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Questo Decreto del Preidente del Consiglio
dei Ministri dell'8 febbraio 1999 detta le
regole tecniche per la firma digitale dei
documenti.
Fu pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile
1999.
Perché è importante per la
dematerializzazione
Nasce la firma digitale.
Curiosità
-
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 febbraio 1999
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 15 aprile 1999
REGOLE TECNICHE PER LA FORMAZIONE,
LA TRASMISSIONE, LA CONSERVAZIONE, LA
DUPLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA VALIDAZIONE,
ANCHE TEMPORALE, DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI
SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 NOVEMBRE 1997,
N. 513.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 ottobre 1998, con il quale
sono state conferite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le
funzioni di coordinamento delle attività, anche
di carattere normativo, inerenti all'attuazione
delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio
1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché i
compiti inerenti la disciplina dei sistemi
informatici presso le pubbliche
amministrazioni;
Decreta:
Art. 1
- Il presente decreto stabilisce le
regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti
informatici, di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e
detta altresì le misure tecniche,
organizzative e gestionali di cui all'art.
3, comma 3, dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
Art. 2
- Le regole tecniche, di cui all'art. 1,
sono riportate nell'allegato tecnico del
presente decreto, suddivise in cinque
titoli recanti: Regole tecniche di base,
regole tecniche per la certificazione delle
chiavi, regole tecniche sulla validazione
temporale e per la protezione dei documenti
informatici, regole tecniche per le
pubbliche amministrazioni e disposizioni
finali.
Art. 3
- Le firme digitali certificate ai sensi
dell'art. 8,
comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
sono considerate equivalenti a quelle
generate in conformità con le regole
tecniche stabilite dal presente
decreto.
- I prodotti sviluppati o
commercializzati in uno degli Stati membri
dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo in conformità dei
regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi
alle regole tecniche stabilite dal presente
decreto se tali regolamenti assicurano
livelli equivalenti di funzionalità e
sicurezza.
- I commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano anche agli Stati non appartenenti
all'Unione europea con i quali siano stati
stipulati specifici accordi di
riconoscimento reciproco.
ALLEGATO
TECNICO del D.P.C.M.
8 febbraio 1999
REGOLE TECNICHE PER LA FORMAZIONE, LA
TRASMISSIONE, LA CONSERVAZIONE, LA
DUPLICAZIONE, LA RIPRODUZIONE E LA VALIDAZIONE,
ANCHE TEMPORALE, DEI DOCUMENTI INFORMATICI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 10 NOVEMBRE 1997,
N. 513.
TITOLO I
Regole tecniche di base
Art. 1
Definizioni
-
Ai fini delle presenti regole tecniche
si applicano le definizioni contenute
nell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513. S'intende, inoltre:
- per "titolare" di una coppia di
chiavi asimmetriche, il soggetto a
cui è attribuita la firma digitale
generata con la chiave privata
della coppia, ovvero il
responsabile del servizio o della
funzione che utilizza la firma
mediante dispositivi
automatici;
- per "impronta" di una sequenza
di simboli binari, la sequenza di
simboli binari di lunghezza
predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una
opportuna funzione di hash;
- per "funzione di hash", una
funzione matematica che genera, a
partire da una generica sequenza di
simboli binari, una impronta in
modo tale che risulti di fatto
impossibile, a partire da questa,
determinare una sequenza di simboli
binari che la generi, ed altresì
risulti di fatto impossibile
determinare una coppia di sequenze
di simboli binari per le quali la
funzione generi impronte
uguali.
- per "dispositivo di firma", un
apparato elettronico programmabile
solo all'origine, facente parte del
sistema di validazione, in grado
almeno di conservare in modo
protetto le chiavi private e
generare al suo interno firme
digitali;
- per "evidenza informatica", una
sequenza di simboli binari che può
essere elaborata da una procedura
informatica;
- per "marca temporale",
un'evidenza informatica che
consente la validazione
temporale.
Art. 2
Algoritmi di generazione e verifica delle firme
digitali
-
Per la generazione e la verifica delle
firme digitali possono essere
utilizzati i seguenti algoritmi:
- RSA (Rivest-Shamir-Adleman
algorithm).
- DSA (Digital Signature
Algorithm).
Art. 3
Algoritmi di hash
-
La generazione dell'impronta si
effettua impiegando una delle seguenti
funzioni di hash, definite nella norma
ISO/IEC 10118-3:1998:
- Dedicated Hash-Function 1,
corrispondente alla funzione
RIPEMD-160;
- Dedicated Hash-Function 3,
corrispondente alla funzione
SHA-1.
Art. 4
Caratteristiche generali delle chiavi
- Una coppia di chiavi può essere
attribuita ad un solo titolare.
- Se la firma del titolare viene apposta
per mezzo di una procedura automatica, deve
essere utilizzata una chiave diversa da
tutte le altre in possesso del
sottoscrittore.
- Se la procedura automatica fa uso di
più dispositivi per apporre la firma del
medesimo titolare, deve essere utilizzata
una chiave diversa per ciascun
dispositivo.
-
Ai fini del presente decreto, le chiavi
ed i correlati servizi, si distinguono
secondo le seguenti tipologie:
- chiavi di sottoscrizione,
destinate alla generazione e
verifica delle firme apposte o
associate ai documenti;
- chiavi di certificazione,
destinate alla generazione e
verifica delle firme apposte ai
certificati ed alle loro liste di
revoca (CRL) o sospensione
(CSL);
- chiavi di marcatura temporale,
destinate alla generazione e
verifica delle marche
temporali.
- Non è consentito l'uso di una chiave
per funzioni diverse da quelle previste
dalla sua tipologia.
- La lunghezza minima delle chiavi è
stabilita in 1024 bit.
- Il soggetto certificatore determina il
termine di scadenza del certificato ed il
periodo di validità delle chiavi in
funzione degli algoritmi impiegati, della
lunghezza delle chiavi e dei servizi cui
esse sono destinate.
