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Questo Decreto Legge, del 10 giugno
1994, fu poi convertito in legge l'8 agosto
1994, n. 489.
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 135
del 11 giugno 1994 e n. 186 del 10 agosto
1994.
Perché è importante per la
dematerializzazione
L'Art. 7 sancisce la possibile tenuta di
scritture contabili con sistemi meccanografici
e la conservazione su supporti magnetici: siamo
dunque ai prodromi della digitalizzazione.
Curiosità
Le finalità del Decreto Legge, riassunte
nell'Oggetto dello stesso, sembrano scritte
oggi:
- accelerare la ripresa dell'economia e
dell'occupazione
- ridurre gli adempimenti a carico del
contribuente
Decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357
Oggetto: Disposizioni tributarie
urgenti per accelerare la ripresa dell'economia
e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli
adempimenti a carico del contribuente.
Art. 1
Regime fiscale sostitutivo
per nuove iniziative produttive
1. Il regime fiscale
sostitutivo disposto dal presente articolo
compete per le iniziative produttive intraprese
dai soggetti che:
a) avendo età inferiore a 32
anni presentano per la prima volta la
dichiarazione di inizio dell'attività ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento
di integrazione salariale, se non in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di
anzianità;
c) sono disoccupati ai sensi
dell'art. 25, comma 5, lettere a) e b), della
legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) sono portatori di
handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
d-bis) iniziano un'attività
nel campo dell'efficienza energetica e della
promozione di fonti rinnovabili di energia o
assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n.
9;
d-ter) iniziano un'attività
nel settore dell'agricoltura naturale,
biologica e biodinamica;
d-quater) iniziano
un'attività nel campo della raccolta
differenziata e del riciclaggio dei
rifiuti;
d-quinquies) iniziano
un'attività nel campo del risanamento
idrogeologico del territorio o, comunque, per
il ripristino ambientale, e nel campo della
progettazione di interventi per la
riqualificazione, la manutenzione o il restauro
dei centri storici cittadini;
d-sexies) iniziano
un'attività per la produzione di prodotti ai
quali è assegnato il marchio di qualità
ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92
del Consiglio, del 23 marzo 1992.
2. L'imposta sostitutiva è
pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio
dell'attività, a 3 milioni di lire per il
secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo
anno e, se regolarmente versata entro il 5
marzo con le modalità relative all'imposta sul
valore aggiunto, sostituisce la tassa di
concessione governativa per la partita IVA,
l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e
di arti e professioni, l'imposta comunale sugli
immobili, la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'imposta locale sui redditi,
relative all'esercizio di attività commerciali
e di arti e professioni, e l'imposta sul
patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate in
regime fiscale sostitutivo non costituiscono
componenti negativi di reddito deducibili per
le controparti.
Le disposizioni del presente
articolo non si applicano se il costo
complessivo dei beni materiali strumentali
acquisiti, anche in locazione finanziaria,
supera, nel corso del triennio di cui al comma
3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per
le iniziative produttive di cui al comma 1,
lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies),
per le quali il limite è fissato in lire 500
milioni, ovvero se il volume d'affari annuo
supera lire 1.000 milioni; in caso di
superamento del limite nel corso dell'anno, il
regime fiscale sostitutivo cessa di avere
efficacia a partire dalla data in cui è stato
superato e per lo stesso anno il contribuente è
tenuto alla contabilità semplificata.
3. Possono avvalersi, per
una sola volta, del regime fiscale sostitutivo
i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni
1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede
di inizio dell'attività.
3-bis. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano anche
alle iniziative produttive intraprese in forma
associata ai sensi dell'art. 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, e alle aziende coniugali non
gestite in forma societaria, a condizione che
tutti i soggetti appartenenti alle stesse
presentino i requisiti di cui al comma 1. In
tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta per
intero da ciascuna persona fisica partecipante.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai soggetti di cui all'art. 87 del
citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3-ter. I soggetti che si
avvalgono del regime di imposta sostitutiva non
possono comunque essere considerati a carico
agli effetti del comma 4 dell'art. 12 del
citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni.
3-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai soggetti che
esercitano, a qualsiasi titolo, attività
produttive già esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto o vi
subentrano;
b) alle persone fisiche che,
nei sei mesi precedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano
partecipato alle forme associate di cui
all'art. 5 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, nonchè alle aziende coniugali
non gestite in forma societaria.
