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Questo Decreto del Presidente della
Repubblica, del 10 novembre 1997 n. 513, fu
promulgato a seguito di quanto previsto
dall'Art. 15 comma 2 della Legge 15 marzo
1997 n. 59.
Il Decreto fu poi pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
1998.
Ma è stato successivamente abrogato dal
Decreto Legislativo n. 444 del 28 dicembre 2000
(Art. 77).
Perché è (stato) importante per la
dematerializzazione E' il primo
decreto che regolamenta la creazione,
archiviazione, e trasmissione di documenti
informatici.
Curiosità
-
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997 n.
513
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
marzo 1998 n. 60
Decreto abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2000
n. 444, art. 77
REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ
PER LA FORMAZIONE, L'ARCHIVIAZIONE E LA
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI CON STRUMENTI
INFORMATICI E TELEMATICI, A NORMA DELL'ARTICOLO
15, COMMA 2, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.
59.
(preambolo corredato di note)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto
l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 20 ottobre
1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 31
ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia;
E m a n a il seguente regolamento:
CAPO I
Principi generali
Art. 1.
Definizioni
-
Ai fini del presente regolamento
s'intende:
- per documento informatico, la
rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
- per firma digitale, il
risultato della procedura
informatica (validazione) basata su
un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata,
che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare
la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un
insieme di documenti
informatici;
- per sistema di validazione, il
sistema informatico e crittografico
in grado di generare ed apporre la
firma digitale o di verificarne la
validità;
- per chiavi asimmetriche, la
coppia di chiavi crittografiche,
una privata ed una pubblica,
correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di
documenti informatici;
- per chiave privata, l'elemento
della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere
conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si
appone la firma digitale sul
documento informatico o si decifra
il documento informatico in
precedenza cifrato mediante la
corrispondente chiave pubblica;
- per chiave pubblica, l'elemento
della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico,
con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle
chiavi asimmetriche o si cifrano i
documenti informatici da
trasmettere al titolare delle
predette chiavi;
- per chiave biometrica, la
sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di
meccanismi di sicurezza che
impiegano metodi di verifica
dell'identità personale basati su
specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
- per certificazione, il
risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave
pubblica e rilevabile dai sistemi
di validazione, mediante la quale
si garantisce la corrispondenza
biunivoca tra chiave pubblica e
soggetto titolare cui essa
appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il
periodo di validità della predetta
chiave ed il termine di scadenza
del relativo certificato, in ogni
caso non superiore a tre anni;
- per validazione temporale, il
risultato della procedura
informatica, con cui si
attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed
un orario opponibili ai terzi;
- per indirizzo elettronico,
l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di
ricevere e registrare documenti
informatici;
- per certificatore, il soggetto
pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il
certificato della chiave pubblica,
lo pubblica unitamente a
quest'ultima, pubblica ed aggiorna
gli elenchi dei certificati sospesi
e revocati;
- per revoca del certificato,
l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità
del certificato da un dato momento,
non retroattivo, in poi;
- per sospensione del
certificato, l'operazione con cui
il certificatore sospende la
validità del certificato per un
determinato periodo di tempo;
- per validità del certificato,
l'efficacia, e l'opponibilità al
titolare della chiave pubblica, dei
dati in esso contenuti;
- per regole tecniche, le
specifiche di carattere tecnico,
ivi compresa ogni disposizione che
ad esse si applichi.
Art. 2.
Documento informatico
- Il documento informatico da chiunque
formato, l'archiviazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge se conformi alle
disposizioni del presente regolamento.
Art. 3.
(nota)
Requisiti del documento informatico
- Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono fissate le regole
tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti
informatici.
- Le regole tecniche indicate al comma 1
sono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche, con decorrenza
almeno biennale a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente
regolamento.
- Con il decreto di cui al comma 1 sono
altresì dettate le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrità, la disponibilità e
la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche
con riferimento all'eventuale uso di chiavi
biometriche.
- Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Art. 4.
Forma scritta
- Il documento informatico munito dei
requisiti previsti dal presente regolamento
soddisfa il requisito legale della forma
scritta.
