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D.L. 10 giugno 1994 n. 357
 
Tenuta di scritture contabili con sistemi meccanografici e conservazione su supporti magnetici

 

Questo Decreto Legge, del 10 giugno 1994, fu poi convertito in legge l'8 agosto 1994, n. 489.
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11 giugno 1994 e n. 186 del 10 agosto 1994.
 
Perché è importante per la dematerializzazione
L'Art. 7 sancisce la possibile tenuta di scritture contabili con sistemi meccanografici e la conservazione su supporti magnetici: siamo dunque ai prodromi della digitalizzazione.
 
Curiosità
Le finalità del Decreto Legge, riassunte nell'Oggetto dello stesso, sembrano scritte oggi:
- accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione
- ridurre gli adempimenti a carico del contribuente



Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357
  
Oggetto:
 Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.
 

Art. 1

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive

1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

d-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.

2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'art. 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'art. 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;

b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'art. 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonchè alle aziende coniugali non gestite in forma societaria.

 

Art. 2

Premio di assunzione

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato assumendo, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi, soggetti al primo impiego ovvero appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), e d), compete per tali periodi un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

1-bis. Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi. Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30 milioni di lire per dipendente. L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purchè i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due periodi successivi.

Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3-bis. Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta.

 

Art. 3

Detassazione del reddito d'impresa reinvestito

1. E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

 

Art. 4

Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 5

Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in una percentuale non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire. La riduzione si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 6

Soppressione di adempimenti superflui

1. Sono soppressi gli obblighi di:

a) tenuta del repertorio annuale della clientela;

b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori;collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984;

c) tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta;

d) tenuta del registro dei codici meccanografici.

d-bis) tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici.

1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativo qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'art. 44 della legge 20 marzo1913, n. 272, come sostituito dall'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati l'art. 2 della legge 12 novembe 1949, n. 996, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, l'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, l'art. 13, commi 7, 7-bis e 8-quater, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'art. 4, comma 4, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e gli articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Art. 7

Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali

1. (Soppresso dalla legge di conversione)

2. (Soppresso dalla legge di conversione)

3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione.

4. Nell'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: "è ammesso" fino alla fine del comma.

4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta".

4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

 

Art. 8

Soppressione di tasse e diritti

1. E' soppresso l'obbligo del pagamento:

a) della tassa di concessione governativa sull'autorizzazione alla detenzione di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo;

b) dei diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure;

c) dei diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

d) dei diritti di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono abrogati l'art. 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gli articoli 15 e 20 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, la annessa tariffa, allegato B e successive modificazioni, e le tabelle annesse al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e alla legge 17 luglio 1954, n. 600 e successive modificazioni.

 

Art. 9

Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibli con quelle del presente decreto.

 

Art. 10

Interpretazione autentica in materia di contributi agricoli unificati

1. Le disposizioni di cui al comma 29 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1° ottobre 1993.

 

Art. 10-bis

Copertura finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  


 
Per documento ufficiale: vedi Gazzetta Ufficiale.
 
Per consultazione su un sito della Pubblica Amministrazione: vedi pagina http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dl35794.htm (da cui abbiamo tratto questa nostra pagina).