Art. 5
Generazione delle chiavi
- La generazione della coppia di chiavi
deve essere effettuata mediante apparati e
procedure che assicurino, in rapporto allo
stato delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, l'unicità e la robustezza
della coppia generata, nonché la segretezza
della chiave privata.
-
Il sistema di generazione delle chiavi
deve comunque assicurare:
- la rispondenza della coppia ai
requisiti imposti dagli algoritmi
di generazione e di verifica
utilizzati;
- l'equiprobabilità di
generazione di tutte le coppie
possibili;
- l'identificazione del soggetto
che attiva la procedura di
generazione.
- La rispondenza dei dispositivi di
generazione delle chiavi ai requisiti di
sicurezza specificati nel presente articolo
deve essere verificata secondo i criteri
previsti dal livello di valutazione E3 e
robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o
superiori.
Art. 6
Modalità di generazione delle chiavi
- La generazione delle chiavi di
certificazione e marcatura temporale può
essere effettuata esclusivamente dal
responsabile del servizio che utilizzerà le
chiavi.
- Le chiavi di sottoscrizione possono
essere generate dal titolare o dal
certificatore.
- La generazione delle chiavi di
sottoscrizione effettuata autonomamente dai
titolare deve avvenire all'interno del
dispositivo di firma.
Art. 7
Generazione delle chiavi al di fuori del
dispositivo di firma
-
Se la generazione delle chiavi avviene
su un sistema diverso da quello
destinato all'uso della chiave privata,
il sistema di generazione deve
assicurare:
- l'impossibilità di
intercettazione o recupero di
qualsiasi informazione, anche
temporanea, prodotta durante
l'esecuzione della procedura;
- il trasferimento della chiave
privata, in condizioni di massima
sicurezza, nel dispositivo di firma
in cui verrà utilizzata.
- Il sistema di generazione deve essere
isolato, dedicato esclusivamente a questa
attività ed adeguatamente protetto contro i
rischi di interferenze ed
intercettazioni.
- L'accesso al sistema deve essere
controllato e ciascun utente
preventivamente identificato. Ogni sessione
di lavoro deve essere registrata nel
giornale di controllo.
- Prima della generazione di una nuova
coppia di chiavi, l'intero sistema deve
procedere alla verifica della propria
configurazione, dell'autenticità ed
integrità del software installato e
dell'assenza di programmi non previsti
dalla procedura.
- La conformità del sistema ai requisiti
di sicurezza specificati nel presente
articolo deve essere verificata secondo i
criteri previsti dal livello di valutazione
E3 e robustezza dei meccanismi HIGH
dell'ITSEC, o superiori.
Art. 8
Conservazione delle chiavi
- Le chiavi private sono conservate e
custodite all'interno di un dispositivo di
firma. E possibile utilizzare lo stesso
dispositivo per conservare più chiavi.
- E' vietata la duplicazione della chiave
privata o dei dispositivi che la
contengono.
- Per fini particolari di sicurezza, è
consentita la suddivisione della chiave
privata su più dispositivi di firma.
-
Il titolare delle chiavi deve:
- conservare con la massima
diligenza la chiave privata e il
dispositivo che la contiene al fine
di garantirne l'integrità e la
massima riservatezza;
- conservare le informazioni di
abilitazione all'uso della chiave
privata in luogo diverso dal
dispositivo contenente la
chiave;
- richiedere immediatamente la
revoca delle certificazioni
relative alle chiavi - contenute in
dispositivi di firma di cui abbia
perduto il possesso o
difettosi.
Art. 9
Formato della firma
- Le firme generate secondo le regole
contenute nel presente decreto debbono
essere conformi a norme emanate da enti
riconosciuti a livello nazionale od
internazionale ovvero a specifiche
pubbliche (Publicly Available Specification
- PAS).
- Alla firma digitale deve essere
allegato il certificato corrispondente alla
chiave pubblica da utilizzare per la
verifica.
Art. 10
Generazione e verifica delle firme
- Gli strumenti e le procedure utilizzate
per la generazione, l'apposizione e la
verifica delle firme digitali debbono
presentare al sottoscrittore, chiaramente e
senza ambiguità, i dati a cui la firma si
riferisce e richiedere conferma della
volontà di generare la firma.
- Il comma 1 non si applica alle firme
apposte con procedura automatica, purché
l'attivazione della procedura sia
chiaramente riconducibile alla volontà del
sottoscrittore.
- La generazione della firma deve
avvenire all'interno di un dispositivo di
firma così che non sia possibile
l'intercettazione del valore della chiave
privata utilizzata.
- Prima di procedere alla generazione
della firma, il dispositivo di firma deve
procedere all'identificazione del
titolare.
- La conformità degli strumenti
utilizzati per la generazione delle firme
ai requisiti di sicurezza imposti dal
presente decreto deve essere verificata
secondo i criteri previsti dal livello di
valutazione E3 e robustezza dei meccanismi
HIGH dell'ITSEC o superiori.
- La conformità degli strumenti
utilizzati per la verifica delle firme ai
requisiti di sicurezza imposti dal presente
decreto deve essere verificata secondo i
criteri previsti dal livello di valutazione
E2 e robustezza dei meccanismi HIGH
dell'ITSEC o superiori.
Art. 11
Informazioni contenute nei certificati
-
I certificati debbono contenere almeno
le seguenti informazioni:
- numero di serie del
certificato;
- ragione o denominazione sociale
del certificatore;
- codice identificativo del
titolare presso il
certificatore;
- nome cognome e data di nascita
ovvero ragione o denominazione
sociale del titolare;
- valore della chiave
pubblica;
- algoritmi di generazione e
verifica utilizzabili;
- inizio e fine del periodo di
validità delle chiavi;
- algoritmo di sottoscrizione del
certificato.
- Dal certificato deve potersi desumere
in modo inequivocabile la tipologia delle
chiavi .
-
Se il certificato è relativo ad una
coppia di chiavi di sottoscrizione, in
aggiunta alle informazioni prescritte
dal comma 1, possono essere indicati:
- eventuali limitazioni nell'uso
della coppia di chiavi;
- eventuali poteri di
rappresentanza;
- eventuali abilitazioni
professionali.
