratti
estimatori o di contratti di opera, appalto,
trasporto, mandato, commissione o altro titolo
non traslativo della proprietà. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di
beneficenza; b) la distruzione dei beni . Le
sedi secondarie, filiali o succursali devono
risultare dalla iscrizione alla camera di
commercio o da altro pubblico registro; le
dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i
depositi devono essere stati indicati a norma
dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La
rappresentanza deve risultare da atto pubblico,
da scrittura privata registrata o da lettera
annotata in apposito registro, in data
anteriore a quella in cui è avvenuto il
passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
in relazione al domicilio fiscale del
rappresentante o del rappresentato. La consegna
dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve
risultare dal libro giornale o da altro libro
tenuto a norma del codice civile o da apposito
registro tenuto in conformità all'art. 39 del
presente decreto, ovvero da altro documento
conservato a norma dello stesso articolo o da
atto registrato presso l'ufficio del registro .
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei
luoghi in cui il contribuente esercita la sua
attività si presumono acquistati se il
contribuente non dimostra, nei casi e nei modi
indicati nel primo e nel secondo comma, di
averli ricevuti in base ad un rapporto di
rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli
altri titoli di cui al primo comma ] .
54. Rettifica delle dichiarazioni.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
procede alla rettifica della dichiarazione
annuale presentata dal contribuente quando
ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedeltà della dichiarazione, qualora non
emerga o direttamente dal contenuto di essa o
dal confronto con gli elementi di calcolo delle
liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con
le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli
annotati nei registri di cui agli articoli 23,
24 e 25 e mediante il controllo della
completezza, esattezza e veridicità delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed
altri documenti, delle risultanze di altre
scritture contabili e degli altri dati e
notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o
inesatte indicazioni possono essere
indirettamente desunte da tali risultanze, dati
e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla
base di presunzioni semplici, purché queste
siano gravi, precise e concordanti . L'ufficio
può tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilità del contribuente qualora
l'esistenza di operazioni imponibili per
ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o la inesattezza delle
indicazioni relative alle operazioni che danno
diritto alla detrazione, risulti in modo certo
e diretto, e non in via presuntiva, da verbali,
questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e
4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
dichiarazioni di altri contribuenti o da
verbali relativi ad ispezioni eseguite nei
confronti di altri contribuenti, nonché da
altri atti e documenti in suo possesso. Se vi è
pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio può provvedere, prima della scadenza
del termine per la presentazione della
dichiarazione annuale, all'accertamento delle
imposte non versate in tutto o in parte a norma
degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi
previsti dall'articolo 60, sesto comma . Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'articolo 57,
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto,
qualora dalle segnalazioni effettuate dal
centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di
finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti
pubblici oppure dai dati in possesso
dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di
corrispettivi in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte
non spettanti, può limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la
maggiore imposta dovuta o il minor credito
spettante. [Le disposizioni di cui al comma
precedente possono trovare applicazione anche
con riguardo all'accertamento induttivo del
volume di affari, di cui all'articolo 12 del
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154,
e successive modificazioni, tenendo conto
dell'indicazione dei motivi addotti dal
contribuente con le modalità di cui al comma 1
dello stesso articolo 12]. Gli avvisi di
accertamento parziale possono essere notificati
mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera
avvenuta alla data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto dal destinatario
ovvero da persona di famiglia o addetto alla
casa . Gli avvisi di accertamento parziale sono
annullati dall'ufficio che li ha emessi se,
dalla documentazione prodotta dal contribuente,
risultano infondati in tutto o in parte .
54-bis. Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni relative all'anno successivo,
alla liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi
direttamente desumibili dalle dichiarazioni
presentate e di quelli in possesso
dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a: a) correggere gli
errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte; b) correggere gli
errori materiali commessi dai contribuenti nel
riporto delle eccedenze di imposta risultanti
dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare
la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestività dei versamenti dell'imposta
risultante dalla dichiarazione annuale a titolo
di acconto e di conguaglio nonché dalle
liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma. 3. Quando dai controlli automatici
eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella dichiarazione, l'esito
della liquidazione è comunicato ai sensi e per
gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60
al contribuente, nonché per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la
regolarizzazione degli aspetti formali e la
segnalazione all'amministrazione di eventuali
dati ed elementi non considerati nella
liquidazione. 4. I dati contabili risultanti
dalla liquidazione prevista dal presente
articolo si considerano, a tutti gli effetti,
come dichiarati dal contribuente.
55. Accertamento induttivo.
Se il contribuente non ha presentato la
dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto può procedere in ogni caso
all'accertamento dell'imposta dovuta
indipendentemente dalla previa ispezione della
contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile
complessivo e l'aliquota applicabile sono
determinati induttivamente sulla base dei dati
e delle notizie comunque raccolti o venuti a
conoscenza dell'ufficio e sono computati in
detrazione soltanto i versamenti eventualmente
eseguiti dal contribuente e le imposte
detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti
dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27
e 33. Le disposizioni del precedente comma si
applicano anche se la dichiarazione reca le
indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art.
28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
richieste, sempreché le indicazioni stesse non
siano state regolarizzate entro il mese
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. Le disposizioni stesse si
applicano, in deroga alle disposizioni
dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1)
quando risulta, attraverso il verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il
contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di
esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i
registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma
del primo comma dell'art. 2214 del codice
civile e delle leggi in materia di imposte sui
redditi, o anche soltanto alcuni di tali
registri e scritture; 2) quando dal verbale di
ispezione risulta che il contribuente non ha
emesso le fatture per una parte rilevante delle
operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione, totalmente o per una parte
rilevante, le fatture emesse; 3) quando le
omissioni e le false o inesatte indicazioni o
annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarità formali dei registri e
delle altre scritture contabili risultanti dal
verbale di ispezione, sono così gravi, numerose
e ripetute da rendere inattendibile la
contabilità del contribuente . Se vi è pericolo
per la riscossione dell'imposta l'ufficio può
procedere all'accertamento induttivo, per la
frazione di anno solare già decorsa, senza
attendere la scadenza del termine stabilito per
la dichiarazione annuale e con riferimento alle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
33
56. Notificazione e motivazione degli
accertamenti.
Le rettifiche e gli accertamenti sono
notificati ai contribuenti, mediante avvisi
motivati, nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui
redditi, da messi speciali autorizzati dagli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai
messi comunali. Negli avvisi relativi alle
rettifiche di cui all'art. 54 devono essere
indicati specificamente, a pena di nullità, gli
errori, le omissioni e le false o inesatte
indicazioni su cui è fondata la rettifica e i
relativi elementi probatori. Per le omissioni e
le inesattezze desunte in via presuntiva devono
essere indicati i fatti certi che danno
fondamento alla presunzione. Negli avvisi
relativi agli accertamenti induttivi devono
essere indicati, a pena di nullità,
l'imponibile determinato dall'ufficio,
l'aliquota o le aliquote e le detrazioni
applicate e le ragioni per cui sono state
ritenute applicabili le disposizioni del primo
o del secondo comma dell'art. 55. Nelle ipotesi
di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo
comma dell'art. 55 devono essere inoltre
indicate, a pena di nullità, le ragioni di
pericolo per la riscossione dell'imposta
(201/cost).
57. Termine per gli accertamenti.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'art. 54 e nel
secondo comma dell'art. 55 devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione. Nel
caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla
dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte
dell'ufficio e la data della loro consegna
intercorre un periodo superiore a quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli
anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile
chiesta a rimborso, è differito di un periodo
di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna. In
caso di omessa presentazione della
dichiarazione, l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'art.
55 può essere notificato fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei
commi precedenti le rettifiche e gli
accertamenti possono essere integrati o
modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi. Nell'avviso devono essere
specificamente indicati, a pena di nullità, i
nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i
quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto.
58. Irrogazione delle sanzioni.
[In caso di violazione degli obblighi
stabiliti dal presente decreto l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla
irrogazione delle pene pecuniarie e delle
soprattasse previste nel titolo terzo. Per le
violazioni che danno luogo a rettifica o ad
accertamento dell'imposta la irrogazione delle
sanzioni è comunicata al contribuente con lo
stesso avviso di rettifica o di accertamento.
Per le violazioni che non danno luogo a
rettifica o ad accertamento dell'imposta
l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento,
con separati avvisi da notificare a norma del
primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è
avvenuta la violazione. La pena pecuniaria non
può essere irrogata qualora nel termine di
trenta giorni dalla data del verbale di
constatazione della violazione sia stata
versata all'ufficio una somma pari ad un sesto
del massimo della pena; la pena pecuniaria
irrogata contestualmente alla constatazione
della violazione effettuata presso l'ufficio
sarà considerata priva di effetto se il
pagamento avviene nei termini e con le modalità
sopra citate. Nelle ipotesi previste dall'art.
50 l'azione penale ha corso dopo che
l'accertamento dell'imposta è divenuto
definitivo e la prescrizione del reato è
sospesa fino alla stessa data]
59. Ricorsi.
Il contribuente può ricorrere contro i
provvedimenti di rettifica, di accertamento e
di irrogazione delle sanzioni secondo le
disposizioni relative al contenzioso
tributario. La nullità degli avvisi per
l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma
e in genere per difetto di motivazione deve
essere eccepita a pena di decadenza in primo
grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di
scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture stesse o in
contrasto con le loro risultanze .
60. Pagamento delle imposte accertate.
La imposta o la maggiore imposta accertata
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
deve essere pagata dal contribuente entro
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso
di accertamento o di rettifica . Se il
contribuente propone ricorso contro
l'accertamento, il pagamento dell'imposta o
della maggiore imposta deve essere eseguito: 1)
per un terzo dell'ammontare accertato
dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo
comma; 2) fino alla concorrenza della metà
dell'ammontare accertato dalla commissione
tributaria di primo grado, entro sessanta
giorni dalla notificazione, a norma del primo
comma dell'art. 56, della liquidazione fatta
dall'ufficio; 3) fino alla concorrenza di due
terzi dell'ammontare accertato dalla
commissione tributaria di secondo grado, entro
sessanta giorni dalla notificazione della
liquidazione fatta dall'ufficio ; 4) per
l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in
base alla decisione della commissione centrale
o alla sentenza della corte d'appello, entro
sessanta giorni dalla notificazione della
liquidazione fatta dall'ufficio. Sulle somme
dovute a norma dei precedenti commi si
applicano gli interessi calcolati al saggio
indicati nell'art. 38-bis, con decorrenza dal
sessantesimo giorno successivo alla scadenza
del termine del 5 marzo dell'anno solare cui si
riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli
interessi sono liquidati dall'ufficio e
indicati nell'avviso di accertamento o di
rettifica o negli avvisi relativi alle
liquidazioni da notificare a norma del comma
precedente e ricominciano a decorrere in caso
di ritardo nei pagamenti. Se l'imposta o la
maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri
2), 3) e 4) del secondo comma è inferiore a
quella già pagata, il contribuente ha diritto
al rimborso della differenza entro sessanta
giorni dalla notificazione della decisione o
della sentenza, che deve essere eseguita anche
su richiesta del contribuente. Sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi calcolati
al saggio indicato nell'art. 38- bis, con
decorrenza dalla data del pagamento fatto dal
contribuente. I pagamenti previsti nel presente
articolo devono essere fatti all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi
indicati nel quarto comma dell'art. 38.
L'imposta non versata, risultante dalla
dichiarazione annuale, è iscritta direttamente
nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai
relativi interessi e alla soprattassa di cui
all'articolo 44. La stessa procedura deve
intendersi applicabile per la maggiore imposta
determinata a seguito della correzione di
errori materiali o di calcolo rilevati
dall'ufficio in sede di controllo della
dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione
a ruolo, invita il contribuente a versare le
somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento dell'avviso, con applicazione della
soprattassa pari al 60 per cento della somma
non versata o versata in meno. Le somme dovute
devono essere versate direttamente all'ufficio
con le modalità di cui all'articolo 38, quarto
comma. Il contribuente non ha diritto di
rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta
pagata in conseguenza dell'accertamento o della
rettifica nei confronti dei cessionari dei beni
o dei committenti dei servizi
61. Pagamento delle pene pecuniarie e delle
soprattasse.
Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate
dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
devono essere pagate nei modi indicati nel
quarto comma dell'art. 38, entro sessanta
giorni dalla notificazione dell'avviso di
rettifica o di accertamento con il quale sono
state irrogate [o del separato avviso di cui al
terzo comma dell'art. 58] . [Se è proposto
ricorso contro la rettifica o l'accertamento o
contro il separato provvedimento di
irrogazione, il pagamento deve essere eseguito
entro sessanta giorni dalla notificazione della
decisione della commissione centrale o della
sentenza della corte d'appello o dell'ultima
decisione non impugnata]. In caso di ritardo
nel pagamento si applicano gli interessi
calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis,
con decorrenza dal sessantesimo giorno
successivo alla notificazione dell'avviso o
della sentenza o decisione definitiva
62. Riscossione coattiva e privilegi.
Se il contribuente non esegue il pagamento
dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle
soprattasse nel termine stabilito l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto notifica
ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di
pagare entro trenta giorni sotto pena degli
atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa
esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione
ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma
dovuta, ed è notificata a norma del primo comma
dell'art. 56. Se entro trenta giorni dalla
notificazione dell'ingiunzione il contribuente
non esegue il pagamento si procede alla
riscossione coattiva secondo le disposizioni
degli articoli da 5 a 29 e 31 del T.U.