- Gli obblighi fiscali relativi ai
documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto
sono assolti secondo le modalità definite
con decreto del Ministro delle
finanze.
Art. 5.
(nota)
Efficacia probatoria del documento
informatico
- Il documento informatico, sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'articolo
10, ha efficacia di scrittura privata ai
sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
- Il documento informatico munito dei
requisiti previsti dal presente regolamento
ha l'efficacia probatoria prevista
dall'articolo 2712 del codice civile e
soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile e da ogni
altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
Art. 6. (
nota)
Copie di atti e documenti
- I duplicati, le copie, gli estratti del
documento informatico, anche se riprodotti
su diversi tipi di supporto, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge se
conformi alle disposizioni del presente
regolamento.
- I documenti informatici contenenti
copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o
rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi é
apposta o associata la firma digitale di
colui che li spedisce o rilascia, secondo
le disposizioni del presente
regolamento.
- Le copie su supporto informatico di
documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all'originale é autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato, con dichiarazione allegata
al documento informatico e asseverata con
le modalità indicate dal decreto di cui al
comma 1 dell'articolo 3.
- La spedizione o il rilascio di copie di
atti e documenti di cui al comma 2 esonera
dalla produzione e dalla esibizione
dell'originale formato su supporto cartaceo
quando richieste ad ogni effetto di
legge.
- Gli obblighi di conservazione e di
esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate ai sensi
dell'articolo 3.
Art. 7. (
nota)
Deposito della chiave privata
- Il titolare della coppia di chiavi
asimmetriche può ottenere il deposito in
forma segreta della chiave privata presso
un notaio o altro pubblico depositario
autorizzato.
- La chiave privata di cui si richiede il
deposito può essere registrata su qualsiasi
tipo di supporto idoneo a cura del
depositante e dev'essere consegnata
racchiusa in un involucro sigillato in modo
che le informazioni non possano essere
lette, conosciute od estratte senza rotture
od alterazioni.
- Le modalità del deposito sono regolate
dalle disposizioni dell'articolo 605 del
codice civile, in quanto applicabili.
Art. 8.
Certificazione
- Chiunque intenda utilizzare un sistema
di chiavi asimmetriche di cifratura con gli
effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi
di una idonea coppia di chiavi e rendere
pubblica una di esse mediante la procedura
di certificazione.
- Le chiavi pubbliche di cifratura sono
custodite per un periodo non inferiore a
dieci anni a cura del certificatore e, dal
momento iniziale della loro validità, sono
consultabili in forma telematica.
-
Salvo quanto previsto dall'articolo 17,
le attività di certificazione sono
effettuate da certificatori inclusi,
sulla base di una dichiarazione
anteriore all'inizio dell'attività, in
apposito elenco pubblico, consultabile
in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti
requisiti, specificati nel decreto di
cui all'articolo 3:
- forma di società per azioni e
capitale sociale non inferiore a
quello necessario ai fini
dell'autorizzazione all'attività
bancaria, se soggetti privati;
- possesso da parte dei
rappresentanti legali e dei
soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti
di onorabilità richiesti ai
soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e
controllo presso banche;
- affidamento che, per competenza
ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il
personale addetto all'attività di
certificazione siano in grado di
rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di
cui all'articolo 3;
- qualità dei processi
informatici e dei relativi
prodotti, sulla base di standard
riconosciuti a livello
internazionale.
- La procedura di certificazione di cui
al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di
licenza o autorizzazione rilasciata da
altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, sulla base
di equivalenti requisiti.
Art. 9. (
nota)
Obblighi dell'utente e del
certificatore
- Chiunque intenda utilizzare un sistema
di chiavi asimmetriche o della firma
digitale, é tenuto ad adottare tutte le
misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri.