- Se il certificato è relativo ad una
coppia di chiavi di certificazione, in
aggiunta alle informazioni prescritte dal
comma 1, deve essere altresì indicato l'uso
delle chiavi per la certificazione.
-
Se il certificato è relativo ad una
coppia di chiavi di marcatura
temporale, in aggiunta alle
informazioni prescritte dal comma 1,
debbono essere indicati:
- uso delle chiavi per la
marcatura temporale;
- identificativo del sistema di
marcatura temporale che utilizza le
chiavi.
Art. 12
Formato dei certificati
- I certificati e le relative liste di
revoca debbono essere conformi alla norma
ISO/IEC 9594-8: 1995 con le estensioni
definite nella Variante 1, ovvero alla
specifica pubblica PKCS(cancelletto)6 e
PKCS(cancelletto)9 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 13
Modalità di accesso al registro dei
certificati
- L'accesso al registro dei certificati
mantenuto da ciascun certificatore avviene
secondo una modalità compatibile con il
protocollo LDAP definito nella specifica
pubblica RFC 1777 e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Il certificatore ha facoltà di fornire
modalità di accesso al registro dei
certificati aggiuntive rispetto a quella
prevista dal comma 1.
- Ciascun certificatore deve pubblicare
gli indirizzi elettronici e telefonici
attraverso cui è possibile accedere al
registro, attraverso l'elenco pubblico di
cui all'articolo 8 comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
TITOLO II
Regole tecniche per la certificazione delle
chiavi
Art. 14
Chiavi dell'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione
- L'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione può delegare la
certificazione delle proprie chiavi al
Centro Tecnico per l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la rete unitaria della
pubblica amministrazione, istituito
dall'articolo 17, comma 19, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
- Per ciascuna coppia di chiavi sono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana uno o più codici
identificativi idonei per la verifica del
valore della chiave pubblica.
Art. 15
Elenco pubblico dei certificatori
-
L'elenco pubblico tenuto dall'Autorità
ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, contiene per
ogni certificatore le seguenti
informazioni:
- Ragione o denominazione
sociale,
- Sede legale,
- Rappresentante legale,
- Nome X.500,
- Indirizzo Internet,
- Elenco numeri telefonici di
accesso,
- Lista dei certificati delle
chiavi di certificazione,
- Manuale operativo,
- Data di cessazione e
certificatore sostitutivo.
- L'elenco pubblico è sottoscritto
dall'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione.
Art. 16
Richiesta di iscrizione all'elenco pubblico dei
certificatori
- Chiunque intenda esercitare l'attività
di certificatore deve inoltrare
all'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione, secondo le
modalità da questa definite con apposita
circolare, domanda di iscrizione
nell'elenco pubblico di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
-
Alla domanda debbono essere allegati:
- copia del manuale
operativo
- copia del piano per la
sicurezza;
- profilo del personale
responsabile della generazione
delle chiavi, della emissione dei
certificati e della gestione del
registro delle chiavi;
- copia della polizza
assicurativa a copertura dei rischi
dell'attività e dei danni causati a
terzi.
- L'Autorità ha facoltà di chiedere
integrazioni della documentazione
presentata.
- Entro 60 giorni dalla presentazione la
domanda di iscrizione nell'elenco pubblico
è accettata ovvero respinta con
provvedimento motivato. La richiesta di
documentazione integrativa sospende il
decorso dei termini.
- Il Centro Tecnico per l'assistenza ai
soggetti che utilizzano la rete unitaria
della pubblica amministrazione è iscritto
nell'elenco pubblico dei certificatori con
riferimento ai compiti definiti dal decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1997, n. 522 ed è tenuto all'osservanza
delle disposizioni delle presenti regole
tecniche.
Art. 17
Iscrizione nell'elenco pubblico dei
certificatori
- Il certificatore, la cui domanda di
iscrizione sia stata accettata, deve
predisporre con l'Autorità per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione un sistema di comunicazione
sicuro attraverso il quale scambiare le
informazioni previste dal presente
decreto.
- Il certificatore deve fornire le
informazioni di cui al comma 1
dell'articolo 15, nonché i certificati
relativi alle proprie chiavi di
certificazione, generati conformemente alle
modalità previste dall'articolo 19.
- Il certificatore deve generare un
proprio certificato per ciascuna delle
chiavi di firma dell'Autorità per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione e pubblicarlo nel proprio
registro dei certificati. 4. Il
certificatore deve mantenere copia della
lista, sottoscritta dall'Autorità per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione, dei certificati relativi
alle chiavi di certificazione di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera 9), che
deve rendere accessibile per via
telematica.
Art. 18
Verifica dei requisiti dei certificatori
- Al verificarsi di ogni variazione dei
requisiti di cui all'art. 16 o, comunque,
allo scadere di un anno dalla data della
precedente richiesta o comunicazione, il
certificatore deve confermare per iscritto
all'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione la permanenza dei
requisiti per l'esercizio dell'attività di
certificazione.
- Il venir meno di uno o più requisiti
tra quelli indicati all'art. 16 è causa di
cancellazione dall'elenco.
- Le modalità di esecuzione delle
disposizioni del presente articolo sono
stabilite con circolare dell'Autorità per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione.
- Per l'esercizio delle attività di
verifica e controllo previste dalle
presenti disposizioni, l'Autorità per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione può corrispondere con tutte
le amministrazioni e chiedere ad esse
notizie ed informazioni utili allo
svolgimento dei propri compiti, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 19
Generazione delle chiavi di certificazione
- La generazione delle chiavi di
certificazione deve avvenire in modo
conforme a quanto previsto dagli articoli
5, 6 e 7.
- Per ciascuna chiave di certificazione
il certificatore deve generare un
certificato sottoscritto con la chiave
privata della coppia cui il certificato si
riferisce.