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 . I
crediti dello Stato per le imposte, le pene
pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del
presente decreto hanno privilegio generale sui
beni mobili del debitore con grado successivo a
quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del
codice civile. In caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono
collocati sussidiariamente sul prezzo degli
immobili con preferenza rispetto ai creditori
chirografari, ma dopo i crediti indicati al
primo e secondo comma dell'art. 66 della legge
30 aprile 1969, n. 153 . Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano anche nel caso
che il contribuente non esegua il versamento
delle somme indebitamente rimborsategli. Per le
imposte e le pene pecuniarie dovute dal
cessionario o dal committente ai sensi
dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale,
ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice
civile, sui beni mobili o immobili che hanno
formato oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio prestato, con il grado
rispettivamente indicato al n. 5) dell'art.
2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice
civile . Per il recupero dei crediti sorti
negli Stati membri delle Comunità europee in
materia di imposta sul valore aggiunto si
applicano le disposizioni contenute negli
articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-
quinquies del testo unico delle norme
legislative in materia doganale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza
degli uffici doganali quella degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per il
recupero dei crediti non connessi ad operazioni
doganali . Il Ministro delle finanze può, con
decreto, stabilire che taluni compiti degli
uffici periferici dell'Amministrazione
finanziaria, inerenti all'attuazione della
mutua assistenza amministrativa per il recupero
dei crediti sorti in materia di imposta sul
valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio
centrale previsto dal secondo comma del citato
articolo 346-quinquies .
63. Collaborazione della guardia di
finanza.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per
l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento della imposta e
per la repressione delle violazioni del
presente decreto, procedendo di propria
iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo
le norme e con le facoltà di cui agli articoli
51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
trasmettendo agli uffici stessi i relativi
verbali e rapporti. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria in
relazione alle norme che disciplinano il
segreto, utilizza e trasmette agli uffici
documenti, dati e notizie acquisiti,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di
polizia giudiziaria . Ai fini del necessario
coordinamento dell'azione della guardia di
finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei
casi in cui si debba procedere ad indagini
sistematiche, tra la Direzione generale delle
tasse e delle imposte indirette sugli affari e
il Comando generale della guardia di finanza e,
nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i
capi degli ispettorati e degli uffici e i
comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i
comandi della guardia di finanza, per evitare
la reiterazione di accessi presso gli stessi
contribuenti, devono darsi reciprocamente
tempestiva comunicazione delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando
che riceva la comunicazione può richiedere
all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la
verifica, l'esecuzione di determinati controlli
e l'acquisizione di determinati elementi utili
ai fini dell'accertamento.
64. Collaborazione degli uffici doganali e
degli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione.
Gli uffici doganali eseguono i controlli
necessari per l'accertamento delle violazioni
di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne
riferiscono ai competenti uffici dell'imposta
sul valore aggiunto. Per le controversie
relative alla qualità e quantità dei beni si
applicano le disposizioni della legge doganale
. Gli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione cooperano con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per
l'accertamento dell'imposta dovuta dalle
imprese i cui depositi e stabilimenti sono
sottoposti alla vigilanza degli uffici
stessi.
65. Obblighi dell'amministrazione
finanziaria.
L'amministrazione finanziaria provvede allo
scambio, con le altre autorità competenti degli
Stati membri della Comunità economica europea,
delle informazioni necessarie per assicurare il
corretto accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli
altri Stati membri. L'amministrazione
finanziaria provvede alla raccolta delle
informazioni da fornire alle predette autorità
con le modalità ed entro i limiti previsti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
.
66. Segreto d'ufficio.
Gli impiegati della amministrazione
finanziaria e gli ufficiali e agenti della
guardia di finanza sono obbligati al segreto
per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie
di cui vengono a conoscenza nell'adempimento
dei compiti e nell'esercizio dei poteri
previsti dal presente decreto. Non è
considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione
finanziaria alle competenti autorità degli
Stati membri della Comunità economica europea
delle informazioni atte a permettere il
corretto accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto, in attuazione della direttiva del
Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE
del 19 dicembre 1977, modificata dalla
direttiva numero 79/1070/CEE 6 dicembre 1979
.
66-bis. Pubblicazione degli elenchi di
contribuenti.
Il Ministro delle finanze dispone
annualmente la pubblicazione di elenchi di
contribuenti nei cui confronti l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a
rettifica o ad accertamento ai sensi degli
articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco
solo quei contribuenti che non hanno presentato
la dichiarazione annuale e quelli dalla cui
dichiarazione risulta un'imposta inferiore di
oltre un decimo a quella dovuta ovvero
un'eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore di oltre un decimo a quella
spettante. Negli elenchi deve essere
specificato se gli accertamenti sono definitivi
o in contestazione e deve essere indicato, in
caso di rettifica, anche il volume di affari
dichiarato dai contribuenti . Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto formano e
pubblicano annualmente per ciascuna provincia
compresa nella propria circoscrizione un elenco
nominativo dei contribuenti che hanno
presentato la dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, con la
specificazione, per ognuno, del volume di
affari. Gli elenchi sono in ogni caso
depositati per la durata di un anno, ai fini
della consultazione da parte di chiunque, sia
presso l'ufficio che ha proceduto alla loro
formazione, sia presso i comuni interessati.
Per la consultazione non sono dovuti i tributi
speciali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 . [La
pubblicazione dell'elenco di cui al comma
precedente avviene mediante deposito per la
durata di un anno, ai fini della consultazione
da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che
ha proceduto alla loro formazione sia presso i
comuni interessati. Per la consultazione non
sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 648] . Gli stessi uffici
pubblicano, inoltre, un elenco cronologico
contenente i nominativi dei contribuenti che
hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul
valore aggiunto e di quelli che li hanno
ottenuti .
TITOLO V Importazioni
67. Importazioni.
1. Costituiscono importazioni le seguenti
operazioni aventi per oggetto beni introdotti
nel territorio dello Stato, che siano originari
da Paesi o territori non compresi nel
territorio della Comunità e che non siano stati
già immessi in libera pratica in altro Paese
membro della Comunità medesima, ovvero che
siano provenienti dai territori da considerarsi
esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7,
primo comma, lettera b): a) le operazioni di
immissione in libera pratica, con sospensione
del pagamento dell'imposta qualora si tratti di
beni destinati a proseguire verso altro Stato
membro della Comunità economica europea; b) le
operazioni di perfezionamento attivo di cui
all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE
n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c)
le operazioni di ammissione temporanea aventi
per oggetto beni, destinati ad essere
riesportati tal quali, che, in ottemperanza
alle disposizioni della Comunità economica
europea, non fruiscano della esenzione totale
dai dazi di importazione; d) le operazioni di
immissione in consumo relative a beni
provenienti dal Monte Athos, dalle isole
Canarie e dai Dipartimenti francesi
d'oltremare; e) [le operazioni di estrazione
dai depositi non doganali autorizzati per
immissione in consumo dei beni di cui alla
lettera a)] (223/b). 2. Sono altresì soggette
all'imposta le operazioni di reimportazione a
scarico di esportazione temporanea fuori della
Comunità economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente
esportati fuori della Comunità medesima .
68. Importazioni non soggette
all'imposta.
Non sono soggette all'imposta: a) le
importazioni di beni indicati nel primo comma,
lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonché
nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente
all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9
dello stesso articolo, sempreché ricorrano le
condizioni stabilite nei predetti articoli ; b)
le importazioni di oro in lingotti, pani,
verghe, bottoni e granuli, nonché le
importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati ; c) ogni
altra importazione definitiva di beni la cui
cessione è esente dall'imposta o non vi è
soggetta a norma dell'art. 72; d) la
reintroduzione di beni nello stato originario,
da parte dello stesso soggetto che li aveva
esportati, sempre che ricorrano le condizioni
per la franchigia doganale; e); f) la
importazione di beni donati ad enti pubblici
ovvero ad associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalità di
assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica,
nonché quella di beni donati a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge
8 dicembre 1970, n. 996; g) le importazioni dei
beni indicati nel terzo comma, lettera l),
dell'articolo 2.
69. Determinazione dell'imposta.
L'imposta è commisurata, con le aliquote
indicate nell'articolo 16, al valore dei beni
importati determinato ai sensi delle
disposizioni in materia doganale, aumentato
dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad
eccezione dell'imposta sul valore aggiunto,
nonché dell'ammontare delle spese di inoltro
fino al luogo di destinazione all'interno del
territorio della Comunità che figura sul
documento di trasporto sotto la cui scorta i
beni sono introdotti nel territorio medesimo.
Per i supporti informatici, contenenti
programmi per elaborare prodotti in serie,
concorre a formare il valore imponibile anche
quello dei dati e delle istruzioni in essi
contenuti . Per i beni che prima dello
sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato
di una o più cessioni, la base imponibile è
costituita dal corrispettivo dell'ultima
cessione Fatti salvi i casi di applicazione
dell'articolo 68, lettera c), per i beni
nazionali reimportati a scarico di temporanea
esportazione la detrazione prevista negli
articoli 207 e 208 del testo unico approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e
l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello
stesso testo unico si applicano, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i
beni vengono reimportati dal soggetto che li
aveva esportati o da un terzo per conto del
medesimo e se lo scarico della temporanea
esportazione avviene per identità
70. Applicazione dell'imposta.
L'imposta relativa alle importazioni è
accertata, liquidata e riscossa per ciascuna
operazione. Si applicano per quanto concerne le
controversie e le sanzioni, le disposizioni
delle leggi doganali relative ai diritti di
confine. Per le importazioni effettuate senza
pagamento di imposta, di cui alla lettera c)
dell'art. 8, all'importatore che attesti
falsamente di trovarsi nelle condizioni
richieste per fruire del trattamento ivi
previsto o ne benefìci oltre i limiti
consentiti si applica la pena pecuniaria di cui
al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto
costituisca reato a norma della legge doganale.
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni
nello Stato tramite il servizio postale deve
essere assolta secondo le modalità stabilite
con apposito decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. L'imposta assolta per
l'importazione di beni da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui
all'articolo 4, quarto comma, può essere
richiesta a rimborso secondo modalità e termini
stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, se i beni sono spediti o trasportati
in altro Stato membro della Comunità economica
europea. Il rimborso è eseguito a condizione
che venga fornita la prova che l'acquisizione
intracomunitaria di detti beni è stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di
destinazione
TITOLO VI Disposizioni varie
71. Operazioni con lo Stato della Città del
Vaticano e con la Repubblica di San Marino.
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si
applicano alle cessioni eseguite mediante
trasporto o consegna dei beni nel territorio
dello Stato della Città del Vaticano, comprese
le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli
uffici richiamati nella convenzione doganale
italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello
della Repubblica di San Marino, ed ai servizi
connessi, secondo modalità da stabilire
preventivamente con decreti del Ministro per le
finanze in base ad accordi con i detti Stati.
Per l'introduzione nel territorio dello Stato
di beni provenienti dallo Stato della Città del
Vaticano, comprese le aree di cui al primo
comma e dalla Repubblica di San Marino i
contribuenti dai quali o per conto dei quali ne
è effettuata l'introduzione nel territorio
dello Stato sono tenuti al pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto a norma del
terzo comma dell'art. 17 Per i beni di
provenienza estera destinati alla Repubblica di
San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà
assunta in deposito dalla dogana e rimborsata
al detto Stato successivamente all'introduzione
dei beni stessi nel suo territorio, secondo
modalità da stabilire con il decreto previsto
dal primo comma.
72. Trattati e accordi internazionali.
Le agevolazioni previste da trattati e
accordi internazionali relativamente alle
imposte sulla cifra di affari valgono agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per
tutti gli effetti del presente decreto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
non soggette all'imposta ai sensi del primo
comma sono equiparate alle operazioni non
imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle cessioni di beni e alle prestazioni
di servizi effettuate: 1) alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari compreso
il personale tecnico- amministrativo,
appartenenti a Stati che in via di reciprocità
riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai
rappresentanti diplomatici e consolari italiani
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai
quartieri generali militari internazionali ed
agli organismi sussidiari, installati in
esecuzione del trattato del Nord-Atlantico,
nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, nonché all'amministrazione della
difesa qualora agisca per conto
dell'organizzazione istituita con il suddetto
trattato ; 3) alle Comunità europee
nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, anche se effettuate ad imprese o
enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e
di associazione conclusi con le dette Comunità,
nei limiti per questi ultimi della
partecipazione della Comunità stessa; 4)
all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle
sue istituzioni specializzate nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali; 5)
all'Istituto universitario europeo e alla
Scuola europea di Varese nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali Le disposizioni
di cui al precedente comma trovano applicazione
per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5)
allorché le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi siano di importo superiore a lire
cinquecentomila; per gli enti indicati nel
numero 1), tuttavia, le disposizioni non si
applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario un soggetto diverso, ancorché il
relativo onere sia a carico degli enti e dei
soggetti ivi indicati. Il predetto limite di
lire cinquecentomila non si applica alle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le
quali la non imponibilità all'imposta sul
valore aggiunto opera alle stesse condizioni e
negli stessi limiti in cui viene concessa
l'esenzione dai diritti di accisa (239).
73. Modalità e termini speciali.
Il Ministro delle finanze, con propri
decreti, può determinare le modalità ed i
termini: a) per l'emissione, numerazione,
registrazione, conservazione delle fatture o
per la registrazione dei corrispettivi relativi
ad operazioni effettuate dalla stessa impresa
in diversi settori di attività e ad operazioni
effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre
dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35
e di commissionari, nonché per la registrazione
dei relativi acquisti ; b) per l'emissione
delle fatture relative a cessioni di beni
inerenti a contratti estimatori, a cessioni di
imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n.