-
Il certificatore é tenuto a:
- identificare con certezza la
persona che fa richiesta della
certificazione;
- rilasciare e rendere pubblico
il certificato avente le
caratteristiche fissate con il
decreto di cui all'articolo 3;
- specificare, su richiesta
dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza
dei poteri di rappresentanza o di
altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche
rivestite;
- attenersi alle regole tecniche
di cui all'articolo 3;
- informare i richiedenti, in
modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui
necessari requisiti tecnici per
accedervi;
- attenersi alle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei
dati personali emanate ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- non rendersi depositario di
chiavi private;
- procedere tempestivamente alla
revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da
parte del titolare o del terzo dal
quale derivino i poteri di
quest'ultimo, di perdita del
possesso della chiave, di
provvedimento dell'autorità, di
acquisizione della conoscenza di
cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni;
- dare immediata pubblicazione
della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi
asimmetriche;
- dare immediata comunicazione
all'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed
agli utenti, con un preavviso di
almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente
rilevazione della documentazione da
parte di altro certificatore o del
suo annullamento.
CAPO II
Firma digitale
Art. 10.
Firma digitale
- A ciascun documento informatico, o a un
gruppo di documenti informatici, nonché al
duplicato o copia di essi, può essere
apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
- L'apposizione o l'associazione della
firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per
gli atti e documenti in forma scritta su
supporto cartaceo.
- La firma digitale deve riferirsi in
maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui é
apposta o associata.
- Per la generazione della firma digitale
deve adoperarsi una chiave privata la cui
corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validità ovvero non risulti
revocata o sospesa ad opera del soggetto
pubblico o privato che l'ha
certificata.
- L'uso della firma apposta o associata
mediante una chiave revocata, scaduta o
sospesa equivale a mancata sottoscrizione.
La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della
pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri
che essa era già a conoscenza di tutte le
parti interessate.
- L'apposizione di firma digitale integra
e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, l'apposizione di
sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere.
- Attraverso la firma digitale devono
potersi rilevare, nei modi e con le
tecniche definiti con il decreto di cui
all'articolo 3, gli elementi identificativi
del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del
registro su cui essa é pubblicata per la
consultazione.
Art. 11. (
nota)
Contratti stipulati con strumenti informatici o
per via telematica
- I contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica mediante
l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente regolamento sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge.
- Ai contratti indicati al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50.
Art. 12.
Trasmissione del documento
- Il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario se trasmesso
all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
- La data e l'ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle
disposizioni del presente regolamento e
alle regole tecniche di cui all'articolo 3,
sono opponibili ai terzi.
- La trasmissione del documento
informatico per via telematica, con
modalità che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per
mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
Art. 13.
Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica
- Gli addetti alle operazioni di
trasmissione per via telematica di atti,
dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare
con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a
qualsiasi titolo informazioni anche in
forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si
tratti di informazioni per loro natura o
per espressa indicazione del mittente
destinate ad essere rese pubbliche.
- Agli effetti del presente regolamento,
gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei
confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà
del mittente sino a che non sia avvenuta la
consegna al destinatario.
Art. 14.
Pagamenti informatici
- Il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti
privati é effettuato secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 3.
Art. 15.
Libri e scritture
- I libri, i repertori e le scritture, di
cui sia obbligatoria la tenuta possono
essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni
del presente regolamento e secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 3.
Art.16.
(nota)
Firma digitale autenticata
- Si ha per riconosciuta, ai sensi
dell'articolo 2703 del codice civile, la
firma digitale, la cui apposizione é
autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
- L'autenticazione della firma digitale
consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la firma digitale é
stata apposta in sua presenza dal titolare,
previo accertamento della sua identità
personale, della validità della chiave
utilizzata e del fatto che il documento
sottoscritto risponde alla volontà della
parte e non é in contrasto con
l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, primo comma, numero 1 ,
della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
- L'apposizione della firma digitale da
parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque
previsti.
- Se al documento informatico autenticato
deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di
supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni
dell'articolo 6 del presente
regolamento.
- Ai fini e per gli effetti dell'articolo
3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n.
127, si considera apposta in presenza del
dipendente addetto la firma digitale
inserita nel documento informatico
presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
- La presentazione o il deposito di un
documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione
sono validi a tutti gli effetti di legge se
vi sono apposte la firma digitale e la
validazione temporale a norma del presente
regolamento.