Art. 2
Premio di
assunzione
1. Alle società ed enti
privati, alle imprese e agli esercenti arti e
professioni che incrementano la base
occupazionale dei dipendenti con contratto a
tempo indeterminato assumendo, nel periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e nei due
successivi, soggetti al primo impiego ovvero
appartenenti alle categorie di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c), e d), compete per tali
periodi un credito d'imposta che non concorre
alla formazione del reddito imponibile e vale
ai fini del versamento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell'imposta locale
sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e
delle ritenute alla fonte operate.
1-bis. Concorrono a formare
la base occupazionale di cui al comma 1 anche i
lavoratori collocati in cassa integrazione o in
mobilità, gli apprendisti e i lavoratori
assunti con contratto di formazione e
lavoro.
2. Il credito d'imposta è
pari al 25 per cento dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti ai soggetti di cui al
comma 1 assunti in aumento rispetto alla base
occupazionale in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto e spetta
limitatamente ai periodi retributivi in
relazione ai quali tale incremento
occupazionale si verifichi. Al calcolo non
concorre la parte di reddito, ragguagliato al
periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30
milioni di lire per dipendente. L'incremento
della base occupazionale deve essere
considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali in società controllate ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto. Il credito d'imposta, ferme restando
le condizioni previste dal presente articolo,
spetta anche sui redditi di lavoro dipendente,
prestato all'estero, esclusi dalla base
imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ai sensi dell'art. 3, comma 3,
lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
purchè i soggetti siano residenti nel
territorio dello Stato.
3. Il credito d'imposta
compete per il periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto
e per i due periodi successivi.
Il credito d'imposta che
compete ai soli fini del versamento delle
imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile;
esso non limita, tuttavia, il diritto al
rimborso di imposte ad altro titolo
spettante.
3-bis. Il credito d'imposta
non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996
può essere utilizzato in diminuzione dei
versamenti di ritenute e dei pagamenti di
imposte successivi a tale data.
3-ter. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le
assunzioni dei soggetti che siano stati posti
dal precedente datore di lavoro nella
situazione prevista alle lettere b) e c) del
comma 1 dell'art. 1 al fine di consentire a chi
effettua l'assunzione di fruire del credito
d'imposta.
Art. 3
Detassazione del reddito
d'impresa reinvestito
1. E' escluso
dall'imposizione del reddito d'impresa il 50
per cento del volume degli investimenti
realizzati nel periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto
ed in quello successivo in eccedenza rispetto
alla media degli investimenti realizzati nei
cinque periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla predetta data. L'esclusione, che non
compete alle banche e alle imprese di
assicurazione, si applica per il periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e per il
successivo. L'ammontare degli investimenti deve
essere assunto al netto delle cessioni di beni
strumentali effettuate nel medesimo periodo
d'imposta.
1-bis. Il beneficio fiscale
di cui al comma 1 si applica anche alle imprese
attive alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche se con un'attività
d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali
imprese la media degli investimenti da
considerare è quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto o a
quello successivo.
2. Per investimento si
intende la realizzazione nel territorio dello
Stato di nuovi impianti, il completamento di
opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione,
l'ammodernamento di impianti esistenti e
l'acquisto di beni strumentali nuovi anche
mediante contratti di locazione finanziaria
l'investimento immobiliare è limitato ai beni
strumentali per natura.
2-bis. I fabbricanti,
titolari di attività industriali a rischio di
incidenti rilevanti individuate dagli articoli
4 e 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono
usufruire delle agevolazioni tributarie di cui
al comma 1 solo se è documentato l'adempimento
degli obblighi e delle prescrizioni di cui al
citato decreto.
Art. 4
Dividendi assoggettati a
ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
1. Per le società ammesse
alle quotazioni di borsa in Italia, o degli
altri mercati regolamentati italiani, la
ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a
titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dall'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è applicata se, all'atto della
riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone
fisiche, a titolo d'imposta nella misura del
12,50 per cento.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica per gli utili la cui
distribuzione è deliberata successivamente alla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 5
Riduzione dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche per le società
quotate
1. Per le società ammesse
alle quotazioni di borsa in Italia, o degli
altri mercati regolamentati italiani, con
emissione di nuove azioni, in una percentuale
non inferiore al 15 per cento del patrimonio
netto della società, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche è ridotta
di 16 punti percentuali, se il valore del
patrimonio netto, risultante dalla
certificazione peritale richiesta per
l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire.