4), non restituiti in conformità alle
pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni
il cui prezzo è commisurato ad elementi non
ancora conosciuti alla data di effettuazione
della operazione; c) per l'emissione,
numerazione, registrazione e conservazione
delle fatture relative a prestazioni di servizi
effettuate nell'esercizio di arti e professioni
per le quali risulti particolarmente onerosa e
complessa l'osservanza degli obblighi di cui al
titolo secondo del presente decreto; d) per le
annotazioni prescritte dal presente decreto da
parte dei contribuenti che utilizzano macchine
elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di
tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e
nelle liquidazioni periodiche, di tutte le
operazioni soggette a registrazione nel periodo
cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si
riferiscono; e) per l'emissione, numerazione e
registrazione delle fatture, le liquidazioni
periodiche e i versamenti relativi alle
somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili e all'esercizio di impianti
di lampade votive. Con decreti del Ministro
delle finanze possono inoltre essere
determinate le formalità che devono essere
osservate per effettuare, senza applicazione
dell'imposta, la restituzione alle imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni
invenduti previste da disposizioni legislative,
usi commerciali o clausole contrattuali. Per
determinate categorie di beni, contenuti in
recipienti, imballaggi e simili per la diretta
vendita al consumo, potrà essere disposta
l'applicazione di contrassegni di Stato atti a
garantire il pagamento dell'imposta . Il
Ministro delle finanze può disporre con propri
decreti, stabilendo le relative modalità, che
le dichiarazioni delle società controllate
siano presentate dall'ente o società
controllante all'ufficio del proprio domicilio
fiscale e che i versamenti di cui agli articoli
27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per
l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o
società controllante e dalle società
controllate, al netto delle eccedenze
detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte
anche dall'ente o società controllante, devono
essere presentate anche agli uffici del
domicilio fiscale delle società controllate,
fermi restando gli altri obblighi e le
responsabilità delle società stesse. Si
considera controllata la società le cui azioni
o quote sono possedute dall'altra per oltre la
metà fin dall'inizio dell'anno solare
precedente.
73-bis. Disposizioni per la identificazione
di determinati prodotti.
Il Ministro delle finanze con propri decreti
può stabilire l'obbligo della individuazione,
mediante apposizione di contrassegni ed
etichette, di taluni prodotti appartenenti alle
seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui
alla L. 26 novembre 1973, n. 883, nonché
indumenti in pelle o pellicceria anche
artificiali; 2) apparecchi riceventi per la
radiodiffusione e per la televisione,
apparecchi per la registrazione e la
riproduzione del suono e delle immagini,
apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché
talune relative parti e pezzi staccati; 3)
dischi, nastri ed altri analoghi supporti
fonografici. L'obbligo deve essere adempiuto
dal produttore o dall'importatore ovvero da chi
effettua acquisti intracomunitari anteriormente
a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal
contrassegno o dall'etichetta devono risultare,
per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente
anche in aggiunta ai dati richiesti dalla L. 26
novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA
del soggetto obbligato e la identificazione
merceologica del prodotto in base alla voce di
tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche
al numero di codice statistico; per i prodotti
indicati al n. 2), oltre al numero di partita
IVA del soggetto obbligato, il numero
progressivo attribuito al prodotto. Con gli
stessi decreti sono stabilite le
caratteristiche, le modalità e i termini
dell'apposizione, anche mediante idonee
apparecchiature, del contrassegno e della
etichetta nonché i relativi controlli. Possono
essere altresì prescritte modalità per
assicurare il raffronto delle indicazioni
contenute nei contrassegni e nelle etichette
con i documenti accompagnatori delle merci
viaggianti e gli altri documenti commerciali e
fiscali. Con successivi decreti le disposizioni
di cui al precedente comma possono essere
estese anche a prodotti confezionati in tessuto
o in pelle, anche artificiali, diversi dagli
indumenti. [Ai produttori o importatori ovvero
agli acquirenti intracomunitari che consegnano
o spediscono, anche a titolo non traslativo ma
per la vendita, prodotti di cui ai precedenti
commi sprovvisti di contrassegno o etichetta
ovvero con contrassegno o etichetta privi del
numero di partita IVA o dei dati di
identificazione del prodotto o del numero
progressivo o con la loro indicazione
incompleta o inesatta, si applica la sanzione
di cui alla prima parte del primo comma
dell'art. 41. La stessa sanzione si applica ai
soggetti che ricevono, nell'esercizio di
impresa, prodotti privi di contrassegno o
etichetta ovvero con contrassegno o etichetta
mancante dei detti elementi. La sanzione è
ridotta ad un quarto se per la relativa
cessione è stata emessa fattura (244)] (244/a).
[Per ogni altra violazione alle disposizioni di
cui ai decreti previsti dai commi primo e
secondo si applica la pena pecuniaria da lire
200.000 a lire 1.000.000]
74. Disposizioni relative a particolari
settori.
In deroga alle disposizioni dei titoli primo
e secondo, l'imposta è dovuta: a) per il
commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli dello Stato, ceduti attraverso le
rivendite dei generi di monopoli,
dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico; b) per il
commercio dei fiammiferi, limitatamente alle
cessioni successive alle consegne effettuate al
Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio
stesso, sulla base del prezzo di vendita al
pubblico. Lo stesso regime si applica nei
confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di
provenienza comunitaria . L'imposta concorre a
formare la percentuale di cui all'art. 8 delle
norme di esecuzione annesse al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il
commercio di giornali quotidiani, di periodici,
di libri, dei relativi supporti integrativi e
di cataloghi, dagli editori sulla base del
prezzo di vendita al pubblico, in relazione al
numero delle copie vendute. L'imposta può
applicarsi in relazione al numero delle copie
consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 60 per cento
per i libri e del 60 per cento per i giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per
periodici si intendono i prodotti editoriali
registrati come pubblicazioni ai sensi della
legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive
modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette
e gli altri supporti sonori o videomagnetici
ceduti, anche gratuitamente, in unica
confezione, unitamente a giornali quotidiani,
periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che il costo dei supporti integrativi non sia
superiore al cinquanta per cento del prezzo
della confezione stessa. Qualora non ricorrano
tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La
disposizione di cui al primo periodo della
presente lettera c) si applica anche se i
giornali quotidiani, i periodici ed i libri
sono ceduti unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi, con prezzo indistinto ed
in unica confezione, sempreché il costo del
bene ceduto, anche gratuitamente,
congiuntamente alla pubblicazione non sia
superiore al cinquanta per cento del prezzo
dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione è superiore al dieci per
cento del prezzo o dell'intera confezione,
l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno
dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni
della legge 16 dicembre 1991, n. 398,
applicano, per le cessioni di prodotti
editoriali, l'imposta in relazione al numero
delle copie vendute, secondo le modalità
previste dalla predetta legge. Non si
considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri,
giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli
pornografici, sono ad esso funzionalmente
connessi e tale connessione risulti da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di
cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15,
presentata prima della commercializzazione, ai
sensi dell'articolo 35, presso il competente
ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ; d)
per le prestazioni dei gestori di telefoni
posti a disposizione del pubblico, nonché per
la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per
fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa
o mobile, e di telematica, dal titolare della
concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto
dall'utente; e) per la vendita al pubblico, da
parte di rivenditori autorizzati, di documenti
di viaggio relativi ai trasporti pubblici
urbani di persone dall'esercente l'attività di
trasporto e per la vendita al pubblico di
documenti di sosta relativi ai parcheggi
veicolari dall'esercente l'attività di gestione
dell'autoparcheggio. Le operazioni non soggette
all'imposta in virtù del precedente comma sono
equiparate per tutti gli effetti del presente
decreto alle operazioni non imponibili di cui
al terzo comma dell'art. 2. Le modalità ed i
termini per l'applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti saranno stabiliti con
decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e
le imprese che prestano servizi al pubblico con
caratteri di uniformità, frequenza e diffusione
tali da comportare l'addebito dei corrispettivi
per periodi superiori al mese possono essere
autorizzati, con decreto del Ministro delle
finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche
di cui all'art. 27 e i relativi versamenti
trimestralmente anziché mensilmente. La stessa
autorizzazione può essere concessa agli
esercenti impianti di distribuzione di
carburante per uso di autotrazione e agli
autotrasportatori di cose per conto terzi
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i
versamenti trimestrali effettuati dagli
esercenti impianti di distribuzione di
carburante per uso di autotrazione e dagli
autotrasportatori iscritti nell'albo sopra
indicato, nonché per le liquidazioni ed i
versamenti trimestrali disposti con decreti del
Ministro delle finanze, emanati a norma
dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e
del primo periodo del presente comma. Per le
prestazioni di servizi degli autotrasportatori
indicati nel periodo precedente, effettuate nei
confronti del medesimo committente, può essere
emessa, nel rispetto del termine di cui
all'articolo 21, quarto comma, primo periodo,
una sola fattura per più operazioni di ciascun
trimestre solare. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 23, primo comma, le fatture
emesse per le prestazioni di servizi dei
suddetti autotrasportatori possono essere
comunque annotate entro il trimestre solare
successivo a quello di emissione. Nel caso di
operazioni derivanti da contratti di
subfornitura, qualora per il pagamento del
prezzo sia stato pattuito un termine successivo
alla consegna del bene o alla comunicazione
dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il
subfornitore può effettuare il versamento con
cadenza trimestrale, senza che si dia luogo
all'applicazione di interessi . Per gli
spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati
nei numeri 6) e 7) dell'articolo 10, e per i
trattenimenti pubblici effettuati dalle imprese
esercenti le suddette attività l'imposta si
applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con
le stesse modalità stabilite per quest'ultima
imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è
forfettizzata in misura pari al cinquanta per
cento dell'imposta relativa alle operazioni
imponibili ai fini dell'imposta sugli
spettacoli. Se le suddette imprese effettuano
anche prestazioni di sponsorizzazione, e
cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica,
comunque connesse a quelle di spettacolo,
applicano l'imposta sul valore aggiunto con le
predette modalità, ma la detrazione è
forfettizzata in misura pari a un decimo
dell'imposta relativa alle operazioni stesse
per le prestazioni di sponsorizzazione ed in
misura pari ad un terzo per le cessioni o
concessioni di diritti di ripresa televisiva e
di trasmissione radiofonica. Se nell'esercizio
dell'attività di spettacolo vengono effettuate
anche operazioni non soggette all'imposta sugli
spettacoli, comprese prestazioni pubblicitarie,
l'imposta sui relativi corrispettivi è riscossa
con le stesse modalità dell'imposta sugli
spettacoli e la detrazione di cui all'articolo
19 è forfettizzata in misura pari ad un decimo
dell'imposta relativa alle operazioni stesse.
Per le operazioni non soggette all'imposta ai
sensi dell'articolo 7, l'importo della
detrazione si calcola con riferimento
all'ammontare dell'imposta che sarebbe
applicabile sulle analoghe operazioni
imponibili. Eventuali eccedenze detraibili di
imposta vanno computate con la successiva
liquidazione dell'imposta stessa. Le imprese
sono esonerate dagli obblighi di fatturazione,
tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni
di diritti di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica e per le prestazioni
pubblicitarie, di registrazione e
dichiarazione, salvo quanto stabilito
dall'articolo 25; per il contenzioso si applica
la disciplina stabilita per l'imposta sugli
spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà
di optare per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio
accertatore dell'imposta sugli spettacoli prima
dell'inizio dell'anno solare e all'Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 35, ovvero, in caso di inizio di
attività, nella relativa dichiarazione;
l'opzione ha effetto fino a quando non è
revocata, entro gli stessi termini e con le
medesime modalità, ed è comunque vincolante per
un quinquennio; qualora siano stati acquistati
o prodotti beni ammortizzabili l'opzione è
vincolante fino a quando non sia trascorso il
periodo della relativa rettifica previsto
dall'articolo 19- bis2. La disposizione
relativa alla diversa detrazione per le
prestazioni di sponsorizzazione, per le
cessioni o concessioni di diritti di ripresa
televisiva e di trasmissione radiofonica e per
le operazioni non soggette all'imposta sugli
spettacoli nonché la disposizione concernente
l'obbligo di fatturazione, non si applicano ai
soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 . Per le
operazioni relative all'esercizio dei giuochi
di abilità e dei concorsi pronostici riservati
allo Stato e agli enti indicati nel decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni, ratificato con legge
22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa
quella sulle operazioni riguardanti la raccolta
delle giuocate, è compresa nella imposta unica
di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e
successive modificazioni. Conseguentemente le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
che formano oggetto delle dette operazioni sono
esonerate dagli obblighi di fatturazione,
registrazione e dichiarazione Le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e
dei relativi lavori, di carta da macero, di
stracci e di scarti di ossa, di pelli, di
vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti
beni che siano stati ripuliti, selezionati,
tagliati, compattati, lingottati o sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne
l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio
senza modificarne la natura, sono effettuate
senza pagamento dell'imposta, fermi restando
gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli
effetti della limitazione contenuta nel terzo
comma dell'articolo 30 le cessioni sono
considerate operazioni imponibili . Le
disposizioni del precedente comma si applicano
anche per le cessioni di rottami, cascami e
avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi
lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi
di cui alle seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a)
rame raffinato e leghe di rame, greggio; b)
nichel greggio, anche in lega; c) alluminio
greggio, anche in lega ; d) piombo greggio,
raffinato, antimoniale e in lega; e) zinco
greggio, anche in lega; e-bis) stagno greggio,
anche in lega . Le disposizioni del settimo
comma si applicano, per i prodotti ivi
considerati, sotto la responsabilità del
cedente e sempreché nell'anno solare precedente
l'ammontare delle relative cessioni effettuate
da raccoglitori e rivenditori dotati di sede
fissa non sia stato superiore a due miliardi di
lire. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni
di cui al settimo comma sono esonerati dagli
obblighi di cui al titolo II, tranne quello di
numerare e conservare, ai sensi dell'articolo
39, le fatture e le bollette doganali relative
agli acquisti e alle importazioni, nonché le
fatture relative alle cessioni effettuate,
all'emissione delle quali deve provvedere il
cessionario che acquista i beni nell'esercizio
dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro
adempimento senza diritto a detrazione. I
raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa
per la successiva rivendita se hanno realizzato
cessioni per un importo superiore a 150 milioni
di lire nell'anno precedente possono optare per
l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari
dandone preventiva comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione relativa al suddetto anno.