Art. 17.
Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione
- Le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, con riferimento al proprio
ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed
all'utilizzo delle chiavi pubbliche di
competenza.
- Col decreto di cui all'articolo 3 sono
disciplinate le modalità di formazione, di
pubblicità, di conservazione,
certificazione e di utilizzo delle chiavi
pubbliche delle pubbliche
amministrazioni.
- Le chiavi pubbliche dei pubblici
ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e
pubblicate autonomamente in conformità alle
leggi ed ai regolamenti che definiscono
l'uso delle firme autografe nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti giuridici.
- Le chiavi pubbliche di ordini ed albi
professionali legalmente riconosciuti e dei
loro legali rappresentanti sono certificate
e pubblicate a cura del Ministro di grazia
e giustizia o suoi delegati.
Art. 18.
Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
- Gli atti formati con strumenti
informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche
amministrazioni, costituiscono informazione
primaria ed originale da cui é possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
- Nelle operazioni riguardanti le
attività di produzione, immissione,
archiviazione, riproduzione e trasmissione
di dati, documenti ed atti amministrativi
con sistemi informatici e telematici, ivi
compresa l'emanazione degli atti con i
medesimi sistemi, devono essere indicati e
resi facilmente individuabili sia i dati
relativi alle amministrazioni interessate
sia il soggetto che ha effettuato
l'operazione.
- Le regole tecniche in materia di
formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica
amministrazione, d'intesa con
l'amministrazione degli archivi di Stato e,
per il materiale classificato, con le
Amministrazioni della difesa, dell'interno
e delle finanze, rispettivamente
competenti.
Art. 19.
Sottoscrizione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
- In tutti i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni la firma
autografa, o la sottoscrizione comunque
prevista, é sostituita dalla firma
digitale, in conformità alle norme del
presente regolamento.
- L'uso della firma digitale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque
previsti.
CAPO III
Norme di attuazione
Art. 20. (
nota)
Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni
- Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche
amministrazioni adottano un piano di
sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione delle
disposizioni del presente regolamento e
secondo le norme tecniche definite
dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
- Le pubbliche amministrazioni
provvedono, entro cinque anni, a partire
dal 1 gennaio 1998, a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati
alla totale automazione delle fasi di
produzione, gestione, diffusione ed
utilizzazione dei propri dati, documenti,
procedimenti ed atti in conformità alle
disposizioni del presente regolamento ed
alle disposizioni di cui alle leggi 31
dicembre 1996, numeri 675 e 676.
- Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche
amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefici il recupero
su supporto informatico dei documenti e
degli atti cartacei dei quali sia opportuna
od obbligatoria la conservazione e
provvedono alla predisposizione dei
conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi
informatici.
Art. 21.
Gestione informatica del flusso
documentale
- Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche
amministrazioni dispongono per la tenuta
del protocollo amministrativo e per la
gestione dei documenti con procedura
informatica al fine di consentire il
reperimento immediato, la disponibilità
degli atti archiviati e l'accesso ai
documenti amministrativi per via telematica
tra pubbliche amministrazioni e tra queste
ed i soggetti privati aventi diritto.
Art. 22.
Formulari, moduli e questionari
- Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche
amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili per via telematica
moduli e formulari elettronici validi ad
ogni effetto di legge per l'interscambio
dei dati nell'ambito della rete unitaria e
con i soggetti privati.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle
note qui pubblicato é stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali é operato il
rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note al
preambolo
- Si riporta il testo dell'art. 87 della
Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica
é il Capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei
disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il
comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica".
-
Si riporta il testo dell'art. 17, comma
2, della legge n. 400/1988 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
- "Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di
Stato, sono emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo,
determinano le norme generali
regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
-
Si riporta il testo dell'art. 15, comma
2, della legge n. 59/1997 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica
amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
- "Gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro
archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi
e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalità di
applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati,
con specifici regolamenti da
emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi
dei regolamenti sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, per
l'acquisizione del parere delle
competenti commissioni".