La riduzione si applica per i tre periodi
d'imposta successivi a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 6
Soppressione di
adempimenti superflui
1. Sono soppressi gli
obblighi di:
a) tenuta del repertorio
annuale della clientela;
b) compilazione degli
elenchi dei clienti e dei fornitori;collegati
alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione
alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre
1984;
c) tenuta dei conti
individuali dei sostituti d'imposta;
d) tenuta del registro dei
codici meccanografici.
d-bis) tenuta del registro
di carico e scarico da parte di commercianti,
riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita
in genere di apparecchi e di materiali
radioelettrici.
1-bis. L'emissione del
foglietto bollato è facoltativo qualora
all'obbligo per la relativa tassa per i
contratti di trasferimento di titoli e valori
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3278 e successive modificazioni, si sia assolto
in modo virtuale. Ai fini della liquidazione
coattiva di cui all'art. 44 della legge 20
marzo1913, n. 272, come sostituito dall'art. 12
del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815,
convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118,
il pagamento della tassa può essere documentato
con un estratto del registro previsto per il
pagamento in modo virtuale o con una copia
autentica della ricevuta di versamento della
tassa stessa, mentre la conclusione del
contratto può risultare da altro documento in
relazione alla esecuzione del contratto stesso
o da corrispondenza scambiata con la
controparte.
2. In applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati
l'art. 2 della legge 12 novembe 1949, n. 996,
l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17, l'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, l'art. 13, commi 7, 7-bis
e 8-quater, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, l'art. 4, comma 4,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, l'art. 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e gli
articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 7
Semplificazione di
adempimenti e riduzione di sanzioni per
irregolarità formali
1. (Soppresso dalla legge di
conversione)
2. (Soppresso dalla legge di
conversione)
3. In caso di irregolarità
nella compilazione dei documenti di
accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si
applica se il trasgressore versa all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto competente una
somma pari a un centesimo del massimo della
suddetta pena entro sessanta giorni successivi
alla data della consegna o della notifica del
verbale di constatazione.
4. Nell'art. 39, terzo
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
soppresse le parole da: "è ammesso" fino alla
fine del comma.
4-bis. All'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, dopo il quarto comma è inserito
il seguente:
"Tuttavia, qualora la
violazione degli obblighi previsti al quarto
comma non comporti variazioni nelle risultanze
delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano
esclusivamente le sanzioni previste all'art.
47, primo comma, n. 3), e non è dovuto
pagamento d'imposta".
4-ter. A tutti gli effetti
di legge, la tenuta di qualsiasi registro
contabile con sistemi meccanografici è
considerata regolare in difetto di trascrizione
su supporti cartacei, nei termini di legge, dei
dati relativi all'esercizio corrente
allorquando anche in sede di controlli ed
ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli
appositi supporti magnetici e vengano stampati
contestualmente alla richiesta avanzata dagli
organi competenti ed in loro presenza.
Art. 8
Soppressione di tasse e
diritti
1. E' soppresso l'obbligo
del pagamento:
a) della tassa di
concessione governativa sull'autorizzazione
alla detenzione di macchine frigorifere o di
qualsiasi altro apparecchio atto alla
produzione di freddo;
b) dei diritti di
verificazione periodica dei pesi e delle
misure;
c) dei diritti di
verificazione prima dei pesi e delle misure e
degli strumenti per pesare e per misurare, dei
misuratori dei gas e dei manometri
campioni;
d) dei diritti di
verificazione prima, nei casi di
rilegalizzazione di strumenti per pesare e
misurare.
2. In applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 sono abrogati
l'art. 47 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, gli articoli 15 e 20 del testo unico delle
leggi sui pesi e sulle misure nel Regno
d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, la
annessa tariffa, allegato B e successive
modificazioni, e le tabelle annesse al decreto
legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e alla legge
17 luglio 1954, n. 600 e successive
modificazioni.
Art. 9
Abrogazione
1. Sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari
incompatibli con quelle del presente
decreto.
Art. 10
Interpretazione autentica
in materia di contributi agricoli
unificati
1. Le disposizioni di cui al
comma 29 dell'art. 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpretano nel senso che la
loro applicazione decorre dal 1° ottobre
1993.
Art. 10-bis
Copertura
finanziaria
1. Agli eventuali oneri
derivanti dalle disposizioni del presente
decreto, valutati nella misura massima di lire
400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Per documento ufficiale: vedi Gazzetta
Ufficiale.
Per consultazione su un sito della Pubblica
Amministrazione: vedi pagina
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dl35794.htm (da
cui abbiamo tratto questa nostra pagina).
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