Art. 20
Cessazione dell'attività
- Il certificatore che intende cessare
l'attività è tenuto a comunicare
all'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione la data di
cessazione con un anticipo di almeno 6
mesi, indicando il certificatore
sostitutivo ovvero il depositario del
registro dei certificati e della relativa
documentazione.
- L'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione rende nota
nell'elenco pubblico la data di cessazione
con l'indicazione del certificatore
sostitutivo ovvero del depositario del
registro dei certificati e della relativa
documentazione.
- Con un anticipo di almeno 6 mesi
rispetto alla cessazione dell'attività, il
certificatore deve informare i possessori
di certificati da esso emessi, specificando
che tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione debbono essere
revocati.
Art. 21
Certificazione tra certificatori
- E' consentito ai certificatori definire
accordi di certificazione.
- Con l'accordo di certificazione, un
certificatore emette a favore dell'altro un
certificato relativo a ciascuna chiave di
certificazione che viene riconosciuta nel
proprio ambito.
- I certificati di cui al comma 2 debbono
definire la corrispondenza tra le clausole
dei rispettivi manuali operativi
considerate equivalenti.
Art. 22
Registrazione dei titolari
- Per ottenere la certificazione di una
chiave pubblica il titolare deve essere
preventivamente registrato presso il
certificatore. La richiesta di
registrazione deve essere redatta per
iscritto e deve essere conservata a cura
del certificatore per almeno 10 anni.
- Al momento della registrazione il
certificatore deve verificare l'identità
del richiedente. è data facoltà al
certificatore di definire, pubblicandole
nel manuale operativo, le modalità di
identificazione degli utenti.
- Il certificatore deve attribuire a
ciascun titolare registrato un codice
identificativo di cui garantisce
l'univocità nell'ambito dei propri utenti.
Al medesimo soggetto sono attribuiti codici
identificativi distinti per ciascuno dei
ruoli per i quali egli può firmare.
Art. 23
Uso di pseudonimi
- I dati di cui all'art. 11, comma 1,
lettera d) possono essere sostituiti, nel
certificato, da uno pseudonimo.
- La presenza di uno pseudonimo in luogo
dei dati anagrafici deve essere
esplicitamente indicata nel
certificato.
- Il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla
reale identità del titolare per almeno 10
anni dopo la scadenza del certificato.
Art. 24
Obbligo di informazione
- Il certificatore deve informare
espressamente il richiedente la
registrazione riguardo agli obblighi da
quest'ultimo assunti in merito alla
protezione della segretezza della chiave
privata ed alla conservazione ed all'uso
dei dispositivi di firma.
- Il certificatore deve informare
espressamente il titolare in ordine agli
accordi di certificazione stipulati con
altri certificatori ai sensi dell'articolo
21.
Art. 25
Comunicazione tra certificatore e titolare
-
Al momento della registrazione il
certificatore può fornire al titolare
gli strumenti necessari per realizzare
un sistema di comunicazione sicuro che
consenta, quando il titolare non
disponga di ulteriori chiavi
utilizzabili per la sua autenticazione,
di effettuare per via telematica le
seguenti operazioni:
- personalizzazione dei
dispositivi di firma;
- richiesta della certificazione
di chiavi generate al di fuori
dell'ambiente del
certificatore;
- richiesta di revoca immediata
di un certificato.
- In assenza del sistema di comunicazione
sicuro le operazioni di cui al comma 1
debbono essere effettuate presso il
certificatore.
Art. 26
Personalizzazione del dispositivo di firma
-
La personalizzazione del dispositivo di
firma consiste in:
- acquisizione da parte del
certificatore dei dati
identificativi del dispositivo di
firma utilizzato e loro
associazione al titolare;
- registrazione, nel dispositivo
di firma, dei dati identificativi
del titolare presso il
certificatore;
- registrazione, nel dispositivo
di firma, dei certificati relativi
alle chiavi di certificazione del
certificatore.
- Durante la personalizzazione del
dispositivo di firma il certificatore ne
verifica il corretto funzionamento.
- La personalizzazione del dispositivo di
firma è registrata nel giornale di
controllo.
Art. 27
Richiesta di certificazione
- Il titolare che intende ottenere la
certificazione di una coppia di chiavi deve
inoltrare la richiesta, attraverso il
sistema di comunicazione di cui
all'articolo 25, o con altro meccanismo
previsto dal manuale operativo.
- Nella richiesta debbono essere
esplicitamente indicate le informazioni che
il soggetto non desidera che siano inserite
nel certificato.
- La richiesta di certificazione deve
essere conservata a cura del certificatore
per un periodo non inferiore ai 10
anni.
Art. 28
Generazione dei certificati
-
Prima di emettere il certificato il
certificatore deve:
- accertarsi dell'autenticità
della richiesta;
- verificare che la chiave
pubblica di cui si richiede la
certificazione non sia stata
certificata da uno dei
certificatori iscritti
nell'elenco.
- richiedere la prova del
possesso della chiave privata e
verificare il corretto
funzionamento della coppia di
chiavi, eventualmente richiedendo
la sottoscrizione di uno o più
documenti di prova.
- Qualora la verifica di cui alla lettera
b) del comma 1 evidenzi la presenza di
certificati relativi alla chiave di cui
viene richiesta la certificazione
rilasciati ad un titolare diverso dal
richiedente, la richiesta di certificazione
deve essere rigettata. L'evento deve essere
registrato nel giornale di controllo e
segnalato al titolare della chiave già
certificata. Se è stata fornita la prova di
possesso di cui al comma 1 lettera c), per
la chiave già certificata deve essere
avviata la procedura di revoca dei
certificati secondo quanto previsto
dall'articolo 30.
- Il certificato deve essere generato con
un sistema conforme a quanto previsto
dall'articolo 42.
- Il certificato deve essere pubblicato
mediante inserimento nel registro dei
certificati gestito dal certificatore. Il
momento della pubblicazione deve essere
attestato mediante generazione di una marca
temporale, che deve essere conservata fino
alla scadenza della validità della
chiavi.
- Il certificato emesso e la relativa
marca temporale debbono essere inviati al
titolare.