Unitamente all'opzione deve essere presentata
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
una garanzia, nelle forme di cui all'articolo
38-bis, primo comma, pari all'importo derivante
dall'applicazione dell'aliquota ordinaria
sull'ammontare di lire due miliardi. I
raccoglitori e i rivenditori dotati di sede
fissa, che effettuano sia cessioni di beni di
cui al settimo comma che cessioni di beni di
cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni
di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei
raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui
all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si
applicano le disposizioni del primo periodo.
Per le cessioni di beni, esclusi quelli
strumentali per l'esercizio dell'attività e
quelli propri, comunque effettuate da esercenti
agenzie di vendita all'asta, anche in
esecuzione di rapporti di commissione o di
rappresentanza di soggetti non operanti
nell'esercizio di impresa o di arti e
professioni, la base imponibile è costituita
dal 15 per cento del prezzo di vendita.
L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto
intracomunitario dei beni destinati alla
vendita non è detraibile. Gli esercenti le
dette agenzie, al fine di escludere le
presunzioni di cui all'articolo 53, devono
annotare in apposito registro, tenuto in
conformità all'articolo 39, anche i beni ad
essi consegnati dai soggetti di cui sopra,
indicandone gli elementi identificativi, la
data ed il titolo di consegna dei beni, nonché
il prezzo di vendita degli stessi Nelle
operazioni indicate nel primo comma, lettere
a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di
intermediazione con rappresentanza ad esse
relative
74-bis. Disposizioni per il fallimento e la
liquidazione coatta amministrativa.
Per le operazioni effettuate anteriormente
alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, gli
obblighi di fatturazione e registrazione,
sempreché i relativi termini non siano ancora
scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o
dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina. Entro lo stesso termine deve
essere presentata la dichiarazione relativa
all'imposta dovuta per l'anno solare
precedente, sempreché il relativo termine non
sia ancora scaduto, nonché apposita
dichiarazione con le indicazioni e gli allegati
di cui agli articoli 28 e 29, relativamente
alle operazioni registrate nella parte
dell'anno solare anteriore alla dichiarazione
di fallimento, o di liquidazione coatta
amministrativa, e ai sensi del presente comma
(258). Per le operazioni effettuate
successivamente all'apertura del fallimento o
all'inizio della liquidazione coatta
amministrativa gli adempimenti previsti dal
presente decreto, anche se è stato disposto
l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti
dal curatore o dal commissario liquidatore. Le
fatture devono essere emesse entro trenta
giorni dal momento di effettuazione delle
operazioni e le liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite
solo se nel mese o trimestre siano state
registrate operazioni imponibili (259).
74-ter. Disposizioni per le agenzie di
viaggio e turismo.
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di
viaggio e di turismo per la organizzazione di
pacchetti turistici costituiti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze,
circuiti tutto compreso e connessi servizi,
verso il pagamento di un corrispettivo globale
sono considerate come una prestazione di
servizi unica. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche qualora le suddette
prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio
e turismo tramite mandatari; le stesse
disposizioni non si applicano alle agenzie di
viaggio e turismo che agiscono in nome e per
conto dei clienti. 2. Ai fini della
determinazione dell'imposta sulle operazioni
indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto
all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei
costi sostenuti per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate da terzi a
diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo
della relativa imposta. 3. Non è ammessa in
detrazione l'imposta relativa ai costi di cui
al comma 2. 4. Se la differenza di cui al comma
2, per effetto di variazioni successivamente
intervenute nel costo, risulta superiore a
quella determinata all'atto della conclusione
del contratto, la maggiore imposta è a carico
dell'agenzia; se risulta inferiore i
viaggiatori non hanno diritto al rimborso della
minore imposta. 5. Per le prestazioni rese
dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono
in nome e per conto proprio relative a
pacchetti turistici organizzati da altri
soggetti e per le prestazioni dei mandatari
senza rappresentanza di cui al secondo periodo
del comma 1, l'imposta si applica sulla
differenza, al netto dell'imposta, tra il
prezzo del pacchetto turistico ed il
corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e
turismo, comprensivi dell'imposta. 5-bis. Per
le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo relative a prestazioni di servizi
turistici effettuati da altri soggetti, che non
possono essere considerati pacchetti turistici
ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora
precedentemente acquisite nella disponibilità
dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché
dovuta, con le stesse modalità previste dal
comma 5. 6. Se le prestazioni rese al cliente
sono eseguite in tutto o in parte fuori della
Comunità economica europea la parte della
prestazione della agenzia di viaggio ad essa
corrispondente non è soggetta ad imposta a
norma dell'articolo 9. 7. Per le operazioni di
cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai
sensi dell'articolo 21, senza separata
indicazione dell'imposta, considerando quale
momento impositivo il pagamento integrale del
corrispettivo o l'inizio del viaggio o del
soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono
effettuate tramite intermediari, la fattura può
essere emessa entro il mese successivo. 8. Le
agenzie organizzatrici per le prestazioni di
intermediazione emettono una fattura
riepilogativa mensile per le provvigioni
corrisposte a ciascun intermediario, da
annotare nei registri di cui agli articoli 23 e
25 entro il mese successivo, inviandone copia,
ai sensi e per gli effetti previsti dal primo
comma, secondo periodo, dell'articolo 21, al
rappresentante, il quale le annota ai sensi
dell'articolo 23 senza la contabilizzazione
della relativa imposta. 9. Con decreto del
Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
di attuazione del presente articolo .
75. Norme applicabili.
Per quanto non è diversamente disposto dal
presente decreto si applicano, in materia di
accertamento delle violazioni e di sanzioni, le
norme del codice penale e del codice di
procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n. 4
e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63 (263),
convertito nella L. 24 maggio 1926, n. 898, e
successive modificazioni. Il venti per cento
dei proventi delle sanzioni pecuniarie è
devoluto ai fondi costituiti presso
l'amministrazione o il corpo cui appartengono
gli accertatori, con le modalità previste con
decreto del Ministro per le finanze. Si applica
il quarto comma dell'art. 6 della legge 15
novembre 1973, n. 734
TITOLO VII Disposizioni transitorie e
finali
76. Istituzione e decorrenza
dell'imposta.
L'imposta sul valore aggiunto è istituita
con decorrenza dal 1° gennaio 1973. L'imposta
si applica, salvo quanto è disposto negli
articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali
la dichiarazione di importazione definitiva è
accertata dalla dogana posteriormente alla data
stessa.
77. Operazioni dipendenti da rapporti in
corso o già assoggettate all'imposta generale
sulla entrata.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in
esecuzione di contratti conclusi prima, il
cedente del bene o il prestatore del servizio,
se ne sia richiesto dal cessionario o dal
committente, deve applicare l'imposta sul
valore aggiunto anche sulla parte
dell'ammontare imponibile eventualmente già
assoggettata all'imposta generale sull'entrata.
In questo caso l'imposta generale sull'entrata
è ammessa in detrazione, a norma degli articoli
19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta
sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o
dal committente. Per le cessioni di beni
effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in
relazione alle quali l'imposta generale
sull'entrata è stata assolta preventivamente
dal cedente una volta tanto in conformità a
disposizioni vigenti alla detta data, la
imposta stessa è ammessa in detrazione dalla
imposta sul valore aggiunto dovuta dal
cedente.
78. Applicazione graduale dell'imposta per
generi alimentari di prima necessità e prodotti
tessili.
Per le cessioni e le importazioni dei
prodotti alimentari, che secondo le
disposizioni in vigore alla data del 31
dicembre 1972 sono esenti dall'imposta generale
sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo
comma dell'art. 17 del R.D.L. 9 gennaio 1940,
n. 2, convertito, con modificazioni, nella L.
19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto è ridotta all'uno per cento
per gli anni 1973 e 1974 e al 3 per cento per
gli anni 1975 e 1976 . Per le cessioni e le
importazioni dei prodotti alimentari per i
quali l'imposta generale sull'entrata e la
parallela imposta sull'importazione si
applicano con aliquota ordinaria o condensata
non superiore al 3 per cento, l'aliquota
dell'IVA si applica nella misura del 3 per
cento per gli anni 1973 e 1974 Per le cessioni
e le importazioni dei prodotti tessili, di cui
alla L. 12 agosto 1957, n. 757 e successive
modificazioni, le aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973
e 1974 al sei per cento per quelli soggetti
all'aliquota del dodici per cento ed al nove
per cento per quelli soggetti all'aliquota del
diciotto per cento.
(270).
79. Applicazione dell'imposta nel settore
edilizio.
[Per le cessioni dei fabbricati o porzioni
di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2
luglio 1949, n. 408 , e successive
modificazioni, effettuate dalle imprese
costruttrici, e per le prestazioni di servizi
effettuate in dipendenza dei contratti di
appalto e di mutuo relativi alla costruzione
dei fabbricati stessi, la aliquota dell'imposta
sul valore aggiunto è ridotta al tre per cento
fino al termine che sarà stabilito con le
disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9 n.
6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9
ottobre 1971, n. 825]
80. Operazioni comprese in regimi fiscali
sostitutivi.
Fino al termine che sarà stabilito con le
disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9,
n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono
considerate cessioni di beni o prestazioni di
servizi, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, le operazioni comprese in regimi
fiscali sostitutivi dell'imposta generale
sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle
leggi vigenti alla data del 31 dicembre
1972
81. Applicazione dell'imposta nell'anno
1973.
I contribuenti che hanno intrapreso
l'esercizio dell'impresa, arte o professione o
hanno istituito una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto
devono indicare gli elementi di cui al secondo
comma dell'art. 35 in allegato alla prima
dichiarazione da presentare a norma degli
articoli 27 e seguenti, sotto pena delle
sanzioni stabilite nel quinto comma dell'art.
43. Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973,
degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 secondo
comma e 34 quarto comma il volume di affari
dell'anno 1972 è costituito: a) per le attività
già soggette all'imposta generale sull'entrata
nei modi e termini normali, compresi i
trasporti di cose, dall'ammontare risultante
dalle fatture emesse; b) per le attività di
commercio al minuto e artigianali e per
l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei
ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare
degli acquisti e delle importazioni risultante
dalle fatture ricevute e dalle bollette
doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l'esercizio di arti e professioni,
dall'ammontare dei proventi assoggettati alle
ritenute d'acconto di cui al secondo comma e
alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128
del testo unico delle leggi sulle imposte
dirette e successive modificazioni; d) per i
trasporti di persone con servizi di linea, le
operazioni di credito e di assicurazione, i
servizi alberghieri e i servizi di riscossione
di entrate non tributarie, dall'ammontare
risultante dalle denunce presentate a norma
delle lettere l), p), q), r) e t) dell'art. 8
del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella L. 19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni; e) per le somministrazioni di
alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
simili, per i trasporti di persone e per i
servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del
primo comma dell'art. 5 e al primo comma
dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n.
1070, e per ogni altra attività non contemplata
espressamente nel presente articolo,
dall'ammontare desumibile dalle risultanze
contabili e da ogni altro elemento
probatorio.
82. Detrazione dell'imposta generale
sull'entrata relativa agli investimenti.
I contribuenti di cui all'art. 4 del
presente decreto, che esercitano attività
commerciali o agricole di cui agli articoli
2195 e 2135 del c.c., possono detrarre
dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare
dell'imposta generale sull'entrata,
dell'imposta prevista nel primo comma dell'art.
17 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito
con modificazioni nella L. 19 giugno 1940, n.
762 e delle relative addizionali da essi
assolte o ad essi addebitate a titolo di
rivalsa per gli acquisti e le importazioni di
beni di nuova produzione strumentali per
l'esercizio delle attività esercitate e di beni
e servizi impiegati nella costruzione di tali
beni, effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971
al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si
intendono le costruzioni destinate
all'esercizio di attività commerciali o
agricole e non suscettibili di altra
destinazione senza radicale trasformazione, le
relative pertinenze, gli impianti, i macchinari
e gli altri beni suscettibili di utilizzazione
ripetuta, sempre che non siano destinati alla
rivendita nello stato originario ovvero previa
trasformazione o incorporazione. La detrazione
è ammessa a condizione che gli acquisti, le
importazioni e le relative imposte risultino da
fatture o da bollette doganali e che i beni
strumentali acquistati, importati, prodotti o
in corso di produzione fossero ancora posseduti
alla data del 25 maggio 1972. Agli effetti del
presente articolo: a) si tiene conto dei beni
acquistati mediante permute e contratti di
appalto o d'opera; b) si tiene conto dei beni
acquistati o importati per tramite di ausiliari
del commercio, compresi i commissionari e i
consorzi di acquisto, nonché di quelli
acquistati dallo Stato estero. Per questi
ultimi, se l'acquirente non è in possesso della
bolletta d'importazione, l'ammontare
dell'imposta detraibile, quando non sia
separatamente addebitato in fattura, si
determina scorporandolo dal prezzo complessivo
indicato nella fattura stessa diminuito del
quindici per cento; c) non si tiene conto,
nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art.