Il decreto legislativo n. 39/1993
reca:
"Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Nota all'art. 3
-
Si riporta il testo dell'art. 15 della
legge n. 675/1996 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali):
"Art. 15 (Sicurezza dei dati).
- I dati personali oggetto di
trattamento devono essere custoditi
e controllati, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive
misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della
raccolta.
- Le misure minime di sicurezza
da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art. 17,
comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti
l'autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il
Garante.
- Le misure di sicurezza di cui
al comma 2 sono adeguate, entro due
anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità
di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza
maturata.
- Le misure di sicurezza relative
ai dati trattati dagli organismi di
cui all'art. 4, comma 1, lettera
b), sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle
norme che regolano la
materia".
Nota all'art. 5
- Si riportano i testi degli articoli
2702, 2712, 2214 e seguenti del codice
civile:
"Art. 2702 (Efficacia della scrittura
privata). - La scrittura privata fa piena
prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritta, se colui contro il quale la
scrittura é prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa é
legalmente considerata come
riconosciuta".
"Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche). - Le
riproduzioni fotografiche o
cinematografiche, le registrazioni
fotografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di
cose formano piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate, se colui contro il
quale sono prodotte non ne disconosce la
conformità ai fatti o alle cose
medesime".
"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre
scritture contabili). - L'imprenditore che
esercita un'attività commerciale deve
tenere il libro giornale e il libro degli
inventari. Deve altresì tenere le altre
scritture che siano richieste dalla natura
e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare
gli originali delle lettere, dei telegrammi
e delle fatture ricevute, nonché le copie
delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite. Le disposizioni di questo
paragrafo non si applicano ai piccoli
imprenditori".
"Art. 2215 (Libro giornale e libro degli
inventari). Il libro giornale e il libro
degli inventari, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina dei libri il
numero dei fogli che li compongono".
"Art. 2216 (Contenuto del libro giornale).
- Il libro giornale deve indicare giorno
per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa".
"Art. 2217 (Redazione dell'inventario).
L'inventario deve redigersi all'inizio
dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere
l'indicazione e la valutazione delle
attività e delle passività relative
all'impresa nonché delle attività e delle
passività dell'imprenditore estranee alla
medesima. L'inventario si chiude con il
bilancio e con il conto dei profitti e
delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verità gli utili conseguiti o le
perdite subite. Nelle valutazioni di
bilancio l'imprenditore deve attenersi ai
criteri stabiliti per i bilanci delle
società per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto
dall'imprenditore entro tre mesi dal
termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle
imposte dirette".
"Art. 2218 (Bollatura facoltativa). -
L'imprenditore può far bollare nei modi
indicati nell'art. 2215 gli altri libri da
lui tenuti".
"Art. 2219 (Tenuta della contabilità). -
Tutte le scritture devono essere tenute
secondo le norme di un'ordinata contabilità
senza spazi in bianco, senza interlinee e
senza trasporti in margine. Non vi si
possono fare abrasioni e, se é necessaria
qualche cancellazione, questa deve
eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili".
"Art. 2220 (Conservazione delle scritture
contabili). - Le scritture devono essere
conservate per dieci anni dalla data
dell'ultima registrazione. Per lo stesso
periodo devono conservarsi le fatture, le
lettere e i telegrammi ricevuti e le copie
delle fatture, delle lettere e dei
telegrammi spediti. Le scritture e i
documenti di cui al presente articolo
possono essere conservati sotto forma di
registrazioni su supporti di immagini,
sempre che le registrazioni corrispondano
ai documenti e possano in ogni momento
essere rese leggibili con mezzi messi a
disposizione dal soggetto che utilizza
detti supporti".
"Art. 2221 (Fallimento e concordato
preventivo). - Gli imprenditori che
esercitano un'attività commerciale, esclusi
gli enti pubblici e i piccoli imprenditori,
sono soggetti in caso di insolvenza alle
procedure del fallimento e del concordato
preventivo salve le disposizioni delle
leggi speciali".