- Per ciascun certificato emesso il
certificatore deve fornire al titolare un
codice riservato, da utilizzare in caso di
emergenza per l'autenticazione della
eventuale richiesta di revoca del
certificato.
- La generazione dei certificati è
registrata nel giornale di controllo.
Art. 29
Revoca dei certificati relativi a chiavi di
sottoscrizione
- La revoca di un certificato determina
la cessazione anticipata della sua
validità.
- La revoca può avvenire su richiesta del
titolare o del terzo interessato di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, ovvero su iniziativa
del certificatore.
- La revoca del certificato viene
effettuata dal certificatore mediante il
suo inserimento in una delle liste di
certificati revocati (CRL) da lui gestite.
La revoca del certificato è efficace a
partire dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene ed è
definitiva.
- Il momento di pubblicazione della lista
deve essere asseverato mediante
l'apposizione di una marca temporale.
- Se la revoca avviene a causa della
possibile compromissione della segretezza
della chiave privata, il certificatore deve
procedere immediatamente alla pubblicazione
dell'aggiornamento della lista di
revoca.
- La revoca dei certificati è annotata
nel giornale di controllo.
Art. 30
Revoca su iniziativa del certificatore
- Salvo i casi di motivata urgenza, il
certificatore che intende revocare un
certificato deve darne comunicazione al
titolare, specificando i motivi della
revoca nonché la data e l'ora a partire
dalla quale il certificato non è più
valido.
Art. 31
Revoca su richiesta del titolare
- La richiesta di revoca deve essere
redatta per iscritto dal titolare
specificando la motivazione della revoca e
la sua decorrenza.
- La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione
sicuro di cui all'articolo 25.
- Modalità alternative di inoltro della
richiesta debbono essere specificate dal
certificatore nel manuale operativo.
- Il certificatore deve verificare
l'autenticità della richiesta e procedere
alla revoca entro il termine richiesto.
Sono considerate autentiche le richieste
inoltrate con la modalità prevista dal
comma 2.
- Se il certificatore non ha la
possibilità di accertare in tempo utile
l'autenticità della richiesta, procede alla
sospensione del certificato.
Art. 32
Revoca su richiesta del terzo interessato
- La richiesta di revoca da parte del
terzo interessato di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, deve essere inoltrata per
iscritto e corredata della documentazione
giustificativa.
- Il certificatore deve notificare la
richiesta al titolare
Art. 33
Sospensione dei certificati
- La validità di un certificato può
essere sospesa su richiesta del titolare o
del terzo interessato di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, ovvero su iniziativa del
certificatore.
- La sospensione del certificato è
effettuata dal certificatore attraverso il
suo l'inserimento in una delle liste dei
certificati sospesi e diviene efficace dal
momento della pubblicazione della lista che
lo contiene. La data e l'ora di
pubblicazione sono garantite
dall'apposizione di una marca
temporale.
- La sospensione dei certificati è
annotata nel giornale di controllo.
Art. 34
Sospensione su iniziativa del certificatore
- Il certificatore che intende sospendere
un certificato deve darne preventiva
comunicazione al titolare, specificando i
motivi della sospensione e la sua
durata.
- L'avvenuta sospensione del certificato
deve essere notificata al titolare
specificando la data e l'ora a partire
dalla quale il certificato risulta
sospeso.
- Se la sospensione è causata da una
richiesta di revoca motivata dalla
possibile compromissione della chiave, il
certificatore deve procedere immediatamente
alla pubblicazione della sospensione.
Art. 35
Sospensione su richiesta del titolare
- La richiesta di sospensione deve essere
redatta per iscritto dal titolare,
specificando la motivazione ed il periodo
durante il quale la validità del
certificato deve essere sospesa.
- La richiesta viene di norma inoltrata
attraverso il sistema di comunicazione
sicuro di cui all'articolo 25.
- Modalità alternative di inoltro della
richiesta debbono essere specificate dal
certificatore nel manuale operativo.
- Il certificatore deve verificare
l'autenticità della richiesta e procedere
alla sospensione entro il termine
richiesto. Sono considerate autentiche le
richieste inoltrate con la modalità
prevista dal comma 2.
- In caso di emergenza è possibile
richiedere la sospensione immediata di un
certificato utilizzando il codice previsto
dal comma 6 dell'articolo 28. La richiesta
deve essere successivamente confermata
utilizzando una delle modalità previste dal
certificatore.
Art. 36
Sospensione su richiesta del terzo
interessato
- La richiesta di sospensione da parte
del terzo interessato di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, deve essere inoltrata per
iscritto e corredata della documentazione
giustificativa.
- Il certificatore deve notificare la
richiesta al titolare.
Art. 37
Sostituzione delle chiavi di certificazione
- Almeno 90 giorni prima della scadenza
del certificato relativo ad una chiave di
certificazione il certificatore deve
avviare la procedura di sostituzione,
generando, con le modalità previste
dall'articolo 19, una nuova coppia di
chiavi.
- In aggiunta al certificato previsto dal
comma 1, il certificatore deve generare un
certificato relativo alla nuova chiave
pubblica sottoscritto con la chiave privata
della vecchia coppia ed uno relativo alla
vecchia chiave pubblica sottoscritto con la
nuova chiave privata.
- I certificati generati secondo quanto
previsto dai commi 1 e 2 debbono essere
forniti all'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione, la quale
provvede all'aggiornamento della lista di
cui all'articolo 15, comma 1, lettera g) ed
al suo inoltro ai certificatori per la
pubblicazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 4.
Art. 38
Revoca dei certificati relativi a chiavi di
certificazione
- La revoca del certificato relativo ad
una coppia di chiavi di certificazione è
consentita solo nei seguenti casi: a.
compromissione della chiave segreta; b.
guasto del dispositivo di firma; c.
cessazione dell'attività.
- La revoca deve essere notificata entro
24 ore all'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione ed a tutti i
possessori di certificati sottoscritti con
la chiave segreta appartenente alla coppia
revocata.
- Il certificato revocato deve essere
inserito in una lista di revoca aggiornata
immediatamente.