77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi
aziendali, comprese le concentrazioni di cui
alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive
modificazioni, la detrazione delle imposte
assolte dal cedente per l'acquisto,
l'importazione o la produzione di beni compresi
nella cessione spetta al cessionario; e) gli
acquisti di beni o servizi si considerano
effettuati alla data di emissione della fattura
ovvero, se anteriore, alla data della consegna
o spedizione o del pagamento; f) le
importazioni, anche se relative a beni già
temporaneamente importati, si considerano
effettuate alla data di accettazione in dogana
della dichiarazione di importazione definitiva.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la
detrazione non compete ai commissionari, ai
consorzi di acquisto e alle imprese che
effettuano vendite allo stato estero per i beni
consegnati prima del 26 maggio 1972 alle
imprese per conto delle quali hanno agito.
83. Detrazione dell'imposta generale
sull'entrata relativa alle scorte.
I contribuenti che esercitano attività
industriali dirette alla produzione di beni o
servizi, di cui all'art. 2195, n. 1 del c.c. o
attività agricole di cui all'articolo 2135
dello stesso codice, compresi i piccoli
imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul
valore aggiunto, nella misura stabilita dal
secondo comma del presente articolo, l'imposta
generale sull'entrata, l'imposta prevista nel
primo comma dell'art. 17, R.D.L. 9 gennaio
1940, n. 2, convertito con modificazioni nella
L. 19 giugno 1940, n. 762, e le relative
addizionali, da essi assolte o ad essi
addebitate a titolo di rivalsa: 1) per gli
acquisti e le importazioni di materie prime,
semilavorati e componenti relativi all'attività
esercitata, nonché per le relative lavorazioni
commesse a terzi e per i passaggi ad altri
stabilimenti o reparti produttivi della stessa
impresa, effettuati nel periodo dal 1°
settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni
soggetti a regimi speciali di imposizione una
volta tanto l'imposta detraibile si determina
applicando l'aliquota condensata all'ammontare
imponibile risultante dalle fatture d'acquisto
o dalle bollette d'importazione, decurtato
dell'imposta che vi è eventualmente
incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di
cui alle tabelle B e C allegate alla L. 12
agosto 1957, n. 757, e successive
modificazioni, l'imposta detraibile, anche se
la detrazione sia stata già operata, è
determinata applicando all'ammontare imponibile
le aliquote stabilite a norma della L. 31
luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni
(280); 2) per gli acquisti e le importazioni di
beni destinati alla rivendita nello stato
originario e per i passaggi dei beni prodotti a
propri negozi di vendita al pubblico,
effettuati nel periodo indicato al n. 1. La
detrazione è ammessa a condizione che gli
acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le
relative imposte risultino da fatture e da
bollette doganali e può essere applicata, a
scelta del contribuente: a) o nella misura
corrispondente alle quantità di beni, distinti
per gruppi merceologici, che giusta apposito
inventario, sottoscritto e presentato per la
vidimazione entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, risultavano
ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972,
nello stato originario ovvero trasformati o
incorporati in semilavorati, componenti o
prodotti finiti, e considerando posseduti
quelli acquistati o importati in data più
recente. La vidimazione può essere eseguita
anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto; b) o nella
misura forfettaria del 25 per cento
dell'ammontare globale delle imposte relative
alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma
e del 7,50 per cento dell'ammontare di quelle
relative alle operazioni di cui al n. 2).
L'applicazione della detrazione in misura
forfettaria non è ammessa relativamente ai beni
soggetti a regimi speciali di imposizione una
volta tanto, per i quali è consentita la
detrazione di cui al n. 1) del primo comma a
condizione che da apposito inventario risultino
ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti può
essere applicata, con riferimento agli acquisti
e alle importazioni delle merci che formano
oggetto dell'attività esercitata nonché alle
relative lavorazioni, anche dai contribuenti
che esercitano attività intermediarie nella
circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n.
2, del codice civile. La percentuale di cui
alla lettera b) del secondo comma è però
ridotta al 10 per cento per i contribuenti che
esercitano il commercio al minuto, al 5 per
cento per quelli che esercitano il commercio
all'ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che
esercitano promiscuamente il commercio al
minuto e all'ingrosso. Le disposizioni del
terzo e del quarto comma dell'art. 82 valgono
anche agli effetti del presente articolo.
84. Dichiarazione di detrazione.
Ai fini delle detrazioni previste negli
articoli 82 e 83 deve essere presentata al
competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto, entro il termine perentorio del 31
dicembre 1973, una dichiarazione recante
l'indicazione dell'ammontare complessivo delle
detrazioni stesse, sottoscritta a pena di
nullità dal contribuente o da un suo
rappresentante legale o negoziale. Nella
dichiarazione devono essere elencate le
operazioni cui si riferiscono le imposte
detraibili e le relative fatture e bollette
doganali, nell'ordine progressivo di cui al
secondo comma dell'art. 26 del regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 (281),
convertito, con modificazioni, nella legge 19
giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o
bolletta devono essere specificati la data di
emissione, il numero progressivo di cui al
citato art. 26, la quantità dei beni acquistati
o importati o dei servizi ricevuti e
l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono
essere inoltre indicati, per le fatture, la
ditta emittente o in caso di autofatturazione
la ditta cedente, nonché il prezzo o
corrispettivo, e per i documenti relativi ai
passaggi interni nell'ambito della stessa
impresa il valore in base al quale è stata
liquidata l'imposta. I contribuenti che
intendono avvalersi della detrazione relativa
agli investimenti, di cui all'art. 82, devono
indicare distintamente, nella dichiarazione, le
fatture e le bollette doganali relative agli
acquisti dei beni strumentali e devono allegare
un prospetto indicante i beni strumentali di
nuova produzione acquistati o costruiti dopo il
30 giugno 1971, posseduti alla data del 25
maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o
importati da quelli prodotti dalla stessa
impresa interessata e con l'indicazione, per
questi ultimi, dei quantitativi dei beni
acquistati o importati nonché dei servizi
ricevuti che siano stati impiegati nella loro
produzione. I contribuenti che intendono
applicare la detrazione relativa alle scorte
nella misura di cui alla lettera a) del secondo
comma dell'art. 83 devono: 1) redigere la
dichiarazione distinguendo le fatture e le
bollette in relazione ai singoli gruppi
merceologici cui si riferiscono, con
l'indicazione, per ciascun gruppo, della
quantità complessiva dei beni acquistati.
Nell'ambito di ciascun gruppo è sufficiente
indicare le fatture e le bollette di data più
recente fino a concorrenza della quantità di
beni risultante dall'inventario di cui alla
lettera a) del secondo comma dell'art. 83; 2)
allegare un prospetto indicante, per ciascuno
dei gruppi merceologici cui si riferiscono i
documenti di cui al n. 1): a) le quantità di
beni che dall'inventario risultano esistenti
nello stato originario; b) le quantità di beni
trasformati o incorporati in semilavorati,
componenti o prodotti finiti, con la
indicazione delle corrispondenti quantità di
tali semilavorati, componenti e prodotti finiti
risultanti dall'inventario; c) la somma delle
quantità di cui alle lettere a) e b); d) il
raffronto, con riferimento a ciascun gruppo
merceologico, tra le quantità complessive dei
beni e dei servizi risultanti dai documenti
indicati nella dichiarazione e quelle
risultanti dall'inventario ai sensi delle
precedenti lettere a), b) e c); e) l'ammontare,
per ciascun gruppo merceologico, delle imposte
detraibili in base alla corrispondenza tra le
quantità acquistate e quelle risultanti
dall'inventario.
85. Applicazione delle detrazioni.
L'ammontare complessivo delle imposte
detraibili indicato nella dichiarazione
presentata a norma dell'articolo precedente è
ammesso in detrazione, rispettivamente, nella
misura di un dodicesimo o di un quarto,
dall'importo da versare in ciascuno dei dodici
mesi o dei quattro trimestri successivi a
quello in cui è stata presentata la
dichiarazione stessa. La detrazione non può
superare, in ciascun mese o trimestre, il
cinquanta per cento dell'importo da versare. Le
somme delle quali non è stato possibile operare
la detrazione in ciascun mese o trimestre sono
detratte dall'importo da versare nel mese o
trimestre successivo, fermo restando il limite
di cui al comma precedente, e in ogni caso,
indipendentemente dal detto limite,
dall'importo da versare a norma del primo comma
dell'art. 30 per l'anno solare in cui è
compreso il dodicesimo mese o il quarto
trimestre successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione di detrazione. Per
l'eventuale eccedenza si applicano le
disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e
dell'art. 38.
86. Sanzioni per indebita detrazione.
Il contribuente che detrae dall'imposta
somme superiori di oltre un decimo a quelle
spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito
con la pena pecuniaria da una a due volte la
somma indebitamente detratta, salva
l'applicazione della sanzione prevista nel
quarto comma dell'art. 50 se l'indebita
detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati
non corrispondenti al vero negli elenchi, nei
prospetti o negli inventari e salva
l'applicazione delle sanzioni previste negli
altri commi dello stesso articolo se ne
ricorrano i presupposti. Della pena pecuniaria
risponde, in solido con il contribuente, il
rappresentante legale o negoziale che ha
sottoscritto la dichiarazione e i relativi
allegati.
87. Detrazione dell'imposta di fabbricazione
sui filati.
I contribuenti, compresi quelli indicati nel
terzo comma dell'art. 4, che esercitano
attività industriali dirette alla produzione di
filati delle varie fibre tessili naturali,
artificiali, sintetiche e di vetro e relativi
tessuti e manufatti, possono detrarre
dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare
dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già
assolta in relazione ai filati, tessuti e
manufatti tuttora posseduti alla data del 31
dicembre 1972. Per ottenere la detrazione gli
interessati devono presentare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione, entro
il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi, una dichiarazione,
sottoscritta a pena di nullità dal contribuente
o da un suo rappresentante legale o negoziale,
contenente l'indicazione dell'ammontare
dell'imposta detraibile e delle quantità di
filati, tessuti e manufatti posseduti alla data
del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e
qualità. Si applicano le disposizioni degli
articoli 85 e 86. Le disposizioni dei
precedenti commi non si applicano relativamente
ai prodotti per i quali l'imposta di
fabbricazione è stata sospesa per effetto dei
decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2
luglio 1969, n. 319, convertiti con
modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n.
1309 e 1° agosto 1969, n. 478, e successive
modificazioni.
88. Validità di precedenti
autorizzazioni.
Le autorizzazioni all'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili, già rilasciate agli effetti
dell'imposta generale sull'entrata, restano
valide agli affetti delle registrazioni
previste dal presente decreto fino a quando non
sarà diversamente stabilito dal Ministero delle
finanze. I contribuenti che si avvalgono
dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i
registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed
eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di
ogni mese, relativamente alle operazioni
registrate durante il mese stesso, le
annotazioni di cui al settimo comma dell'art.
27, ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3)
dell'art. 31. Restano ugualmente valide, fino a
quando non sarà diversamente stabilito dal
Ministero delle finanze, le autorizzazioni già
rilasciate relativamente alla distinta
numerazione delle fatture per settori di
attività o per singole dipendenze, alla
conservazione di esse mediante microfilms o in
sede diversa dalla principale e alla osservanza
di particolari modalità per i rapporti di cui
all'art. 53.
89. Revisione dei prezzi per i contratti in
corso.
I corrispettivi delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi da effettuare dopo
il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti
conclusi anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , per
i quali a norma della legge o in virtù di
clausola contrattuale era esclusa la rivalsa
dell'imposta generale sull'entrata, sono
ridotti di un'ammontare pari a quello
dell'imposta stessa.
90. Abolizione dell'imposta generale
sull'entrata e di altri tributi.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano
di avere applicazione: 1) l'imposta generale
sull'entrata, la corrispondente imposta
prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito
nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive
modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta
per il fatto dell'importazione di cui alla
legge 31 luglio 1954, n. 570 , e successive
modificazioni; 2) le tasse di bollo sui
documenti di trasporto, di cui al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato
dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e
successive modificazioni, e le tasse erariali
sui trasporti, di cui al testo unico approvato
con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 , e
successive modificazioni; 3) la tassa di bollo
sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3277 e successive
modificazioni; 4) la tassa di radiodiffusione
sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi
di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560 5)
l'imposta sui dischi fonografici ed altri
supporti atti alla riproduzione del suono, di
cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569 ; 6)
l'imposta di fabbricazione sui filati delle
varie fibre tessili naturali, artificiali,
sintetiche e di vetro, di cui al decreto
legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive
modificazioni; 7) l'imposta di fabbricazione
sugli oli e grassi animali con punto di
solidificazione non superiore a trenta gradi
centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre
1953, n. 843 , convertito nella legge 27
dicembre 1953, n. 949, e successive
modificazioni; 8) l'imposta di fabbricazione
sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi
centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione
di oli e grassi vegetali concreti, di cui al
decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080 ,
convertito nella legge 20 dicembre 1954, n.
1219, e successive modificazioni; 9) l'imposta
di fabbricazione sugli acidi grassi di origine
animale e vegetale con punto di solidificazione
inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché
sulle materie grasse classificabili ai termini
della tariffa doganale come acidi grassi, di
cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194 ,
convertito nella legge 20 dicembre 1956, n.