Nota all'art. 6
- Si riportano i testi degli articoli
2714 e 2715 del codice civile:
"Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le
copie di atti pubblici spedite nelle forme
prescritte da depositari pubblici
autorizzati fanno fede come l'originale. La
stessa fede fanno le copie di copie di atti
pubblici originali, spedite da depositari
pubblici di esse, a ciò autorizzati".
"Art. 2715 (Copie di scritture private
originali depositate). - Le copie delle
scritture private depositate presso
pubblici uffici e spedite da pubblici
depositari autorizzati hanno la stessa
efficacia della scrittura originale da cui
sono estratte".
Nota all'art. 7
- Si riporta il testo dell'art. 605 del
codice civile:
"Art. 605 (Formalità del testamento
segreto). - La carta su cui sono stese le
disposizioni o quella che serve da involto
deve essere sigillata con impronta, in
guisa che il testamento non si possa aprire
né estrarre senza rottura o alterazione. Il
testatore, in presenza di due testimoni,
consegna personalmente al notaio la carta
così sigillata, o lo fa sigillare nel modo
sopra indicato in presenza del notaio e dei
testimoni, e dichiara che in questa carta é
contenuto il suo testamento.
Il testatore, se é muto o sordomuto, deve
scrivere tale dichiarazione in presenza dei
testimoni e deve pure dichiarare per
iscritto di aver letto il testamento, se
questo é stato scritto da altri. Sulla
carta in cui dal testatore é scritto o
involto il testamento, o su un ulteriore
involto predisposto dal notaio e da lui
debitamente sigillato, si scrive l'atto di
ricevimento nel quale si indicano il fatto
della consegna e la dichiarazione del
testatore, il numero e l'impronta dei
sigilli, e l'assistenza dei testimoni a
tutte le formalità. L'atto deve essere
sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dal notaio. Se il testatore non può, per
qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto
della consegna, si osserva quel che é
stabilito circa il testamento per atto
pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di
seguito e senza passare ad altri
atti".
Nota all'art. 9
Per il testo del comma 2 dell'art. 15
della già citata legge n. 675/1996 vedi nota
all'art. 3.
Nota all'art. 11
Il decreto legislativo n. 50/1992 reca:
"Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in
materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali".
Note all'art. 16
- Si riporta il testo dell'art. 2703 del
codice civile.
"Art. 2703 (Sottoscrizione autenticata). -
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione
autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione
da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione é stata apposta in sua
presenza. Il pubblico ufficiale deve
previamente accertare l'identità della
persona che sottoscrive".
- Si riporta il testo dell'art. 28, primo
comma, della legge n. 89/1913 (Ordinamento
del notariato e degli archivi
notarili):
"Il notaro non può ricevere atti: 1 se essi
sono espressamente proibiti dalla legge, o
manifestamente contrari al buon costume o
all'ordine pubblico; 2 se v'intervengano
come parti la sua moglie, i suoi parenti od
affini in linea retta, in qualunque grado,
ed in linea collaterale, fino al terzo
grado inclusivamente, ancorché
v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori; 3 se contengano
disposizioni che interessino lui stesso, la
moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od
affini nei gradi anzidetti, o persone delle
quali egli sia procuratore per l'atto, da
stipularsi, salvo che la disposizione si
trovi in testamento segreto non scritto dal
notaro, o da persona in questo numero
menzionata, ed a lui consegnato sigillato
dal testatore".
-
Si riporta il testo dell'art. 3, comma
11, della legge n. 127/1997 (Misure
urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di
controllo):
- "La sottoscrizione, in presenza
del dipendente addetto, di istanze
da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai
gestori o esercenti di pubblici
servizi, non é soggetta ad
autenticazione".
Note all'art. 20
- La legge n. 675/1996 reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali".
- La legge n. 676/1996 reca: "Delega al
Governo in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
Per il documento ufficiale: vedi Gazzetta
Ufficiale.
Per consultazione su un sito della Pubblica
Amministrazione: vedi sito della Corte di
Cassazione, pagina
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr513_97.html
(da cui abbiamo tratto questa nostra
pagina).
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