- I certificati per i quali risultino
contemporaneamente compromesse sia la
chiave di certificazione con cui sono stati
sottoscritti, sia quella utilizzata per
generazione della marca temporale di cui al
comma 4 dell'articolo 28 debbono essere
revocati.
- L'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione provvede
all'aggiornamento della lista di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera 9) ed al
suo inoltro ai certificatori per la
pubblicazione ai sensi dell'articolo 17,
comma 4.
Art. 39
Sostituzione delle chiavi dell'Autorità
- Almeno 90 giorni prima della scadenza
della coppia di chiavi utilizzata per la
sottoscrizione dell'elenco pubblico dei
certificatori, l'Autorità per l'informatica
nella Pubblica Amministrazione provvede
alla generazione e certificazione di una
nuova coppia di chiavi.
- Copia degli elementi contenuti
nell'elenco pubblico dei certificatori
viene sottoscritta con la nuova coppia di
chiavi.
- La lista di cui all'articolo 15, comma
1, lettera 9) è inviata ai certificatori
per la pubblicazione ai sensi dell'articolo
17, comma 4.
Art. 40
Revoca dei certificati relativi alle chiavi
dell'Autorità
- I certificati relativi alle chiavi
dell'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione possono essere
revocati solo in caso compromissione della
chiave segreta ovvero di guasto del
dispositivo di firma.
- Nell'ipotesi di cui al comma 1,
l'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione richiede a ciascun
certificatore la revoca immediata del
certificato ad essa rilasciato ai sensi
dell'art. 17 .
- L'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione provvede alla
sostituzione della chiave revocata secondo
quanto previsto dall'articolo 39.
Art. 41
Requisiti di sicurezza dei sistemi
operativi
- Il sistema operativo dei sistemi di
elaborazione utilizzati nelle attività di
certificazione per la generazione delle
chiavi, la generazione dei certificati e la
gestione del registro dei certificati, deve
essere conforme almeno alle specifiche
previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a
quella C2 delle norme TCSEC.
- Il requisito di cui al comma 1 non si
applica al sistema operativo dei
dispositivi di firma.
Art. 42
Caratteristiche del sistema di generazione dei
certificati
- La generazione dei certificati deve
avvenire su un sistema utilizzato
esclusivamente per tale funzione, situato
in locali adeguatamente protetti.
- L'entrata e l'uscita dai locali
protetti deve essere registrata sul
giornale di controllo.
- L'accesso ai sistemi di elaborazione
deve essere consentito, limitatamente alle
funzioni assegnate, esclusivamente al
personale autorizzato, identificato
attraverso un'opportuna procedura di
riconoscimento da parte del sistema al
momento di apertura di ciascuna
sessione.
- L'inizio e la fine di ciascuna sessione
sono registrate sul giornale di
controllo.
Art. 43
Registro dei certificati
-
Nel registro dei certificati debbono
essere presenti i seguenti elementi:
- i certificati emessi dal
certificatore;
- la lista dei certificati
revocati;
- la lista dei certificati
sospesi.
- Il certificatore può suddividere le
liste dei certificati revocati e sospesi in
più liste distinte.
- Il certificatore può replicare il
registro dei certificati su più siti,
purché sia garantita consistenza e
l'integrità delle copie.
- Il registro dei certificati e
accessibile a qualsiasi soggetto secondo le
modalità previste dall'articolo 13.
Art. 44
Requisiti del registro dei certificati
- Il certificatore deve mantenere una
copia di riferimento del registro dei
certificati inaccessibile dall'esterno,
allocata su un sistema sicuro istallato in
locali protetti.
- Il certificatore deve sistematicamente
verificare la conformità tra la copia
operativa e la copia di riferimento del
registro dei certificati, qualsiasi
discordanza deve essere immediatamente
segnalata ed annotata nel registro
operativo.
- L'effettuazione delle operazioni che
modificano il contenuto del registro dei
certificati deve essere possibile solo per
il personale espressamente autorizzato.
- Tutte le operazioni che modificano il
contenuto del registro debbono essere
registrate sul giornale di controllo.
- La data e l'ora di inizio e fine di
ogni intervallo di tempo nel quale il
registro dei certificati non risulta
accessibile dall'esterno, nonché quelle
relative a ogni intervallo di tempo nel
quale una sua funzionalità interna non
risulta disponibile debbono essere annotate
sul giornale di controllo.
- Almeno una copia di sicurezza della
copia operativa e di quella di riferimento
del registro dei certificati deve essere
conservata in armadi di sicurezza distinti,
situati in locali diversi.
Art. 45
Manuale operativo
- Il manuale operativo definisce le
procedure applicate dal certificatore nello
svolgimento della propria attività.
- Il manuale operativo deve essere
depositato presso l'Autorità per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione e pubblicato a cura del
certificatore in modo da essere
consultabile per via telematica.
-
Il manuale deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
- dati identificativi del
certificatore;
- dati identificativi della
versione del manuale
operativo;
- responsabile del manuale
operativo; d. definizione degli
obblighi del certificatore, del
titolare e di quanti accedono per
la verifica delle firme;
- definizione delle
responsabilità e delle eventuali
limitazioni agli indennizzi;
- tariffe;
- modalità di identificazione e
registrazione degli utenti;
- modalità di generazione delle
chiavi;
- modalità di emissione dei
certificati;
- modalità di
sospensione e revoca dei
certificati;
- modalità di sostituzione delle
chiavi;
- modalità di gestione del
registro dei certificati;
- modalità di accesso al registro
dei certificati;
- modalità di protezione della
riservatezza;
- procedure di gestione delle
copie di sicurezza;
- procedure di gestione degli
eventi catastrofici.