1386, e successive modificazioni; 10) l'imposta
di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica, di cui al regio decreto-legge 16
giugno 1938, n. 954 , convertito nella legge 19
gennaio 1939, n. 214, e successive
modificazioni; 11) l'imposta di fabbricazione
sui surrogati del caffè, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le
finanze 8 luglio 1924 , e successive
modificazioni; 12) le sovrimposte di confine
corrispondenti alle imposte di fabbricazione di
cui ai numeri precedenti; 13) l'imposta
erariale sul consumo del gas, di cui al testo
unico approvato con decreto del Ministro per le
finanze 8 luglio 1924 , e successive
modificazioni; 14) l'imposta di consumo sul
sale e l'imposta sul consumo di cartine e
tubetti per sigarette, di cui alla legge 13
luglio 1965, n. 825 , e successive
modificazioni; 15) le imposte comunali di
consumo, di cui al testo unico per la finanza
locale approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175 e al regolamento approvato con
regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138 , e
successive modificazioni, nonché il diritto
speciale sulle acque da tavola di cui alla
legge 2 luglio 1952, n. 703 , e successive
modificazioni; 16) l'imposta erariale sulla
pubblicità, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 ; 17)
la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni
contro deposito o contro pegno, di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 , e
successive modificazioni; 18) il diritto
speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi
autostradali, di cui al decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745 , convertito nella legge
18 dicembre 1970, n. 1034; 19) l'imposta sulle
utenze telefoniche, di cui alla legge 6
dicembre 1965, n. 1379 , e successive
modificazioni; 20) le addizionali ai tributi di
cui ai numeri precedenti. Restano fermi gli
obblighi, anche formali, derivanti da rapporti
sorti anteriormente al 1° gennaio 1973
relativamente ai tributi indicati nel presente
articolo.
91. Norme transitorie in materia di imposta
generale sull'entrata.
La restituzione dell'imposta generale
sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio
1954, n. 570 , e successive modificazioni,
compete per i prodotti indicati nella tabella
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 14 agosto 1954, n. 676 , e
successive modificazioni, che vengano
esportati, senza avere subito trasformazioni,
fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle
quantità corrispondenti a quelle che risultano
possedute alla data del 31 dicembre 1972,
giusta inventario redatto e vidimato a norma
dell'art. 2217 del codice civile. La
restituzione dell'imposta generale sull'entrata
prevista dall'art. 2 della legge 21 luglio
1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi
contemplati che da apposito certificato
dell'ufficio del registro navale risultino
ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i
lavori navali non ancora ultimati a tale data,
la restituzione compete nei limiti dei
corrispettivi riferibili alla parte dei lavori
che in base al certificato risulti già eseguita
alla data stessa. La restituzione deve essere
richiesta all'intendenza di finanza entro il
termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per
giustificati motivi. Le fatture e le bollette
doganali relative alle quantità di materie
prime, semilavorati e componenti corrispondenti
a quelle che dai certificati di cui al comma
precedente risultino impiegati nei lavori ivi
contemplati non possono essere comprese nella
detrazione prevista dall'art. 83. Alla
dichiarazione di detrazione eventualmente
presentata deve essere allegata copia conforme
della domanda di restituzione presentata.
L'inosservanza di questa disposizione determina
la decadenza dal diritto alla detrazione e
l'obbligo di versare in unica soluzione le
imposte già detratte.
92. Norme transitorie in materia di imposte
di fabbricazione.
La soppressione delle imposte di
fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai
nn. 10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche
per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari
alla data del 1° gennaio 1973. Con modalità che
saranno stabilite dal Ministero delle finanze
si procederà al rimborso del prezzo dei
contrassegni di Stato sui surrogati del caffè,
istituiti con decreto del Ministro per le
finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati
dai fabbricanti ovvero già applicati sulle
giacenze di cui al precedente comma. Il
rimborso deve essere richiesto al competente
ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
entro il termine del 10 gennaio 1973,
prorogabile per giustificati motivi.
93. Norme transitorie in materia di imposte
di consumo.
Per le opere edilizie in corso di
costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli
uffici delle imposte comunali di consumo
procedono alla liquidazione e riscossione
dell'imposta dovuta sui materiali impiegati
nella parte di costruzione effettivamente
eseguita. La liquidazione dell'imposta si
effettua: per le parti dell'opera già ultimate,
con la applicazione di un'aliquota fissa per
ogni metro cubo di fabbrica, computando il
vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa
per ogni metro quadrato di area coperta e per
piano, secondo i criteri di misurazione e con
le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a),
secondo e terzo comma, del regolamento
approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n.
1138 ; per le parti non ultimate, applicando a
ciascuna specie di materiali impiegati le
rispettive aliquote. Per le autostrade
costruite con il sistema della concessione
l'imposta relativa ai tratti in corso di
costruzione alla data del 1° gennaio 1973 è
determinata applicando le misure d'imposta
stabilite nella legge 16 settembre 1960, n.
1013 , in proporzione al rapporto tra il valore
dei materiali già impiegati e il valore
complessivo dei materiali necessari per
l'intero tratto.
94. Entrata in vigore.
Il presente decreto entrerà in vigore il 1°
gennaio 1973.
IL PRESENTE DECRETO,MUNITO DEL SIGILLO DELLO
STATO,SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE
DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA
ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA,ADDÌ 26 OTTOBRE 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR - MALAGODI -
TAVIANI
VISTO,IL GUARDASIGILLI:GONELLA
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI,ADDÌ 3 NOVEMBRE
1972
ATTI DEL GOVERNO,REGISTRO N.252,FOGLIO N.1.-
CARUSO
Annesso
A
TABELLA A
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 6
PER CENTO (PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE
TABELLA SI OSSERVANO LE NORME DELLE LEGGI
DOGANALI PER LE VOCI CORRISPONDENTI ALLA
TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI
IMPORTAZIONE,NONCHÉ LE NORME VIGENTI IN MATERIA
DI DETERMINAZIONE DEI PERIODICI AVENTI
CARATTERE POLITICO,
SINDACALE,CULTURALE,RELIGIOSO O SPORTIVO).
PARTE I PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
ART.1 1) CAVALLI,ASINI,MULI E BARDOTTI,VIVI
(V.D.01.01);
2) ANIMALI VIVI DELLA SPECIE
BOVINA,COMPRESI GLI ANIMALI DEL GENERE
BUFALO,SUINA, OVINA E CAPRINA (V.D.01.02 -
01.03 - 01.04);
3) VOLATILI DA CORTILE VIVI;VOLATILI
DA CORTILE MORTI,COMMESTIBILI,FRESCHI E
REFRIGERATI (V.D.01.05 - EX 02.02);
4) CONIGLI DOMESTICI,PICCIONI,LEPRI,
PERNICI,FAGIANI ED ALTRI ANIMALI VIVI DESTINATI
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA,API E BACHI DA SETA
(V.D.EX 01.06);
5) CARNI,FRATTAGLIE, COMPRESI I
FEGATI,E PARTI DI ANIMALI DI CUI AI NUMERI 3 E
4,FRESCHE,REFRIGERATE,SALATE O IN
SALAMOIA,SECCHE O AFFUMICATE (V.D.EX 02.02 - EX
02.03 - 02.04 - EX 02.06);
6) GRASSO DI VOLATILI NON PRESSATO NÉ
FUSO,FRESCO,REFRIGERATO,SALATO O IN
SALAMOIA,SECCO O AFFUMICATO (V.D.EX 02.05);
7) PESCI FRESCHI (VIVI O MORTI),
REFRIGERATI,SEMPLICEMENTE SALATI O IN
SALAMOIA,SECCHI O AFFUMICATI, ESCLUSI IL
SALMONE E LO STORIONE AFFUMICATI (V.D.EX 03.01
- 03.02);
8) CROSTACEI O MOLLUSCHI,COMPRESI I
TESTACEI (ANCHE SEPARATI DAL LORO
CONCHIGLIA),FRESCHI,REFRIGERATI,SECCHI,SALATI O
IN SALAMOIA, CROSTACEI NON
SGUSCIATI,SEMPLICEMENTE COTTI IN ACQUA (V.D.EX
03.03);
9) LATTE E CREMA DI LATTE FRESCHI NON
CONCENTRATI NÉ ZUCCHERATI (V.D.04.01);
10) BURRO,FORMAGGI E LATTICINI
(V.D.04.03 - 04.04);
11) UOVA DI VOLATILI IN
GUSCIO,FRESCHE O CONSERVATE (V.D.EX 04.05);
12) MIELE NATURALE (V.D.04.06);
13) BULBI,TUBERI,RADICI
TUBEROSE,ZAMPE E RIZOMI,ALLO STATO DI RIPOSO
VEGETATIVO,IN VEGETAZIONE O FIORITI;ALTRE
PIANTE E RADICI VIVE,COMPRESE LE TALEE E LE
MARZE (V.D.06.01 - 06.02);
14) FIORI E BOCCIOLI DI
FIORI,RECISI,PER MAZZI O PER
ORNAMENTI,FRESCHI;FOGLIAMI,FOGLIE,RAMI ED ALTRE
PARTI DI PIANTE,ERBE,MUSCHI E LICHENI,PER MAZZI
O PER ORNAMENTI,FRESCHI (V.D.EX 06.03 - EX
06.04);
15) ORTAGGI E PIANTE
MANGERECCE,ESCLUSI I
TARTUFI,FRESCHI,REFRIGERATI O PRESENTATI
IMMERSI IN ACQUA SALATA,SOLFORATA O ADDIZIONATA
DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE
TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE,MA NON
SPECIALMENTE PREPARATI PER IL CONSUMO IMMEDIATO
(V.D.EX 07.01 - EX 07.03);
16) LEGUMI DA
GRANELLA,SECCHI,SGRANATI,ANCHE DECORTICATI O
SPEZZATI (V.D.07.05);
17) RADICI DI MANIOCA,D'ARROW-ROOT E
DI SALEP,TOPINAMBUR,PATATE DOLCI ED ALTRE
SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI AMIDO
O D'INULINA,ANCHE SECCHI O TAGLIATI IN PEZZI;
MIDOLLO DELLA PALMA A SAGO (V.D.07.06);
18) FRUTTA COMMESTIBILE, FRESCHE O
SECCHE,O TEMPORANEAMENTE CONSERVATE (V.D.DA
08,01 A 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) SCORZE DI AGRUMI E DI
MELONI,FRESCHE,ESCLUSE QUELLE
CONGELATE,PRESENTATE IMMERSE NELL'ACQUA
SALATA,SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE
SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA
CONSERVAZIONE,OPPURE SECCHE (V.D.EX 08.13);
20) SPEZIE (V.D.DA 09.04 A
09.10);
21) CEREALI (ESCLUSO IL RISO
PILATO,BRILLATO, LUCIDATO E SPEZZATO) (V.D. DA
10.01 A 10.05 - EX 10.06 - 10.07);
22) SEMI E FRUTTI OLEOSI,ESCLUSI
QUELLI FRANTUMATI (V.D.EX 12.01);
23) SEMI,SPORE E FRUTTI DA SEMENTA
(V.D.12.03);
24) BARBABIETOLE DA ZUCCHERO,ANCHE
TAGLIATE IN FETTUCCE,FRESCHE O DISSECCATE
(V.D.EX 12.04);
25) RADICI DI CICORIA,FRESCHE O
DISSECCATE,ANCHE TAGLIATE, NON TORREFATTE
(V.D.12.05);
26) CONI DI LUPPOLO (V.D.EX
12.06);
27) PIANTE,PARTI DI PIANTE,SEMI E
FRUTTI,DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE
IN PROFUMERIA,IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE
DI INSETTICIDI,ANTIPARASSITARI E SIMILI,FRESCHI
O SECCHI ANCHE TAGLIATI,FRANTUMATI O
POLVERIZZATI (V.D.EX 12.07);
28) CARRUBE FRESCHE O SECCHE;NOCCIOLI
DI FRUTTA E PRODOTTI VEGETALI IMPIEGATI
PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA,NON
NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE (V.D.EX
12.08);
29) PAGLIA E LOLLA DI
CEREALI,GREGGE,ANCHE TRINCIATE (V.D.12.09);
30) BARBABIETOLE DA FORAGGIO,NAVONI-
RUTABAGA,RADICI DA FORAGGIO;FIENO,ERBA
MEDICA,LUPINELLA,TRIFOGLIO, CAVOLI DA
FORAGGIO,LUPINO,VECCIA ED ALTRI SIMILI PRODOTTI
DA FORAGGIO (V.D.12.10);
31) VIMINI,CANNE COMUNI,CANNE
PALUSTRI E GIUNCHI,GREGGI,NON PELATI,NÈ
SPACCATI,NÈ ALTRIMENTI PREPARATI; SAGGINA E
TREBBIA (V.D.EX 14.01 - EX 14.03);
32) ALGHE (V.D.EX 14.05);
33) OLIO D'OLIVA,MORCHIE E FECCE
D'OLIO D'OLIVA (V.D.EX 15.07 - EX 15.17);
34) CERA D'API GREGGIA (V.D.EX
15.15);
35) MOSTI DI UVA PARZIALMENTE
FERMENTATI ANCHE MUTIZZATI CON METODI DIVERSI
DALLA AGGIUNTA DI ALCOLE;MOSTI DI UVE FRESCHE
ANCHE MUTIZZATI CON ALCOLE (V.D.EX 20.07 -
22.04 - EX 22.05);
36) VINI DI UVE FRESCHE CON
ESCLUSIONE DI QUELLI LIQUOROSI ED ALCOOLIZZATI
E DI QUELLI CONTENENTI PIÙ DEL VENTUNO PER
CENTO IN VOLUME DI ALCOLE (V.D.EX 22.05);
37) SIDRO,SIDRO DI PERE E IDROMELE
(V.D.EX 22.07);
38) ACETO DI VINO (V.D.EX 22.10);
39) PANELLI,SANSA DI OLIVE ED ALTRI
RESIDUI DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI
OLIVA,ESCLUSE LE MORCHIE (V.D.EX 23.04);
40) FECCE DI VINO,TARTARO GREGGIO
(V.D.23.05);
41)PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE DEL
GENERE DI QUELLI UTILIZZATI PER LA NUTRIZIONE
DEGLI ANIMALI,NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
(V.D.23.06);
42) TABACCHI GREGGI O NON
LAVORATI;CASCAMI DI TABACCO (V.D.24.01);
43) LEGNA DA ARDERE IN
TONDELLI,CEPPI,RAMAGLIE O FASCINE;CASCAMI DI
LEGNO COMPRESA LA SEGATURA (V.D.44.01);
44) LEGNO ROZZO ANCHE SCORTECCIATO O
SEMPLICEMENTE SGROSSATO (V.D. 44.03);
45) LEGNO SEMPLICEMENTE
SQUADRATO,ESCLUSO IL LEGNO TROPICALE (V.D.EX
44.04);
46) SUGHERO NATURALE GREGGIO E
CASCAMI DI SUGHERO;SUGHERO FRANTUMATO,GRANULATO
O POLVERIZZATO (V.D.45.01);
47) BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI
ALLA TRATTURA (V.D.50.01);
48) LANE IN MASSA SUDICE O
SEMPLICEMENTE LAVATE;CASCAMI DI LANA E DI PELI
(V.D.EX 53.01 - EX 53.03);
49) PELI FINI O GROSSOLANI,IN
MASSA,GREGGI (V.D.EX 53.02);
50) LINO GREGGIO,MACERATO,STIGLIATO;
STOPPE E CASCAMI DI LINO (V.D.EX 54.01);
51) RAMIÈ GREGGIO (V.D.EX 54.02);
52) COTONE IN MASSA;CASCAMI DI COTONE
NON PETTINATI NÉ CARDATI (V.D.55.01 -
55.03);
53) CANAPA (CANNABIS SATIVA) GREGGIA,
MACERATA,STIGLIATA;STOPPA E CASCAMI DI CANAPA
(V.D.EX 57.01);
54) ABACA GREGGIA;STOPPA E CASCAMI DI
ABACA (V.D.EX 57.02);
55) SISAL GREGGIA (V.D.EX 57.04).