Art. 46
Piano per la sicurezza
-
Il responsabile della sicurezza deve
definire un piano per la sicurezza nel
quale debbono essere contenuti almeno i
seguenti elementi:
- struttura generale, modalità
operativa e struttura logistica
dell'organizzazione;
- descrizione dell'infrastruttura
di sicurezza per ciascun immobile
rilevante ai fini della
sicurezza;
- allocazione dei servizi e degli
uffici negli immobili
dell'organizzazione;
- elenco del personale e sua
allocazione negli uffici;
- attribuzione delle
responsabilità;
- algoritmi crittografici
utilizzati;
- descrizione delle procedure
utilizzate nell'attività di
certificazione;
- descrizione dei dispositivi
istallati;
- descrizione dei flussi di
dati;
- procedura di
gestione delle copie di sicurezza
dei dati;
- procedura di gestione dei
disastri;
- analisi dei rischi;
- descrizione delle
contromisure;
- specificazione dei
controlli.
- Il piano per la sicurezza deve essere
conforme a quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, lettera f) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, con riguardo alla sicurezza
dei dati personali.
Art. 47
Giornale di controllo
- Il giornale di controllo è costituito
dall'insieme delle registrazioni effettuate
automaticamente dai dispositivi istallati
presso il certificatore, allorché si
verificano le condizioni previste dal
presente decreto.
- Le registrazioni possono essere
effettuate indipendentemente anche su
supporti distinti e di tipo diverso.
- A ciascuna registrazione deve essere
associata la data e l'ora in cui essa è
stata effettuata.
- Il giornale di controllo deve essere
tenuto in modo da garantire l'autenticità
delle annotazioni e consentire la
ricostruzione con la necessaria accuratezza
di tutti gli eventi rilevanti ai fini della
sicurezza.
- L'integrità del giornale di controllo
deve essere verificata con frequenza almeno
mensile.
- Le registrazioni contenute nel giornale
di controllo debbono essere archiviate con
le modalità previste dal presente decreto e
conservate per un periodo non inferiore a
10 anni.
Art. 48
Sistema di qualità del certificatore
- Entro un anno dall'avvio dell'attività
di certificazione, il sistema di qualità
del certificatore deve essere certificato
secondo le norme ISO 9002.
- Il manuale della qualità deve essere
depositato presso l'Autorità per
l'informatica nella Pubblica
Amministrazione e disponibile presso il
certificatore.
Art. 49
Organizzazione del personale del
certificatore
-
L'organizzazione del personale del
certificatore deve prevedere almeno le
seguenti funzioni:
- responsabile della
sicurezza;
- responsabile della generazione
e custodia delle chiavi;
- responsabile della
personalizzazione dei dispositivi
di firma;
- responsabile della generazione
dei certificati;
- responsabile della gestione del
registro dei certificati;
- responsabile della
registrazione degli utenti;
- responsabile della sicurezza
dei dati;
- responsabile della
crittografia;
- responsabile dei servizi
tecnici;
- responsabile
dell'auditing.
- E possibile attribuire al medesimo
soggetto più funzioni tra quelle previste
dal comma 1 purché tra loro
compatibili.
-
Sono compatibili tra loro le funzioni
specificate nei sottoindicati
raggruppamenti:
- generazione e custodia delle
chiavi, generazione dei
certificati, personalizzazione dei
dispositivi di firma, crittografia,
sicurezza dei dati;
- registrazione degli utenti,
gestione del registro dei
certificati, crittografia,
sicurezza dei dati.
Art. 50
Requisiti di onorabilità del certificatore
- I requisiti di onorabilità richiesti
dall'art. 8, comma 3, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513, sono quelli
stabiliti con il decreto del Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica 18 marzo 1998, n. 161.
Art. 51
Requisiti di competenza ed esperienza del
personale
- Il personale cui sono attribuite le
funzioni previste dall'articolo 49, deve
aver maturato una esperienza almeno
quinquennale nella analisi, progettazione e
conduzione di sistemi informatici.
- Per ogni aggiornamento apportato al
sistema di certificazione deve essere
previsto un apposito corso di
addestramento. TITOLO III Regole per la
validazione temporale e per la protezione
dei documenti informatici
Art. 52
Validazione temporale
- Una evidenza informatica è sottoposta a
validazione temporale con la generazione di
una marca temporale che le si applichi.
-
Le marche temporali sono generate da un
apposito sistema elettronico sicuro in
grado di:
- mantenere la data e l'ora
conformemente a quanto richiesto
dal presente decreto;
- generare la struttura di dati
contenente le informazioni
specificate dall'articolo 53;
- sottoscrivere digitalmente la
struttura di dati di cui alla
lettera b).
Art. 53
Informazioni contenute nella marca
temporale
-
Una marca temporale deve contenere
almeno le seguenti informazioni:
- identificativo
dell'emittente;
- numero di serie della marca
temporale;
- algoritmo di sottoscrizione
della marca temporale;
- identificativo del certificato
relativo alla chiave di verifica
della marca;
- data ed ora di generazione
della marca;
- identificatore dell'algoritmo
di hash utilizzato per generare
l'impronta dell'evidenza
informatica sottoposta a
validazione temporale;
- valore dell'impronta
dell'evidenza informatica.
- La marca temporale può inoltre
contenere un identificatore dell'oggetto a
cui appartiene l'impronta di cui alla
lettera g) del comma 1.
- La data e l'ora contenute nella marca
temporale sono specificate con riferimento
al Tempo Universale Coordinato UTC.
Art. 54
Chiavi di marcatura temporale
- Ogni coppia di chiavi utilizzata per la
validazione temporale deve essere
univocamente associata ad un sistema di
validazione temporale.
- Al fine di limitare il numero di marche
temporali generate con la medesima coppia,
le chiavi di marcatura temporale debbono
essere sostituite dopo non più di un mese
di utilizzazione, indipendentemente dalla
durata del loro periodo di validità e senza
revocare il corrispondente certificato.
- Per la sottoscrizione dei certificati
relativi a chiavi di marcatura temporale
debbono essere utilizzate chiavi di
certificazione diverse da quelle utilizzate
per i certificati relativi alle normali
chiavi di sottoscrizione.
Art. 55
Precisione dei sistemi di validazione
temporale
- L'ora assegnata ad una marca temporale
deve corrispondere, con una differenza non
superiore ad un minuto secondo rispetto
alla scala di tempo UTC(IEN), di cui al
Decreto del Ministro dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato 30 novembre
1993, n. 591, al momento della sua
generazione.