PARTE II ALTRI PRODOTTI
ART.2
1) CARNI,FRATTAGLIE E PARTI
COMMESTIBILI,DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE
EQUINA,ASININA,MULESCA E BOVINA (COMPRESO IL
GENERE BUFALO),SUINA, OVINA E
CAPRINA,FRESCHE,REFRIGERATE,CONGELATE O
SURGELATE,SALATE O IN SALAMOIA,SECCHE O
AFFUMICATE (V.D.02.01 - EX 02.06);
2) VOLATILI DA CORTILE MORTI,LORO
PARTI E FRATTAGLIE,COMPRESI I FEGATI,
COMMESTIBILI,CONGELATI O SURGELATI (V.D.EX
02.02 - EX 02.03);
3) CARNI,FRATTAGLIE E
PARTI,COMMESTIBILI,CONGELATE O SURGELATE DI
CONIGLI DOMESTICI,PICCIONI,LEPRI,PERNICI E
FAGIANI (V.D.EX 02.04);
4) LARDO,COMPRESA LA VENTRESCA E
COMPRESO IL GRASSO DI MAIALE NON PRESSATO NÉ
FUSO,FRESCO,REFRIGERATO,CONGELATO O
SURGELATO,SALATO O IN SALAMOIA,SECCO O
AFFUMICATO;GRASSO DI VOLATILI CONGELATO O
SURGELATO (V.D.EX 02.05 - EX 02.06);
5) PESCI,CROSTACEI E
MOLLUSCHI,COMPRESI I TESTACEI (ANCHE SEPARATI
DAL LORO GUSCIO O DALLA LORO
CONCHIGLIA),CONGELATI O SURGELATI (V.D.EX 03.01
- EX 03.03);
6) LATTE E CREMA DI
LATTE,CONSERVATI,CONCENTRATI O ZUCCHERATI
(V.D.04.02);
7) UOVA DI VOLATILI E GIALLO DI UOVA,
ESSICCATI O ALTRIMENTI CONSERVATI,ZUCCHERATI O
NON,DESTINATI AD USO ALIMENTARE (V.D.EX
04.05);
8) BUDELLA,VESCICHE E STOMACHI DI
ANIMALI,INTERI O IN PEZZI,ESCLUSI QUELLI DI
PESCI,DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA OD
ANIMALE (V.D.EX 05.04);
9) OSSA GREGGE, SGRASSATE O
SEMPLICEMENTE PREPARATE,ACIDULATE O
DEGELATINATE,LORO POLVERI E CASCAMI,DESTINATI
ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (V.D.EX
05.08);
10) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE,NON
NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE (V.D.05.15);
11) ORTAGGI E PIANTE MANGERECCE,ANCHE
COTTI, CONGELATI O SURGELATI (V.D.07.02);
12) ORTAGGI E PIANTE
MANGERECCE,ESCLUSI I
TARTUFI,DISSECCATI,DISIDRADATI O
EVAPORATI,ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O IN FETTE
OPPURE MACINATI O POLVERIZZATI,MA NON
ALTRIMENTI PREPARATI (V.D.EX 07.04);
13) FRUTTA,ANCHE COTTE,CONGELATE O
SURGELATE,SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI
(V.D.08.10);
14) CAFFÈ, ANCHE TORREFATTO O
DECAFFEINATO,E SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI
CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE;TÈ;MATE (V.D.EX
09.01 - 09.02 - 09.03);
15)FARINE DI
CEREALI;SEMOLE,SEMOLINI,CEREALI MONDATI,
PERLATI, SPEZZATI,SCHIACCIATI (COMPRESI I
FIOCCHI),INCLUSO IL RISO PILATO, BRILLATO E
LUCIDATO E QUELLO SPEZZATO;GERMI DI CEREALI
ANCHE SFARINATI (V.D.11.01 - 11.02 - EX
10.06);
16) FARINE DI LEGUMI DA GRANELLA
SECCHI;FARINE DI FRUTTA;FARINA,SEMOLINO E
FIOCCHI DI PATATE (V.D.11.03 - 11.04 -
11.05);
17) FARINE E SEMOLINI DI SAGO,DI
MANIOCA,D'ARROW-ROOT,DI SALEP,DI TOPINAMBUR,DI
PATATE DOLCI E DI ALTRE SIMILI RADICI E TUBERI
AD ALTO TENORE DI AMIDO O DI INULINA
(V.D.11.06);
18) MALTO,ANCHE TORREFATTO
(V.D.11.07);
19) AMIDI E FECOLE;INULINA
(V.D.11.08);
20) GLUTINE E FARINA DI GLUTINE,ANCHE
TORREFATTI (V.D.11.09);
21) FARINE DI SEMI E DI FRUTTI
OLEOSI,NON DISOLEATE,ESCLUSA LA FARINA DI
SENAPA (V.D.12.02);
22) SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI DI
LUPPOLO;MANNA (V.D.EX 13.03);
23) STRUTTO ED ALTRI GRASSI DI MAIALE
PRESSATI O FUSI;GRASSO DI OCA E DI ALTRI
VOLATILI,PRESSATO O FUSO (V.D.15.01);
24) SEVI (DELLA SPECIE BOVINA,OVINA E
CAPRINA) GREGGI O FUSI,COMPRESI I SEVI DETTI
_PRIMO SUGO_,DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
OD ANIMALE (V.D.EX 15.02);
25) STEARINA SOLARE,OLEOSTEARINA,OLIO
DI STRUTTO E OLEOMARGARINA NON EMULSIONATA,NON
MESCOLATI NÉ ALTRIMENTI PREPARATI,DESTINATI
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA OD ANIMALE (V.D.EX
15.03);
26) GRASSI ED OLI DI PESCI E DI
MAMMIFERI MARINI,ANCHE RAFFINATI,DESTINATI
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA OD ANIMALE (V.D.EX
15.04);
27) ALTRI GRASSI E OLI ANIMALI
DESTINATI ALLA NUTRIZIONE DEGLI ANIMALI (V.D.EX
15.06);
28) OLI VEGETALI DESTINATI
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA OD ANIMALE,ESCLUSO
L'OLIO D'OLIVA (V.D.EX 15.07);
29)OLI E GRASSI ANIMALI O VEGETALI
PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI E OLI E
GRASSI ANIMALI O VEGETALI SOLIDIFICATI O
INDURITI MEDIANTE QUALSIASI ALTRO
PROCESSO,ANCHE RAFFINATI,MA NON
PREPARATI,DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA OD
ANIMALE (V.D.EX 15.12);
30)MARGARINA, IMITAZIONI DELLO
STRUTTO ED ALTRI GRASSI ALIMENTARI PREPARATI
(V.D. 15.13);
31) SALSICCE,SALAMI E SIMILI,DI
CARNI,DI FRATTAGLIE O DI SANGUE
(V.D.16.01);
32) ALTRE PREPARAZIONI E CONSERVE DI
CARNI O DI FRATTAGLIE AD ESCLUSIONE DI QUELLE
DI FEGATO D'OCA O DI ANATRA E DI QUELLE DI
SELVAGGINA (V.D.EX 16.02);
33) ESTRATTI E SUGHI DI CARNE ED
ESTRATTI DI PESCE (V.D.16.03);
34) PREPARAZIONI E CONSERVE DI
PESCI,ESCLUSO IL CAVIALE E I SUOI
SUCCEDANEI;CROSTACEI E MOLLUSCHI (COMPRESI I
TESTACEI) PREPARATI O CONSERVATI (V.D.EX 16.04
- 16.05);
35) ZUCCHERI DI BARBABIETOLA E DI
CANNA,ALLO STATO SOLIDO (V.D.17.01);
36) ALTRI
ZUCCHERI,SCIROPPI,SUCCEDANEI DEL MIELE,ANCHE
MISTI CON MIELE NATURALE,ZUCCHERI E MELASSI
CARAMELLATI,DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE UMANA
OD ANIMALE (V.D.EX 17.02);
37) MELASSI,DESTINATI
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA OD ANIMALE (V.D.EX
17.03);
38) PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERO NON
CONTENENTI CACAO (CARAMELLE, BOLI DI
GOMMA,PASTIGLIAGGI,TORRONE E SIMILI) ANCHE IN
CONFEZIONE DI CARTA,CARTONE,PLASTICA,BANDA
STAGNATA,ALLUMINIO O VETRO (V.D.17.04);
39) CACAO IN POLVERE NON ZUCCHERATO
(V.D.18.05);
40) CIOCCOLATA ED ALTRE PREPARAZIONI
ALIMENTARI CONTENENTI CACAO IN CONFEZIONI DI
CARTA,CARTONE,PLASTICA,BANDA STAGNATA,ALLUMINIO
O VETRO (V.D.18.06);
41) ESTRATTI DI MALTO
(V.D.19.01);
42) PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE
DEI FANCIULLI,PER USI DIETETICI O DI CUCINA,A
BASE DI FARINE,AMIDI,FECOLE O ESTRATTI DI
MALTO,ANCHE ADDIZIONATE DI CACAO IN MISURA
INFERIORE AL 50 PER CENTO DI PESO
(V.D.19.02);
43) PASTE ALIMENTARI (V.D.19.03);
44) TAPIOCA,COMPRESA QUELLA DI FECOLA
DI PATATE (V.D.19.04);
45) PRODOTTI A BASE DI CEREALI
OTTENUTI PER SOFFIATURA O TOSTATURA: _PUFFED
RICE_,_CORN FLAKES_ E SIMILI (V.D.19.05);
46) PANE,BISCOTTO DI MARE ED ALTRI
PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA,SENZA
AGGIUNTA DI ZUCCHERI,MIELE,UOVA, MATERIE
GRASSE,FORMAGGIO O FRUTTA (V.D.19.07);
47) PRODOTTI DELLA PANETTERIA
FINE,DELLA PASTICCERIA E DELLA
BISCOTTERIA,ANCHE ADDIZIONATI DI CACAO IN
QUALSIASI PROPORZIONE (V.D.19.08);
48) ORTAGGI,PIANTE MANGERECCE E
FRUTTA,PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O
NELL'ACIDO ACETICO,CON O SENZA
SALE,SPEZIE,MOSTARDA O ZUCCHERI
(V.D.20.01);
49) ORTAGGI E PIANTE MANGERECCE
(ESCLUSI I TARTUFI) PREPARATI O CONSERVATI
SENZA ACETO O ACIDO ACETICO (V.D.EX 20.02);
50) FRUTTA CONGELATA,CON AGGIUNTA DI
ZUCCHERI (V.D.20.03);
51) FRUTTA,SCORZE DI FRUTTA,PIANTE E
PARTI DI PIANTE,COTTE NEGLI ZUCCHERI O CANDITE
(SGOCCIOLATE,DIACCIATE,CRISTALLIZZATE)
(V.D.20.04);
52) PUREE E PASTE DI
FRUTTA,GELATINE,MARMELLATE, OTTENUTE MEDIANTE
COTTURA,ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (V.D.
20.05);
53) FRUTTA ALTRIMENTI PREPARATE O
CONSERVATE,ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI
(V.D.EX 20.06);
54) SUCCHI DI FRUTTA (ESCLUSI I MOSTI
DI UVA) O DI ORTAGGI,NON FERMENTATI,SENZA
AGGIUNTA DI ALCOLE,ANCHE ADDIZIONATI DI
ZUCCHERI;FRUTTA ED AGRUMI LIOFILIZZATI E
ZUCCHERATI PER BIBITE (V.D.EX 20.07);
55) CICORIA TORREFATTA ED ALTRI
SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ E LORO ESTRATTI
(V.D. 21.01);
56) ESTRATTI O ESSENZE DI CAFFÈ,DI
TÈ,DI MATE E DI CAMOMILLA;PREPARAZIONI A BASE
DI QUESTI ESTRATTI O ESSENZE (V.D. 21.02 - EX
30.03);
57) FARINA DI SENAPA E SENAPA
PREPARATA (V.D. 21.03);
58) SALSE,CONDIMENTI
COMPOSTI;PREPARAZIONI PER ZUPPE,
MINESTRE,BRODI;ZUPPE,MINESTRE,BRODI,PREPARATI;PREPARAZIONI
ALIMENTARI COMPOSTE OMOGENEIZZATE (V.D.21.04 -
21.05);
59) LIEVITI NATURALI,VIVI O
MORTI,LIEVITI ARTIFICIALI PREPARATI
(V.D.21.06);
60) PREPARAZIONI ALIMENTARI VARIE
(V.D.21.07);
61) ACQUA,ACQUE MINERALI,ACQUE
GASSOSE E GHIACCIO (V.D.EX 22.01);
62) LIMONATE,ACQUE GASSOSE
AROMATIZZATE (COMPRESE LE ACQUE MINERALI
AROMATIZZATE) ED ALTRE BEVANDE NON
ALCOLICHE,ESCLUSI I SUCCHI DI FRUTTA E DI
ORTAGGI (V.D. 22.02);
63) BIRRA (V.D.22.03);
64) VINI LIQUOROSI ED
ALCOOLIZZATI;VINI SPUMANTI AD ECCEZIONE DI
QUELLI PORTANTI LA INDICAZIONE _FERMENTAZIONE
NATURALE IN BOTTIGLIA_ O EQUIVALENTE,OVVERO UNA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE LA CUI
REGOLAMENTAZIONE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE
MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN
BOTTIGLIA;VERMOUTH ED ALTRI VINI DI UVE FRESCHE
E AROMATIZZATE CON PARTI DI PIANTE O CON
SOSTANZE AROMATICHE CON ESCLUSIONE DI QUELLI
CONTENENTI PIÙ DEL VENTUNO PER CENTO IN VOLUME
DI ALCOLE (V.D.EX 22.05 - EX 22.06);
65) ACETI COMMESTIBILI NON DI VINO E
LORO SUCCEDANEI (V.D.EX 22.10);
66) FARINE E POLVERI DI CARNE E DI
FRATTAGLIE,DI PESCI,DI CROSTACEI,DI
MOLLUSCHI,NON ADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E
DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA NUTRIZIONE DEGLI
ANIMALI;CICCIOLI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
UMANA OD ANIMALE (V.D.EX 23.01);
67) CRUSCHE,STACCIATURE ED ALTRI
RESIDUI DELLA VAGLIATURA,DELLA MOLITURA O DI
ALTRE LAVORAZIONI DEI CEREALI E DEI LEGUMI
(V.D.23.02);
68) POLPE DI BARBABIETOLE,CASCAMI DI
CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI
DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO;AVANZI DELLA
FABBRICAZIONE DELLA BIRRA E DELLA DISTILLAZIONE
DEGLI ALCOLI;AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI
AMIDI ED ALTRI AVANZI E RESIDUI SIMILI
(V.D.23.03);
69)PANELLI ED ALTRI RESIDUI DELLA
DISOLEAZIONE DEI SEMI E FRUTTI OLEOSI (V.D.EX
23.04);
70) FORAGGI MELASSATI O
ZUCCHERATI;ALTRE PREPARAZIONI DEL GENERE DI
QUELLE UTILIZZATE NELLA ALIMENTAZIONE DEGLI
ANIMALI (V.D.23.07);
71) SALGEMMA,SALE DI SALINA,SALE
MARINO,SALE PREPARATO DA TAVOLA;CLORURO DI
SODIO PURO; ACQUE MADRI DI SALINE;ACQUA DI MARE
(V.D.25.01);
72) LECITINE DESTINATE
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA OD ANIMALE (V.D.EX
29.04);
73) POLVERI PER ACQUE DA TAVOLA
(V.D.EX 30.03);
74) PELLI GREGGE, ANCORCHÈ
SALATE,DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE
BOVINA,OVINA,SUINA ED EQUINA (V.D.EX
41.01);
75) SAPONI COMUNI;
76) GAS ED ENERGIA ELETTRICA PER USO
DOMESTICO;
77) SANGUE UMANO E PLASMA
SANGUIGNO;
78) PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA
MEDICINA UMANA O VETERINARIA, INCLUSI I
VACCINI,NONCHÉ PRODOTTI LA CUI VENDITA DEVE
ESSERE OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUATA DALLE
FARMACIE;
79) LIBRI,COMPRESI QUELLI DI
ANTIQUARIATO;EDIZIONI MUSICALI A STAMPA,CARTE
GEOGRAFICHE;MATERIALI AUDIOVISIVI PER USO
DIDATTICO;PERIODICI AVENTI CARATTERE
PREVALENTEMENTE POLITICO O SINDACALE O
CULTURALE O RELIGIOSO O SPORTIVO;
80) MATERIALI E PRODOTTI
DELL'INDUSTRIA LAPIDEA IN QUALSIASI FORMA O
GRADO DI LAVORAZIONE;
81) APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE LA
CUI ESCLUSIVA DESTINAZIONE ALLA RICERCA SIA
STATA ACCERTATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE;
82) FERTILIZZANTI E PRODOTTI
FITOSANITARI;
83) SEME PER LA FECONDAZIONE
ARTIFICIALE DEL BESTIAME;
84) PRINCIPI ATTIVI PER LA
PREPARAZIONE ED INTEGRATORI PER MANGIMI;
85) PRODOTTI DI ORIGINE MINERALE E
CHIMICO-INDUSTRIALE ED ADDITIVI PER LA
NUTRIZIONE DEGLI ANIMALI.
PARTE III SERVIZI
ART.3
1) SPETTACOLI,GIUOCHI,ESCLUSI QUELLI
INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO
10,TRATTENIMENTI PUBBLICI (L'IMPOSTA SI APPLICA
SULLA STESSA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA SUGLI
SPETTACOLI ED È RISCOSSA CON LE STESSE MODALITÀ
PREVIA DEDUZIONE DEI DUE TERZI DEL SUO
AMMONTARE A TITOLO DI APPLICAZIONE FORFETTARIA
DELLA DETRAZIONE PREVISTA NELL'ARTICOLO 19 E
CON ESONERO DELLE IMPRESE DAGLI OBBLIGHI DI
FATTURAZIONE,REGISTRAZIONE E
DICHIARAZIONE,SALVO QUANTO STABILITO
DALL'ARTICOLO 25;PER IL CONTENZIOSO SI APPLICA
LA DISCIPLINA STABILITA PER L'IMPOSTA SUGLI
SPETTACOLI.LE SINGOLE IMPRESE HANNO FACOLTÀ DI
OPTARE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NEL MODO
NORMALE,DANDONE COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PRIMA
DELL'INIZIO DELL'ANNO SOLARE.L'OPZIONE È
VINCOLANTE PER UN TRIENNIO);
2) SERVIZI DELLE RADIODIFFUSIONI
CIRCOLARI (L'IMPOSTA CON L'ALIQUOTA RIDOTTA SI
APPLICA ESCLUSIVAMENTE PER I CANONI DI
ABBONAMENTO ALLE RADIODIFFUSIONI CIRCOLARI,IN
LUOGO DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E
SULLA MEDESIMA BASE IMPONIBILE,A NORMA DEGLI
ARTICOLI 22 E 24.I CANONI DI ABBONAMENTO SONO
RISCOSSI DALL'ENTE CONCESSIONARIO,O PER SUO
CONTO, FERME RESTANDO,PER QUANTO CONCERNE LE
SANZIONI E LA RISCOSSIONE COATTIVA,LE
DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 19 E SEGUENTI DEL
REGIO DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO
1938,N.246,CONVERTITO NELLA LEGGE 4 GIUGNO
1938,N.880 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI);
3)SERVIZI TELEFONICI PER UTENZE
PRIVATE,COMPRESI QUELLI RESI ATTRAVERSO POSTI
TELEFONICI PUBBLICI E TELEFONI A DISPOSIZIONE
DEL PUBBLICO;
4) PRESTAZIONI RESE AI CLIENTI
ALLOGGIATI NELLE AZIENDE ALBERGHIERE, ESCLUSE
QUELLE CLASSIFICATE DI LUSSO,E NEI PARCHI DI
CAMPEGGIO.
VISTO,IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
ANDREOTTI
Annesso B
TABELLA B PRODOTTI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 18
PER CENTO
1) PIETRE PREZIOSE,ESCLUSE QUELLE
DESTINATE AD USO INDUSTRIALE E RELATIVI
LAVORI;
2) PERLE NATURALI E COLTIVATE E
RELATIVI LAVORI;
3) LAVORI IN PLATINO,ESCLUSI QUELLI
PER USO INDUSTRIALE,SANITARIO E DI
LABORATORIO;PRODOTTI CON PARTI E GUARNIZIONI DI
PLATINO, COSTITUENTI ELEMENTO PREVALENTE DEL
PREZZO;
4) OGGETTI DI PORCELLANA ARTISTICA
DIPINTI INTIERAMENTE A MANO;
5) PELLI DA PELLICCERIA,CONCIATE O
PREPARATE,ANCHE CONFEZIONATE IN TAVOLE,
SACCHI,MAPPETTE,CROCI O ALTRI SIMILI
MANUFATTI,DI ZIBELLINO,
ERMELLINO,CHINCILLÀ,OCELOT,LEOPARDO,GIAGUARO,GHEPARDO,TIGRE,
PANTERA,ZEBRA,LINCE,VISONE SELVAGGIO,E RELATIVE
CONFEZIONI;
6) QUADRI,PITTURE E DISEGNI ESEGUITI
INTIERAMENTE A MANO DI ARTISTI OD AUTORI NON
VIVENTI;INCISIONI,STAMPE E LITOGRAFIE
ORIGINALI;OPERE ORIGINALI DELL'ARTE STATUARIA E
DELL'ARTE SCULTOREA,DI QUALSIASI MATERIA,DI
ARTISTI OD AUTORI NON VIVENTI;COLLEZIONI DI
FRANCOBOLLI E FRANCOBOLLI PER
COLLEZIONI,ESCLUSI QUELLI AVENTI CORSO LEGALE
NELLO STATO DI EMISSIONE;COLLEZIONI DI MONETE E
MONETE PER COLLEZIONI NON AVENTI CORSO
LEGALE;COLLEZIONI ED ESEMPLARI PER COLLEZIONI
DI
ZOOLOGIA,BOTANICA,MINERALOGIA,ANATOMIA;OGGETTI
DA COLLEZIONE AVENTI INTERESSE
STORICO,ARCHEOLOGICO,PALEONTOLOGICO,ETNOGRAFICO;
OGGETTI DI ANTICHITÀ AVENTI PIÙ DI CENTO
ANNI;
7) CARTE DA GIUOCO,NONCHÉ
SERVIZI,ARTICOLI ED ACCESSORI PER IL
GIUOCO;
8) OGGETTI PER GIUOCHI DI SOCIETÀ
COMPRESI I GIUOCHI MECCANICI ANCHE A MOTORE PER
PUBBLICI ESERCIZI,I BILIARDI A FORMA DI MOBILE
ED I TAVOLI SPECIALI DA GIUOCO;
9) PELLI DI COCCODRILLO,SERPENTE,
LUCERTOLA ED ALTRI RETTILI E PRODOTTI
CONFEZIONATI,IN TUTTO O IN PARTE PREVALENTE,CON
TALI PELLI;
10) TESSUTI DI VICUNA,CAMMELLO,
CACHEMIR;PRODOTTI PER L'ABBIGLIAMENTO
CONFEZIONATI,IN TUTTO OD IN PARTE
PREVALENTE,CON TALI TESSUTI;
11) TESSUTI E CONFEZIONI PER
L'ARREDAMENTO DETTI KELIM O KILIM,SCHUMACKS O
SOUMAK,KARAMANIE E SIMILI;
12) ARAZZI TESSUTI A MANO O FATTI
ALL'AGO;
13) TAPPETI E GUIDE FABBRICATI A MANO
ORIGINALI DELL'ORIENTE,ESTREMO ORIENTE E DEL
NORD AFRICA;
14) PROFUMI ED ESTRATTI;
15) AEROMOBILI CON POTENZA INSTALLATA
INFERIORE A 600 HP;
16) AUTOVETTURE PER USO PRIVATO CON
MOTORE DI CILINDRATA SUPERIORE A 2.000
CC;MOTOCICLI PER USO PRIVATO CON MOTORE DI
CILINDRATA SUPERIORE A 500 CC;
17) TABACCHI LAVORATI;
18) STORIONE E SALMONE
AFFUMICATI;CAVIALE E SUCCEDANEI DEL
CAVIALE;TARTUFI;
19) PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON
CONTENENTI CACAO,IN CONFEZIONI DI PREGIO (SI
CONSIDERANO CONFEZIONI DI PREGIO QUELLE
REALIZZATE CON IMPIEGO DI PRODOTTI COMPRESI
NELLA PRESENTE TABELLA);
20)CIOCCOLATA ED ALTRE PREPARAZIONI
ALIMENTARI CONTENENTI CACAO,IN CONFEZIONI DI
PREGIO (SI CONSIDERANO CONFEZIONI DI PREGIO
QUELLE REALIZZATE CON IMPIEGO DI PRODOTTI
COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA).
21)VINI SPUMANTI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE PORTANTI L'INDICAZIONE _FERMENTAZIONE
NATURALE IN BOTTIGLIA_ O EQUIVALENTE,OVVERO UNA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE LA CUI
REGOLAMENTAZIONE OBBLIGA ALLA PREPARAZIONE
MEDIANTE FERMENTAZIONE NATURALE IN
BOTTIGLIA.
VISTO,IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
ANDREOTTI
Il testo di questo
provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo
della pubblicazione ufficiale cartacea su
Gazzetta Ufficiale.
Per consultare il testo su
un sito della Pubblica Amministrazione, vedi
sito della Corte di Cassazione, pagina
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1972/lexs_51276.html (da
cui abbiamo tratto questa nostra pagina).
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