Art. 56
Sicurezza dei sistemi di validazione
temporale
- Ogni sistema di validazione temporale
deve produrre un registro operativo su di
un supporto non riscrivibile nel quale sono
automaticamente registrati gli eventi per i
quali tale registrazione è richiesta dal
presente decreto.
- Qualsiasi anomalia o tentativo di
manomissione che possa modificare il
funzionamento dell'apparato in modo da
renderlo incompatibile con i requisiti del
presente decreto, ed in particolare con
quello di cui al comma 1 dell'articolo 55,
deve essere annotato sul registro operativo
e causare il blocco del sistema.
- Il blocco del sistema di validazione
temporale può essere rimosso esclusivamente
con l'intervento di personale espressamente
autorizzato.
- La conformità ai requisiti di sicurezza
specificati nel presente articolo deve
essere verificata secondo i criteri
previsti dal livello di valutazione E2 e
robustezza dei meccanismi HIGH dell'ITSEC o
superiori. Per le componenti destinate alla
sottoscrizione delle marche temporali si
applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 10.
Art. 57
Registrazione delle marche generate
- Tutte le marche temporali emesse da un
sistema di validazione debbono essere
conservate in un apposito archivio digitale
fino alla scadenza della chiave pubblica
della coppia utilizzata per la loro
generazione.
Art. 58
Richiesta di validazione temporale
- Il certificatore stabilisce,
pubblicandole nel manuale operativo, le
procedure per l'inoltro della richiesta di
validazione temporale.
- La richiesta deve contenere l'evidenza
informatica alla quale le marche temporali
debbono fare riferimento.
- L'evidenza informatica può essere
sostituita da una o più impronte, calcolate
con funzioni di hash previste dal manuale
operativo. Debbono essere comunque
accettate le funzioni di hash di cui
all'articolo 3.
- La richiesta può specificare
l'emissione di più marche temporali per la
stessa evidenza informatica. In tal caso
debbono essere restituite marche temporali
generate con chiavi diverse.
- La generazione delle marche temporali
deve garantire un tempo di risposta,
misurato come differenza tra il momento
della ricezione della richiesta e l'ora
riportata nella marca temporale, non
superiore al minuto primo.
Art. 59
Protezione dei documenti informatici
- Al solo fine di assicurare
l'associazione tra documento informatico e
le relative marche temporali, il
certificatore può conservare, dietro
richiesta del soggetto interessato, copia
del documento informatico cui la marca
temporale si riferisce.
- Nel manuale operativo debbono essere
definite le modalità di conservazione e le
procedure per la richiesta del
servizio.
Art. 60
Estensione della validità del documento
informatico
- La validità di un documento
informatico, i cui effetti si protraggano
nel tempo oltre il limite della validità
della chiave di sottoscrizione, può essere
estesa mediante l'associazione di una o più
marche temporali.
- Prima della scadenza della marca
temporale, il periodo di validità può
essere ulteriormente esteso associando una
nuova marca all'evidenza informatica
costituita dal documento iniziale, dalla
relativa firma e dalle marche temporali già
ad esso associate.
- La presenza di una marca temporale
valida associata ad un documento
informatico secondo quanto previsto dal
comma 2, garantisce la validità del
documento anche in caso di compromissione
della chiave di sottoscrizione, purché la
marca temporale sia stata generata
antecedentemente a tale evento.
Art. 61
Archiviazione dei documenti informatici
- L'archiviazione dei documenti
informatici, anche se formati secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513, può essere
effettuata con le modalità previste dalla
deliberazione 30 luglio 1998, n.24
dell'Autorità per l'informatica nella
Pubblica Amministrazione e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Per i documenti informatici si
applicano le procedure previste per i
documenti formati all'origine su supporto
informatico di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b) della deliberazione indicata al
comma 1.
- Ai documenti informatici non si
applicano le restrizioni di formato
previste dall'articolo 6, comma 1, lettera
b) della deliberazione. Il responsabile
dell'archiviazione può convertire il
documento informatico in uno di tali
formati, mantenendo nell'archivio il
documento originale come versione iniziale
del documento archiviato.
TITOLO IV
Regole tecniche per le pubbliche
amministrazioni
Art. 62
Certificazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni
- Secondo quanto previsto dall'articolo
17 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, le
pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente alla certificazione delle
chiavi pubbliche dei propri organi ed
uffici, nell'attività amministrativa di
loro competenza, osservando le regole
tecniche e di sicurezza previste dagli
articoli precedenti. A tal fine possono
avvalersi dei servizi offerti da
certificatori inclusi nell'elenco pubblico
di cui all'articolo 8 dello stesso decreto,
nel rispetto delle norme vigenti per
l'aggiudicazione dei contratti
pubblici.
- Restano salve le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1997, n 522, con riferimento ai
compiti di certificazione e di validazione
temporale del Centro Tecnico per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, in conformità alle
disposizioni dei regolamenti previsti
dall'articolo 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
- Restano salve le disposizioni contenute
nel decreto del Ministero delle finanze 31
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998,
concernente le modalità tecniche di
trasmissione telematica delle
dichiarazioni, e le successive
modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 63
Norme transitorie
- Le disposizioni che richiedono
verifiche secondo i criteri previsti da
livelli di valutazione ITSEC non si
applicano nei diciotto mesi successivi alla
data di entrata in vigore delle presenti
regole tecniche. Durante il periodo
transitorio, il fornitore o il
certificatore, secondo le rispettive
competenze, devono tuttavia attestare,
mediante autodichiarazione, la rispondenza
dei dispositivi ai requisiti di sicurezza
imposti dalle suddette disposizioni.
Per il documento ufficiale: vedi Gazzetta
Ufficiale.
Per consultazione su un sito della Pubblica
Amministrazione: vedi sito della Corte di
Cassazione, pagina
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/1994/lexs_145886.html (da
cui abbiamo tratto questa nostra
pagina).
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